LEONE SU SEMAFORO ROSSO E GIALLO venetoonline.info
LEONE MARCIANO CALPESTA SEMAFORO GIALLO ROSSO

info@venetoonline.info

cultura politica costume

TORNA ALLA PAGINA PRINCIPALE


Al GIUDICE DI PACE DI BASSANO DEL GRAPPA



Io, ................ nato................., residente a ..................

Premesso che in data 24-09-2007, è stato notificato verbale di violazione del codice della strada n°012523/u/03001636/03 a mio fratello proprietario del veicolo di cui io ero alla guida, fatto che ho comunicato al Comune di Romano d'Ezzelino.Verbale allegato


Intendo oppormi per via giudiziaria al verbale di violazione e sollevo questione di inevitabile infrazione,dovuta ad errore sul fatto non addebitabile a mia volontà o negligenza,

bensì ad errore di altri, nella fattispecie il Comune che ha impostato il tempo di giallo ad un valore

tale da non permettermi di ottemperare all'art.41/10 del c.d.s.

Faccio osservare che,l'art 3 della legge di depenalizzazione n° 689/81 prevede la necessità che oltre all'elemento oggettivo della violazione sia necessario l'elemento soggettivo della “almeno colpa” per erogare sanzioni amministrative.

Nomino il signor Menegon Antonio a rappresentarmi nelle udienze, lo stesso incaricato di acquisire presso l'amministrazione comunale il documenti di cui riferisco in allegato A .

Preso atto della risposta del Comune allegato B.

Evidenzio in via preliminare la mancanza presso il Comune di documentazione probatoria comprovante legittimità e sicurezza all'intersezione di cui parlasi. 

Premesso che attiene alla sovranità del Comune l'indicazione del tempo di giallo e di tutto rosso

per ogni flusso veicolare e pedonale, osservo che questa lungi da essere una mera facoltà arbitraria,

in uno stato di diritto è onere non derogabile a svolgere tutta una serie di attività progettuali

legate a garantire sicurezza e rispetto della legge nelle impostazioni dei tempi che sono preciquo esito del progetto.

La risposta del Comune evidenzia omissione di atti di Ufficio proprio in merito a questa preliminare incombenza, di pari passo l'omissione di custodia di cui all'art.2051 del c.c., applicabile sicuramente dato che si tratta di custodia di un bene “non esteso” e per lo più necessitante di efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti.

In caso di omissione di custodia si ha l'inversione dell'onere della prova, non è più il cittadino, presunto colpevole per le violazioni del codice della strada che deve dimostrare la sua innocenza,

ma è il comune che deve dimostrare almeno la negligenza sul fatto in capo a Mariangela Zaborra.

E questa dimostrazione non può che passare attraverso quella che “ i tempi impostati sono tali da permettere a tutti quanti transitano al semaforo di ottemperare al 41/10”.

In definitiva il Comune deve dimostrare che nonostante la omissione documentale di progetti su sicurezza e legittimità, i tempi impostati sono legittimi e sicuri, e lo deve proprio fare attraverso il progetto fino ad ora disatteso.

Naturalmente e comunque lo deve fare, ma anche se lo fa è fuori tempo massimo.

Del pari la situazione di tempo sbagliato al semaforo, evidenzia la ricorrenza di cui al ex art. 2043 del c.c. in merito alla responsabilità extracontrattuale legata all'insidia prodotta e perpetrata.

Di fatto norme tecniche del CNR indicano con precisione gli adempimenti del concessionario della strada. Lo stesso CNR indica la documentazione minima per addivenire a tali adempimenti.

Si tratta dei primi 17 documenti cui si chiesto l'accesso, nessuno di questi presente.

Quando il Comune rimanda ad altri la incombenza documentale, compie una mistificazione perché

proprio l'amministrazione Comunale ha sovranità attuativa legata alla concessione.

La posizione del Comune è:onori (soldi) per me, oneri (incombenze) per altri.

Questa omissione del Comune concessionario di un bene, va di pari passo con l'omissione dell'ente concedente a verificare se il concessionario ottemperi alle sui obblighi di diligenza e prudenza.

Una catena omissiva che sempre si vuole fare pagare al cittadino, cittadino distratto che per questo non mette in mora le amministrazioni inadempienti.

La mancanza di documentazione preparatoria del progetto su legittimità e sicurezza, esclude una qualsiasi ipotesi di diligenza.

Si evidenzia il caso che di una Pubblica amministrazione che non ha osservato non solo le norme del CNR, ma nemmeno le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità personale patrimoniale di terzi, in violazione del principio fondamentale del neminem laedere.

Allego sentenza di Cassazione ove si evince in capo al giudice di merito il dovere di accertare se esista l'incolpevole errore sul fatto dedotto nell'atto di opposizione, la dove invece non ritenga raggiunta altrimenti la convinzione, che proprio di questo si tratta. Allegato E

Chiedo pertanto l'annullamento della sanzione e la condanna del Comune di Romano d'Ezzelino a

rifondermi la somma di 1000€ a titolo risarcitorio per tempo perso e costi di causa sostenuti.

Chiedo la sospensione della sanzione fino a conclusione di questo procedimento. 

Bassano 19-11-2007


info@venetoonline.info