LEONE SU SEMAFORO ROSSO E GIALLO venetoonline.info
LEONE MARCIANO CALPESTA SEMAFORO GIALLO ROSSO

info@venetoonline.info

cultura politica costume

TORNA ALLA PAGINA DI PARTENZA


CODICE STRADA: LA VIOLAZIONE
"INEVITABILE"
ESCLUDE COLPA E SANZIONE
PECUNIARIA
Cassazione - III sezione civile - sentenza 15 febbraio -12 maggio 2000, ti. 6111
Presidente Grossi - relatore Lupo
Pm Cinque, d~ffonne - ricorrente Ferrari - cotroricorrente prefettura di Belluno
DA Rivista Diritto e giustizia editore Giuffrè
La punibilità delle violazioni al codice della strada richiede, oltre l’elemento
oggettivo consistente nella violazione, almeno — sul piano soggettivo - la
condotta .colposa per l’affermazione della responsabilità. Ma la colpa è
esclusa, in base all’articolo 3 comma secondo della legge di depenalizzazioné
689/81 (norma richiamata dal èodice della strada per le violazioni punite con
sanzione pecuniaria amnilnistfativa), quando la violazione derivi da un errore
sul fatto, non attribuibile a chi l’ha compiuto. In base a tale principio la
Cassazione (sentenza 6111/00) ha annullato con rinvio una sentenza del pretore
di Belluno, che aveva respinto l’opposizione al provvedimento del prefetto, il
quale~ aveva disposto la sanzione accessoria del ritiro temporaneo delia patente
(un mese; articòlo 143.12 codice della strada) a un automobilista che aveva
percorso contromano un tratto di strada in curva, in corrispondenza di un
incrocio segnalato ma di limitata visibilità.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 3 della legge
689/1981, nonché vizi di motivazione, lamentando che la sentenza impugnata abbia
ritenuto irrilevante la sussistenza della sua buona fede indotta dalla non chiara visibilità
del cartello stradale posto al centro dell’incrocio, il quale sembrava indicare come giusta
la manovra di svolta a sinistra effettuata primo del palo centrale, anziché
successivamente ad esso.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dei principi in tema di onere
della prova, la falsa applicazione dell’articolol43.12, del codice della strada, nonché vizi
di motivazione, lamentando che il pretore non hà accertato la sussistenza della violazione
prevista dal comma 12, anziché quella di cui al comma il, dell’articolo 143, per la quale
non é comminata la sanzione accessoria della sospensione della patente, a~rtedue i
commi citati prevedono la circolazione contromano, ed il comma 12 si applica soltanto
Sent Codice della strada Pagina 1 di 3
http://www.tutticodici.it/Sent%20Codice%20della%20strada.htm 13/05/2005
quando tale circolazione avviene "in corrispondenza delle curve" ed "in ogni altrò caso di
limitata visibilità", situazioni - queste ultime che il pretore non ha accertato, non avendo
compiuto un esame della fattispecie concreta.
2. 11 ricorso è fondato sotto l’aspetto dell’incidente motivazione sia sull’elemento
soggettivo della violazione, sia sulla sussistenza degli estremi oggettivi dello specificò
illecito previsto dal comma 12 dell’articolo 143 codice stradale.
Per quanto attiene all’elemento soggettivo della violazione (primo motivo del ricorso, il
pretore, dopo avere riferito che ((il teste Busani, con sua valutazione, ha dichiarato che il
ricorrente era sicuramente in buona fede", in relazione al fatto che ((il cartello posto a
centro strada" non era "ben visibile", ha ritenuto che "questa circostanza, però, non è di
effettivo rilieVo", poiché "è risultato dimostrato che il signor Ferrari Gian Fedele ha
effettivamente violato la nonna del codice della strada che gli è stata contestata".
Questa secca affermazione, alla quale nessuna altra considerazione è aggiunta nella
sentenza impugnata, non contiene alcuna valutazione in ordine alla sussistenza
dell’elemento soggettivo dell’illecito prescritto dall’articolo 3 della legge 689/8 1
(richiamato dall’articolo 194 codice stradale per le violazioni che, come quella prevista
dall’articolo 143.12, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria). Non è
sufficiente, invero, che siano accertati gli estremi oggettivi della violazione, ma occorre
altresi, per l’affermazione di responsabilità, che la condotta sia almeno colposa, e la
colpa è esclusa quando, secondo il disposto del secondo comma dell’articolo 3 citato, la
violazione è commessa per errore sul fatto non determinato da colpa dell’agente.
Poiché l’opponente ha invocato l’esistenza di un suo errore sul fatto (e cioè
sull’individuazione della manovra consentita dal cartello), attribuibile ad una non chiara
visibilità del cartello medesimo, incombe al giudice del merito il dovere di accertare se
sussista o meno l’incolpevole errore di fatto dedotto nell’atto di opposizione. La stessa
affermazione del pretore - sopra trascritta - di conferma della violazione della norma
contestata non è sufficiente, stante la sua estrema genericità, a motivare la sussistenza,
nella concreta fattispecie, degli elementi di fatto che segnano la differenza tra illecito
punito anche con la sospensione della patente dal comma 12 dell’articolo 143 e quello
meno grave, punito con la sola sanzione pecuniaria dal comma 11 dello stesso artico1o
143 (secondo motivo del ricorso). Ed inverò nessuna motivazione vi è nella sentenza
impugnata in ordine al fatto che la circolazione contromano è avvenuta, come contestato
al Ferrari, "in un tratto di strada in curva" e (di limitata visibilità)), elementi di fatto -
ambedue - negati nell’atto di opposizione.
L’accertamento sulla sussistenza di tali elementi costituisce un punto decisivo della
controversia, poiché solo la presenza di almeno uno di cui rendò applicabile alla
circolazione contromano il comma 12, anziché il comma 11, dell’articolo 143 codice
stradale, anche tale accertamento deve essere compiuto dal giudice del merito.
3. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata per il vizio di motivazione previsto
da11’articolo 360 n. 5 Cpc. 11 tipo di vizio impone il rinvio della causa non potendosi
accogliere la richiesta del ticòiTètlte di prònunzia in merito, la quale è prevista
dall’articolo 384 Cpc solo quando il ricorso è accolto per violazione o falsa’ applicazione
di norme di dirittà Al giudice di rinvio va rimessa anche la pronunzia sulle spese del
Sent Codice della strada Pagina 2 di 3
http://www.tutticodici.it/Sent%20Codice%20della%20strada.htm 13/05/2005
giudiziø di cassazione.
Il giudice di rinvio va individuato nel tribunale di Belluno, quale giudice unico di primo
grado, a cui sono state trasferite le competenze del pretore, che è rimasto in attività per le
sole cause previste dall’articolo 133 del decreto legislativo 5/1/1998. Irrilevante è,
invece, il decreto legislativo 507/1999, che, nell’articolo 98, ha attribuito al giudice di
pace la competenza per il giudizio di opposizione ex articolo 22 della legge 689 (anche
quando è stata applicata una sanzione non pecuniaria se la violazione è prevista dal
codice stradale), poiché questa disposizione processuale non ha efficacia retroattiva e
quindi non si applica ai giudizi di opposizione instaurati prima della sua entrata in vigore.
Nel D.Lgs 597/99, invero, non sono contenute disposizioni transitorie per le violazioni
diverse da quelle depenalizzate dalla stessa legge, onde occorre fare applicazione della
norma generale posta dall’articolo 5 Cpc (la competenza si determina con riguardo alla
legge vigente al momento della proposizione della domanda), la quale invece è derogata
dalle disposizioni transitorie della normativa sul giudice unico (articolo 132-136 del
D.Lgs 51/1998), coerenti con la soppressione dell’ufficio del pretore e con il
trasferimento delle relative competenze al tribunale (articolo I dello stesso testo
normativo).
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al tribunale di
Belluno, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Sent Codice della strada Pagina 3 di 3
http://www.tutticodici.it/Sent%20Codice%20della%20strada.htm 13/05/2005
info@venetoonline.info