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CODICE STRADA: LA VIOLAZIONE "INEVITABILE" ESCLUDE COLPA E SANZIONE PECUNIARIA Cassazione - III sezione civile - sentenza 15 febbraio -12 maggio 2000, ti. 6111 Presidente Grossi - relatore Lupo Pm Cinque, d~ffonne - ricorrente Ferrari - cotroricorrente prefettura di Belluno DA Rivista Diritto e giustizia editore Giuffrè La punibilità delle violazioni al codice della strada richiede, oltre l’elemento oggettivo consistente nella violazione, almeno — sul piano soggettivo - la condotta .colposa per l’affermazione della responsabilità. Ma la colpa è esclusa, in base all’articolo 3 comma secondo della legge di depenalizzazioné 689/81 (norma richiamata dal èodice della strada per le violazioni punite con sanzione pecuniaria amnilnistfativa), quando la violazione derivi da un errore sul fatto, non attribuibile a chi l’ha compiuto. In base a tale principio la Cassazione (sentenza 6111/00) ha annullato con rinvio una sentenza del pretore di Belluno, che aveva respinto l’opposizione al provvedimento del prefetto, il quale~ aveva disposto la sanzione accessoria del ritiro temporaneo delia patente (un mese; articòlo 143.12 codice della strada) a un automobilista che aveva percorso contromano un tratto di strada in curva, in corrispondenza di un incrocio segnalato ma di limitata visibilità. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 3 della legge 689/1981, nonché vizi di motivazione, lamentando che la sentenza impugnata abbia ritenuto irrilevante la sussistenza della sua buona fede indotta dalla non chiara visibilità del cartello stradale posto al centro dell’incrocio, il quale sembrava indicare come giusta la manovra di svolta a sinistra effettuata primo del palo centrale, anziché successivamente ad esso. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dei principi in tema di onere della prova, la falsa applicazione dell’articolol43.12, del codice della strada, nonché vizi di motivazione, lamentando che il pretore non hà accertato la sussistenza della violazione prevista dal comma 12, anziché quella di cui al comma il, dell’articolo 143, per la quale non é comminata la sanzione accessoria della sospensione della patente, a~rtedue i commi citati prevedono la circolazione contromano, ed il comma 12 si applica soltanto Sent Codice della strada Pagina 1 di 3 http://www.tutticodici.it/Sent%20Codice%20della%20strada.htm 13/05/2005 quando tale circolazione avviene "in corrispondenza delle curve" ed "in ogni altrò caso di limitata visibilità", situazioni - queste ultime che il pretore non ha accertato, non avendo compiuto un esame della fattispecie concreta. 2. 11 ricorso è fondato sotto l’aspetto dell’incidente motivazione sia sull’elemento soggettivo della violazione, sia sulla sussistenza degli estremi oggettivi dello specificò illecito previsto dal comma 12 dell’articolo 143 codice stradale. Per quanto attiene all’elemento soggettivo della violazione (primo motivo del ricorso, il pretore, dopo avere riferito che ((il teste Busani, con sua valutazione, ha dichiarato che il ricorrente era sicuramente in buona fede", in relazione al fatto che ((il cartello posto a centro strada" non era "ben visibile", ha ritenuto che "questa circostanza, però, non è di effettivo rilieVo", poiché "è risultato dimostrato che il signor Ferrari Gian Fedele ha effettivamente violato la nonna del codice della strada che gli è stata contestata". Questa secca affermazione, alla quale nessuna altra considerazione è aggiunta nella sentenza impugnata, non contiene alcuna valutazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito prescritto dall’articolo 3 della legge 689/8 1 (richiamato dall’articolo 194 codice stradale per le violazioni che, come quella prevista dall’articolo 143.12, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria). Non è sufficiente, invero, che siano accertati gli estremi oggettivi della violazione, ma occorre altresi, per l’affermazione di responsabilità, che la condotta sia almeno colposa, e la colpa è esclusa quando, secondo il disposto del secondo comma dell’articolo 3 citato, la violazione è commessa per errore sul fatto non determinato da colpa dell’agente. Poiché l’opponente ha invocato l’esistenza di un suo errore sul fatto (e cioè sull’individuazione della manovra consentita dal cartello), attribuibile ad una non chiara visibilità del cartello medesimo, incombe al giudice del merito il dovere di accertare se sussista o meno l’incolpevole errore di fatto dedotto nell’atto di opposizione. La stessa affermazione del pretore - sopra trascritta - di conferma della violazione della norma contestata non è sufficiente, stante la sua estrema genericità, a motivare la sussistenza, nella concreta fattispecie, degli elementi di fatto che segnano la differenza tra illecito punito anche con la sospensione della patente dal comma 12 dell’articolo 143 e quello meno grave, punito con la sola sanzione pecuniaria dal comma 11 dello stesso artico1o 143 (secondo motivo del ricorso). Ed inverò nessuna motivazione vi è nella sentenza impugnata in ordine al fatto che la circolazione contromano è avvenuta, come contestato al Ferrari, "in un tratto di strada in curva" e (di limitata visibilità)), elementi di fatto - ambedue - negati nell’atto di opposizione. L’accertamento sulla sussistenza di tali elementi costituisce un punto decisivo della controversia, poiché solo la presenza di almeno uno di cui rendò applicabile alla circolazione contromano il comma 12, anziché il comma 11, dell’articolo 143 codice stradale, anche tale accertamento deve essere compiuto dal giudice del merito. 3. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata per il vizio di motivazione previsto da11’articolo 360 n. 5 Cpc. 11 tipo di vizio impone il rinvio della causa non potendosi accogliere la richiesta del ticòiTètlte di prònunzia in merito, la quale è prevista dall’articolo 384 Cpc solo quando il ricorso è accolto per violazione o falsa’ applicazione di norme di dirittà Al giudice di rinvio va rimessa anche la pronunzia sulle spese del Sent Codice della strada Pagina 2 di 3 http://www.tutticodici.it/Sent%20Codice%20della%20strada.htm 13/05/2005 giudiziø di cassazione. Il giudice di rinvio va individuato nel tribunale di Belluno, quale giudice unico di primo grado, a cui sono state trasferite le competenze del pretore, che è rimasto in attività per le sole cause previste dall’articolo 133 del decreto legislativo 5/1/1998. Irrilevante è, invece, il decreto legislativo 507/1999, che, nell’articolo 98, ha attribuito al giudice di pace la competenza per il giudizio di opposizione ex articolo 22 della legge 689 (anche quando è stata applicata una sanzione non pecuniaria se la violazione è prevista dal codice stradale), poiché questa disposizione processuale non ha efficacia retroattiva e quindi non si applica ai giudizi di opposizione instaurati prima della sua entrata in vigore. Nel D.Lgs 597/99, invero, non sono contenute disposizioni transitorie per le violazioni diverse da quelle depenalizzate dalla stessa legge, onde occorre fare applicazione della norma generale posta dall’articolo 5 Cpc (la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda), la quale invece è derogata dalle disposizioni transitorie della normativa sul giudice unico (articolo 132-136 del D.Lgs 51/1998), coerenti con la soppressione dell’ufficio del pretore e con il trasferimento delle relative competenze al tribunale (articolo I dello stesso testo normativo). PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al tribunale di Belluno, anche per le spese del giudizio di cassazione. Sent Codice della strada Pagina 3 di 3 http://www.tutticodici.it/Sent%20Codice%20della%20strada.htm 13/05/2005 |
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