Tribunale civile e penale di Novara
Procedimento N.4562/08 R.G --------N. 170/09 R.G.G.I.P.
Implementazioni e controdeduzioni vista la perizia del Ctu
Premesso che concordo pienamente con risultanze e valutazioni della perizia svolta dal signor Giancarlo Pessina, in relazione alle domande:
La perizia ha appurato che il tempo del giallo troppo basso è la causa preponderante del gran numero di infrazioni rilevate, gran parte infrazioni inevitabili, tale tempo è impostato:
La perizia ha appurato i seguenti fatti:
La perizia ha appurato i seguenti fatti:
Sono stati analizzati pc della Polizia Municipale, pendrive, 32 CD-ROM alla ricerca di mail sospette o elementi di manomissione. Nessuna evidenza a rilevanza penale è emersa.
Nessuna manomissione e stata riscontrata
Verifiche e manutenzioni sono attivate con diligenza da parte di CI.TIESSE, in esubero alle specifiche di legge seguendo protocolli aziendali.
Controdeduzioni di parte tecnica Cairoli
Tutto ciò premesso alcuni punti sono stati a mio avviso poco sviluppati, parlo del punto relativo alla domanda sul tempo del giallo, ma soprattutto del punto relativo alla conformità al modello depositato. Domanda del Giudice :del funzionamento degli apparecchi di rilevamento infrazioni, ed in particolare ai tempi tra l'inizio della rilevazione e la durata del rosso e del giallo, anche in relazione ai possibili tempi di reazione, tempi di frenatura e turbativa in relazione alle condizioni del traffico La perizia rileva che .... il tempo di giallo deve durare per permettere all'utente di ”acquisire il preavviso di fermata - iniziare manovra di rallentamento o arresto - fermarsi o proseguire se realizza impossibilità di arresto - permettere lo sgombero dell'intersezione oltre il punto di ultimo conflitto”. Ebbene questa condizione non è stata sviluppata dal punto di vista numerico, Il giallo calcolato secondo questa specifica è la somma di due addendi ta = tempo di arresto + tempo di sgombero dell'intersezione a partire dalla linea di arresto. Detta Sg la traiettoria come sopra definita a Gozzano questa vale Sg =37, non serve commutare la lunghezza dell'autotreno perché questa è già compresa nel valore ta dove ta= 9,24s dove 37m la traiettoria dalla linea di arresto fino all'ultimo punto di conflitto (segnata in rosso nell'allegato M16)
Supponendo lo sgombero a 10m/s si ottiene tg = 9,24+37/10=12,94s A questo valore si può aggiungere un intertempo discrezionale di tutto rosso, che io ritengo possa essere di 2 s, per un totale tempo di sicurezza di 14.94s.
Se poi invece consideriamo , cosa omessa dalla perizia seppur evidenziata, per il calcolo del tempo di sgombero uno spazio di arresto di 80m come dedotto dalle leggi vigenti il tragitto di sgombero diventa 80+37+18.8 ed il relativo tempo sgombero Tg = 135.8 /10 = 13.58 un valore molto. simile a quello di chi prova ad arrestarsi senza riuscire e quindi poi deve sgomberare. Ecco descritta una situazione in cui, qualunque sia il comportamento consono dell'utente, uguale opportunità di sicurezza è offerta. Voglio appena osservare che gli studi di Redas e Microrex sono anonimi, non sono cioè ascrivibili a espressione intellettuale di una persona fisica, Osservo inoltre che lo studio Microrex, pur fuorviante, è molto articolato e scritto bene, certamente riconducibile a persona di grande cultura. E' stato inoltrato dalla Microrex stessa alla polizia giudiziaria della Procura di Pesaro, e inviatomi su autorizzazione del Sostituto Procuratore per acquisire una mia valutazione. La Microrex si è dotata di quello studio per presentarlo ai Comuni e vincere le resistenze,che questi a volte oppongono per la situazione incerta che si è venuta a creare. Non ho potuto fare a meno di notare l'affinità di impostazione con lo studio a me noto redatto dalla Redas per il Comune di Salussola, e con le risposte del Camus. Manifestate le mie perplessità al Cairoli, questi mi informava di avere ricevuto una analoga proposta dalla Redas, proposta che allego. Non posso fare a meno di notare come anche qui si faccia riferimento a non meglio definiti quindi anonimi professori universitari. Nulla di male, ma perché anonimi? Successivamente il Ctu Pessina su mia sollecitazione ha inviato una richiesta di chiarimenti alla Redas ottenendo risposta scritta. Sotto riportata.
con la presente sono ad informarla del fatto che la relazione “redas.pdf” da voi inviataci è stata predisposta dai tecnici della nostra società, solo ed esclusivamente con l’intenzione di aiutare i soggetti interessati ad individuare nel modo più appropriato possibile il tempo di giallo per l’impianto semaforico localizzato presso l’intersezione oggetto di studio. Tale relazione, prendendo spunto dai documenti di riferimento in essa chiaramente citati o meglio da parte di essi, ha voluto analizzare in modo abbastanza dettagliato la mobilità veicolare nei pressi di una specifica intersezione semaforizzata in ambito urbano (Comune di Salussola), senza peraltro voler rappresentare né una indicazione esatta di valore assoluto né tantomeno un obbligo di alcun genere, per chiunque abbia avuto o abbia modo di gestire quanto presente sull’intersezione stessa (segnaletica orizzontale e/o verticale, impianti semaforici e relativi sistemi di controllo e regolazione, impianti di sanzionamento automatico o altro). Per la redazione della relazione “studio per Microrex.pdf”, della quale ignoriamo l’autore, Redas Italia non ha mai fornito alcun contributo. Sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. Thomas Valentini Redas
Italia S.r.l. Giancarlo
Pessina ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prima della risposta il signor Pessina è stato contattato dal Valentini che si è molto risentito con la Microrex perché questa ha fatto circolare il documento. Una palese contraddizione con la sostenuta estraneita a Microrex. Le maggiori carenze della perizia riguardano tuttavia la conformità Domanda del Giudice: “conformità del dispositivo sequestrato al modello depositato” Devo innanzitutto rilevare quanto riportato nel verbale N° 5 ......la mancanza di deposito di prototipo autonomamente funzionante evidenzia l’impossibilità al raffronto con apparecchiature successivamente installate in lesione dell’all. 1 (art. 192, comma 8 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada). Si ritiene che le risultanze di cui ai punti a, b e c introducano la necessità di chiarimenti da esperire attraverso esame tecnico di parte delle persone che hanno avuto ruolo nell’approvazione del dispositivo T-RED. In particolare se le procedure adottate siano le medesime che riguardano anche altre apparecchiature omologate o se non esista un atteggiamento preferenziale verso la Kria Srl di agevolazione della fase amministrativa. Si ritiene di appurare se la mancanza esplicita di deposito del prototipo non configuri una irregolarità alla luce del comma 8 del su citato art. 192 (all. 1). Si richiede pertanto al sig. Giudice un’ordinanza affinché il Collegio Peritale possa sentire, in qualità di persone informate sui fatti: i sig. ing. Francesco MAZZIOTTA, in qualità di responsabile della fase di istruzione della domanda di omologazione, il prof. Valerio CALDERARO e l' ing. Giuseppe CANTISANI, quali componenti della V^ Commissione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Si chiede inoltre di sentire il prof. ing. Roberto CAMUS, in qualità di partecipante all’estensione del documento prenormativo CNR2001, probabile ispiratore della teoria cinetica sottostante la diffusione di tempo di giallo non motivati (all. 6), tabella che appare come immotivata ed irragionevole. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Una richiesta che personalmente ho ribadito nel verbale n° 7 A questo punto l’ing. MENEGON, CT per la parte inquisita sig. Cairoli, chiede che sia verbalizzato quanto segue: “Ritengo indispensabile sentire i soggetti sopra indicati che con motivazioni poco plausibili non si sono presentati. La necessità è quella di evidenziare incoerenza, contraddittorietà ed errori nei protocolli di omologazione di tutte le sanzionatrici automatiche, e quindi anche del T-RED, e la errata determinazione dei tempi del giallo. Incoerenza e contraddittorietà da valutarsi rispetto agli art. 41/10 e 141 del Codice della Strada. Incoerenza e contraddittorietà che sono all’origine di errori, erroneamente interpretati dalla Autorità giudiziaria avvenimenti penalmente riconducili al Raoul CAIROLI, agli organi di Polizia Municipale e agli amministratori comunali. Chiedo pertanto che il CTU si faccia promotore presso il GIP di ordinanza per comparsa presso lo studio del p.i. PESSINA ed in contraddittorio nell’ambito dell’incidente probatorio con i CTP di parte opposte negli orari e nella sequenza indicata. Ritengo necessario che l’ordinanza preveda l’accompagnamento coatto ove i soggetti indicati non diano tempestiva comunicazione di adesione all’invito di comparsa.” Il CTU aggiunge che sui due quesiti fondamentali della perizia – riguardo i tempi del giallo e le omologazioni –i soggetti sopra indicati sono a vario titolo compartecipi nella produzione di documenti teorici, applicativi e normativi e quindi mancando un chiarimento da parte loro la risposta ai suddetti quesiti non può che essere parziale e non esaustiva. Come si evince da quanto sopra, la richiesta ha visto l'adesione del CTU, tuttavia il G.I.P non ha ritenuto dover intervenire, sicché il CTU ha successivamente optato per inviare ai signori Prof. Ing. Roberto Camus, Prof.Ing. Giuseppe Cantisani, Ing.Francesco Mazziotta domande scritte. Questa seconda procedura è certamente limitante dato che non permette l'approfondimento in contraddittorio. Inoltre il perito Pessina informato dal Cantisani che questi aveva contattato il GIP lamentandosi, ha preferito glissare su gran parte delle risposte alle domande inoltrate. Io ritengo al contrario che le contraddizioni debbano essere dipanate a favorire da un lato la soluzione di una vicenda che dura da troppo tempo. Ai fini dell'omologazione sono rilevanti le risposte dei signori:
Rubricati i seguenti documenti: M20 lettera esplicativa ing. Mazziotta su procedure di omologazione M2 domande e risposte ing. Mazziotta M19 domande e risposte prof. ing. Giuseppe Cantisani sul parere della quinta commissione C.S.L.P. M21 Istruttoria trasmissione al C.S.L.P, per richiesta parere a firma Ing. Mazziotta. M22 voto del C.S.L.P in merito richiesta approvazione Tred M23 stralci da atti della Procura di Verona su ispezione al Ministero Infrastrutture e Trasporti. M24 estratto del Regolamento del c.d.s. art. 192 norma di riferimento per omologazioni-approvazioni.
Sulla base dell'analisi documentale si può pervenire alle seguenti
Conclusioni
La procedura di omologazione è estranea ai tutti i soggetti indagati, nessuno di questi infatti ha avuto qualsivoglia ruolo nella formazione dell'atto di omologa come si evince da documentazione in atti.
Infatti i soggetti direttamente intervenuti nella formazione dell'atto sono così identificabili.
Comparazione tra modello depositato e apparecchiature installate
Non è possibile comparare il dispositivo sequestrato al modello depositato. Risultano infatti depositate solo due telecamere del T-Red, anche per il T-ID richiamato nel voto del C.S.L.P all 06, il deposito è parziale come da atti Procura Verona all. M23. Quanto depositato non è pertanto comparabile ai beni sequestrati. verbale7 Quanto depositato non è comparabile alla descrizione di cui Istruttoria Mazziotta all M21. Quanto depositato non è comparabile alla descrizione contenuta nel parere del C.S.L.P Quanto depositato e la procedura di omologazione non è conforme a quanto previsto dall'art 192 del regolamento del c.d.s. che costituisce il disciplinare tecnico per le omologazioni-approvazioni. all M24
Infatti il comma uno dell'art.192 prevede che assieme alla domanda di approvazione debbano essere presentati due prototipi. Il comma 2 dell'art 192 precisa che il postulante “ acconsente a depositare uno dei prototipi presso l'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale” Sul prototipo poi, anche gli art 4-5-6-7-8 sempre del citato art.192 del regolamento c.d.s. La norma in relazione al prototipo, risponde all'esigenza di poter disporre di un campione di riferimento depositato,
Queste valutazioni precedono e motivano la richiesta di convocare in ambito di incidente probatorio l'ing. Mazziotta e l'ing.Cantisani in qualità di persone informate sui fatti. La convocazione, presenti i CT di parte in contraddittorio poteva offrire la possibilità di approfondire quelle che ad avviso di questa Ctu sono “ contraddizioni documentali rilevanti”.
Su domande e risposte
In allegato domande risposte commentate da CTU degli ingegneri Mazziotta all M2- Cantisani all M19 .
Conclusioni su omologazione
Formo le presenti conclusioni su esclusiva base di logica peritale, valutazioni logiche che pongo al Giudice, per agevolare raffronto e riscontro con le leggi vigenti.
Stante il decreto di approvazione e il percorso pubblicistico successivo, l'apparecchiatura denominata
T-Red è omologata nella forma e nella sostanza.
Per questo motivo è idonea a produrre come storicamente ha fatto atti giuridicamente rilevanti che riguardano soggetti estranei all'omologazione.
Soggetti estranei all'omologazione ma interessati a tali atti sono
Tali soggetti sono terzi rispetto, sia alla domanda di approvazione, sia alla concessione della stessa.
L'approvazione od omologazione tuttavia è formata in evidenza di gravi carenze formali e sostanziali come già detto in lesione dell'art. 192 del regolamento del C.d.S. e dei comuni principi di cautela e diligenza, l' approvazione è in disapplicazione della norma tecnica contenuta nel 192 all M24
Tutte le carenze evidenziate, pur presenti nella domanda di approvazione, sotto il profilo di responsabilità non sono contestabili al soggetto che la domanda ha presentato, potendo in astratto essere la domanda ancor più insufficiente ed incompleta.
Gli organi preposti all'istruttoria, al parere di conformità, e alla successiva approvazione sono gli unici obbligati a garantire il rispetto delle norme a tutela dell'interesse collettivo.
E' loro obbligo rigettare le domande che non rispettano i parametri minimi di legge.
Antonio Menegon
Marostica 30-03-2010 |