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Art. 192. - Omologazione ed approvazione

1. Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la

approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di

controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento

automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro

previsto a tale scopo, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

l'interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero, indirizzandola

all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione

tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati

su prove alle quali l'elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova

idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o

l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso. Alla domanda deve essere

allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnicoamministrative

ai sensi dell'articolo 405.

2. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto

necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia

dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente

regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole.

L'interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste

nel corso dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi

resti depositato presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

3. Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non

stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura

prevista dal comma 2.

4. Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Con

provvedimento espresso è comunicata al richiedente la eventuale reiezione dell'istanza.

5. La omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è

trasmissibile a soggetti diversi.

6. Per la fabbricazione di elementi non conformi ai prototipi riconosciuti ammissibili dal

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del presente articolo, si applica la

sanzione di cui all'articolo 45, comma 9 del codice. Può essere disposta, inoltre, la revoca del

decreto di omologazione o di approvazione del prototipo.

7. Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il

numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del

fabbricante.

8. Il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità al

prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti

dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.











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