LEONE SU SEMAFORO ROSSO E GIALLO venetoonline.info
LEONE MARCIANO CALPESTA SEMAFORO GIALLO ROSSO

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                                    PROCURA GENERALE DELLA REPUBBICA PRESSO IL TRIBUNALE DIVENEZIA


                                                                                 ATTO DI DENUNCIA


Io sottoscritto Menegon Antonio nato a Bassano il 17-10-1947 residente a Cassola viale Venezia 3.

Per la quarta volta intervengo sulle sanzioni ai semaforo, attuate attraverso sistemi automatici di rilevamento.

Questa volte La sanzione è erogata a mia moglie che si trova alla guida dell'automobile del fratello.

Per le precedenti esperienze ho avuto modo ed interesse ad analizzare la questione e tale analisi è riferita nel sito internet www.venetoonline.info.

Riferisco in quattro punti le conclusioni tecniche, nel sito internet citato tutto è espresso in maniera precisa e dettagliata.


  1. Il tempo di arresto di un veicolo puntiforme che si muove a 50 km in risposta ad una sollecitazione esterna non può in sede di progetto essere inferiore ad otto-nove secondi stanti gli attuali protocolli di omologazione e di revisione.

  2. Se il tempo di giallo impostato al semaforo è inferiore a tale valore, esiste una quantità di veicoli statisticamente prevedibile e quantificabile che commette inevitabile infrazione.

  3. I veicoli che commettono infrazione sono solo quelli che tentano di fermarsi, mentre quelli che tirano diritto se la cavano. Sono cioè sanzionati quelli che diligentemente cercano di attuare il precetto di cui al 41/10 del c.d.s. Oltre naturalmente a qualche pirata.

  4. Con un tempo di giallo inferiore a 8-9 secondi, tenendo conto del carico annuo della strada

è possibile individuare in maniera statisticamente precisa il gettito tributario, è possibile inserirlo in bilancio,esclusa ogni aleatorietà legata alla diligenza degli utenti della strada.


In realtà non solo è possibile inserire il gettito nel bilancio di previsione, ma concretamente lo si fa nelle amministrazioni comunali, in base a dati forniti dalla ditte private che estrapolano situazioni già realizzate, il risultato in genere è migliore delle attese.


Naturalmente i cittadini possono ricorrere presso le istituzioni specificatamente deputate,

ma il rapporto contravvenzioni erogate, contravvenzioni annullate, mostra senza ombra di dubbio l'inutilità e la marginalità delle istituzioni di garanzia(Prefetto Giudice di Pace).

Chi determina le regole agli incroci semaforizzati?

Il codice della strada è supportato da decreti attuativi e questi fanno riferimento a norme tecniche collegate, norme che sono sviluppate dal CNR .

Queste norme prevedono tutta una serie di incombenze tecniche a garanzia e verifica della sicurezza sugli incroci semaforizzati.

Ebbene nessuna delle amministrazioni con cui sino a questo momento ho avuto a che fare ha allestito uno straccio di progetto, ne l'ha ricevuto dal concedente proprietario della strada.

Si tratta di omissione di custodia.

Ne può essere di giustificazione il fatto che piccoli Comuni sia privi delle risorse e competenze infatti l'omissione di custodia si irradia anche al proprietario della strada che ha omesso di verificare la capacità del concessionario ad attuare le previsioni di legge.

Che sia impossibile nella pubblica amministrazione individuare il responsabile, è una falsità, serve solo a celare che il fatto che tanti o tutti sono solidamente responsabili, ma che con il pretesto della difficoltà ad individuare il colpevole si scaricano sul cittadino tutte le omissioni.

E' in questo contesto di illegittimità si innesta il meccanismo dei soldi e delle sanzioni con macchinette sanzionatrici.

Le norme 2001 del CNR rispetto alla trattazione del 1992 modificano al ribasso il tempo di giallo dai 4 secondi a tre secondi per il traffico urbano e da 5 a quattro secondi per il traffico ove insistono mezzi pesanti.

Già il primo dato era sbagliato, le nuove norme amplificano l'errore iniziale senza offrire adeguata spiegazione.

La trattazione è fatta bene, eccetto che per la scelta del tempo di giallo che guarda caso è

l'unico valore sensibile al profilo di erogazione delle sanzioni.

Un errore che genera,a partire dal 2001, un fiume di denaro(confrontabile con una finanziaria) in una ripartizione che vede il 35-40 per cento a ditte private promotrici e per la restante parte alle amministrazioni comunali che si sono rese passivamente disponibili.

Il 99 per cento di queste sanzioni non sarebbero state erogate se il tempo di giallo fosse stato correttamente fissato a 8 o più secondi. Il dato è documentalmente controllabile attraverso le fotografie scattate dai vari rilevatori.

Fino a qui sembra una cosa di costume. Chi ha dato ha dato ed oblando si è precluso ogni possibilità di ricorso.

A meno che non si rilevi comportamento fraudolento od omissivo dei soggetti interessati.

Ma se questo non è, chi glielo spiega al cittadino vessato, turlupinato, derubato, di soldi, di tempo, che i suoi travasi di bile sono uno spiacevole equivoco, che purtroppo oblando

ha ammesso la colpevolezza e se si è sbagliato lo si è fatto in buona fede.

Riferisco le seguenti esperienze personali ed allego la documentazione relativa.


Prima esperienza

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Il 13-01-2004 a seguito notifica di verbale di accertamento di infrazione al semaforo presa visione dei documenti amministrativi presso il comune di San Nazario (praticamente nulla)

faccio una istanza al Prefetto chiedendo non l'annullamento della sanzione, bensì un provvedimento cautelare d'urgenza a tutela delle persone e dell'affidabilità delle istituzioni.

La sostanza delle osservazioni è fin da allora quella ora prodotta.

Fin da allora il Prefetto poteva e doveva intervenire, sarebbero stati tre anni di baldoria evitati.

Il Prefetto respinge senza motivare sulle mia istanza.

Immediato ricorso al giudice di pace. Nella nota introduttiva del ricorso al punto 2 scrivo:Non ho mai negato di essere transitato con la luce rossa, contesto invece che questa sia comparsa dopo una luce gialla troppo corta, potendo questo indurmi anche a manovre sbagliate.

Il giudice sembra accogliere le mie doglianze.

Però quando nel documento conclusionale evidenzio una serie di comportamenti di rilevanza penale nella stesura del verbale, nella omologazione dell'apparecchiatura presso la Direzione Centrale del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti,nell'organizzazione complessiva del sistema sanzionatorio chiedendo che il fascicolo venga trasmesso alla Procura per i rilievi del caso,il giudice si riserva, e poi mi da torto con questa motivazione:

L'unico e principale motivo per cui il ricorso non può essere accolto è dato dal fatto che lo stesso ricorrente, nell'atto introduttivo e in udienza ha ammesso e ribadito di essere passato con il semaforo proiettante luce rossa. Tale esplicita confessione assorbe e rende del tutto superflua ogni ulteriore analisi circa la fondatezza di altri motivi dedotti dal ricorrente.

Dopo 5 udienze, un anno dall'inizio del processo, il Giudice scopre che in via preliminare mi sono dichiarato reo confesso, questo assorbe tutto come se le udienze mai si fossero svolte,

come se io mai avessi rilevato comportamenti penalmente perseguibili, come se mai avessi chiesto il rinvio alla Procura degli atti.

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Seconda esperienza

In data 03-08-2004 mi è contestata violazione del codice della strada con verbale 172261216, da una pattuglia di carabinieri della stazione di Dueville.

In una Istanza al Prefetto chiedo prova che il tempo di giallo impostato al momento della violazione contestata, risponda a quanto previsto dall’art 41 comma 10 del codice della strada.

Il Prefetto respinge senza fornire prova alcuna con il solito documento pre formato con cui risponde a tutti sostituendo solo di volta in volta i dati attinenti al ricorrente.

Nel ricorso successivo presso il giudice di pace di Vicenza scrivo al punto 4) Le mie richieste prodotte nel ricorso al Prefetto, sotto il profilo della legittimità dei tempi impostati, in relazione all'art.41 del c.d.s., neanche sono state considerate.

Nell'udienza di costituzione il Giudice di pace di Vicenza dichiara di non avere mezzi per verificare se il tempo di impostazione del giallo (che tra l'altro non conosce) sia tale da rendere possibile il rispetto dell'art.41/10 c.d.s, e pertanto è orientato a respingere il ricorso data la presunzione di colpevolezza che vige per le contravvenzioni al c.d.s.

Io allora chiedo una ctu, che mi viene concessa.

E qui viene il bello

Il perito incaricato dal giudice scrive”:

Si verifica pertanto che il tempo di 4 secondi del giallo(che rispecchia tra l'altro la normativa del CNR del1992 mentre l'ultima (anno 2002) considera tempi del giallo di tre secondi) è insufficiente a garantire sicurezza in quella lunga area di intersezione,nel rispetto dell'art 41 del c.d.s, come i due secondi di tutto rosso sono insufficienti a garantire lo sgombero dell'are. Ciò senza tener conto che tutte le condizioni variano e peggiorano in presenza di condizioni atmosferiche e stato del piano viabile bagnato e sdrucciolevole,e comunque negativa, diverso dall'asciutto.

Situazione di pericolosità di circolazione in quell'area si presenta già in condizione di scatto del giallo quando un veicolo venga a trovarsi a percepire il colore quando mancano 2 secondi al superamento della lanterna(o linea di arresto).

Io nelle conclusioni chiedo che punto 3)

L'invio del dispositivo della sentenza, delle motivazioni, della perizia tecnica e del contenuto del ricorso al:

Prefetto di Vicenza.

Ministero delle Infrastrutture

Ministero degli interni

C.N.R.

Comune di Dueville

Stazione dei Carabinieri di Dueville

Stretto da una perizia che mi da ragione sul piano concreto e che evidenzia l'incongruenza della normativa del Cnr il Giudice dispone l'annullamento della sanzione e delle sanzioni accessorie adducendo un motivo preliminare, cioè la carenza di motivazione nella risposta del Prefetto evitando così di entrare nel merito della discussione.

Faccio notare che la risposta del Prefetto è sempre la stessa ed il Giudice ha potuto vederla centinaia di volte, ma solo ora scopre la carenza, e subito la dimentica fin dal fin dal procedimento successivi per secoli secolorum,amen.

Testualmente mi dice: quando rilevo una questione preliminare mi devo fermare là,

anche se le osservazioni che lei fa sono molto intriganti.

Di nuovo un escamotage per dribblare la richiesta di approfondimenti ed accertamenti

Non manca però di “assegnarmi”il pagamento di 800 euro per il costo della perizia.

Molto astuto.....il Giudice.

Naturalmente nessun intervento di ripristino della sicurezza al semaforo, dato che l'autorità amministrativa non è informata.

Giustizia è fatta, la saga continua.

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Terza esperienza

Nella terza esperienza intervengo come esterno non multato nella questione del semaforo di Altavilla Vicentina, per puro senso civico.

Prendo contatti con i rappresentanti di un auto nominato comitato dei multati, ma subito mi tiro in disparte perché scorgo interessi strumentali.

Visto non pubblicata una mia pur sollecitata lettera al giornale di Vicenza costruisco in un paio di giorni un sito internet ove inizio a scrivere della vicenda di Altavilla alla luce delle conoscenze sino al momento maturate.

Sollecito anche da parte dei multati un ricorso di massa a Prefetto e Procura della Repubblica, nessuno però segue i miei consigli, le istituzione sono da tutte percepite come pericolo e non come risorsa. Solo io, sciagurato,ottusamente insisto nell'impresa.

Visti vani gli interventi presso il Sindaco scrivo una istanza congiunta a Sindaco Procura di Vicenza e Prefetto ma anche questa rimane senza risposta e senza seguito.

Certo le varie ipotesi di reato sono compito esclusivo della Procura e può essere che quella di Vicenza nulla abbia visto di penalmente perseguibile nella mia istanza, del resto non era informata su tutti i dettagli.

Ma la cautela a fare le verifiche è obbligo perfino del buon padre di famiglia.

Ipotesi

Può essere che i due giudici di Pace cui sono ricorso si siano spaventati e quindi ritratti ed abbiano insabbiato per timore. Può darsi che il Prefetto non guardi proprio nessun ricorso e risponda “in fotocopia” perché oberato da altre incombenze anche se questo evidenzia omissione di atti di ufficio. Può darsi che i 16 professori Universitari del Cnr abbiano sbagliato per sola negligenza, anche se profumatamente pagata, può darsi che il verbale redatto dal comune di San Nazario sia Stato una svista, può darsi che l'errore nel protocollo di omologazione della Limblad&Piana sia dovuto a sciatteria amministrativa.

Il fatto però che due istanze al Sindaco tre istanze al Prefetto una istanza alla Procura due istanze al Giudice di Pace abbiano realizzato tra le due ipotesi possibili lo stesso esito lascia sconcertati.

Esiste la possibilità che tali evenienze siano tra loro scollegate ma contemporaneamente ispirate ad uno stesso malinteso senso di solidarietà istituzionale.

Inaccettabile comunque, perché antepone all'interesse collettivo cioè dello Stato l'interesse dell'amministrazione e quindi di una parte.

Significativa una frase che Antonio Stella riporta da una citazione di Scalfari che la attribuisce a Torquieville

Al vertice i poteri costituzionali,anzichè distinti e bilanciati si sono fittamente intrecciati tra loro. Chi li gestisce fa parte dell'oligarchia, ciascuno degli oligarchi ha una sua area esclusiva di potere, che gli altri sono impegnati a garantirgli in perpetuo, a condizione naturalmente di godere del diritto di reciprocità.

Questa frase è ripresa per spiegare l'omertà con cui la classe politica garantisce al suo interno anche i comportamenti più scellerati.

Questa stessa omertà è la costante in tutti i livelli della pubblica amministrazione e potrebbe spiegare sotto forma di autocensura le singole posizioni dei soggetti citati.

Faccio però notare che trattandosi di aspetti penali esiste per il pubblico funzionario

l'obbligo di agire, altrimenti commette egli stesso un reato perseguibile d'ufficio.

Certo che se nessuno lo vuol vedere anche se sollecitato.........siamo proprio ben sistemati.

Esiste la possibilità che questo generale comportamento sia dovuto al caso?

Questa domanda introduce agli studi sulla casualità. La possibilità che lo stesso evento ripetuto n volte con 2 esiti possibili dia lo stesso risultato e pari 0.5 alla ennesima potenza.

Nel caso in questione 0.5 alla ottava potenza cioè pari al 0.39%.

Per reciprocità esiste una probabilità pari al 99.61% che un fattore esterno abbia pilotato le scelte disgiunte dei singoli soggetti.

Se questo fattore esterno è in qualche modo collegabile all'incredibile errore del CNR ed agli errori nell'omologazione delle apparecchiature penso gli si possa dare sicuramente un nome.


Mafia


Nel cuore dello Stato, con capacità di incidere negli atti dell'amministrazione centrale,con capacità di incidere ed orientare le leggi,con capacità di organizzare la fase operativa dietro la copertura di ditte regolarmente costituite, con la precostituita capacità di controllare ed incidere anche in periferia su pericoli emergenti, pilotando o condizionando l'esito dei procedimenti.

Con capacità di convogliare tanto denaro da far sembrare dilettantesche le “normali” attività legate a droga prostituzione ed estorsione.

Scusi signor Procuratore se inoltro la denuncia alla stampa, le esperienze passate hanno pesantemente minato la mia fiducia nelle istituzioni, spero pero di poterla presto riacquistare.

Quello che spero è un intervento immediato, per verificare in primis la fondatezza di quanto da me sostenuto dal punto di vista tecnico. Con la potenza della legge è cosa di poche ore,

basta metter di fronte al fatto i 16 professori Universitari che hanno firmato la norma del CNR e chieder loro spiegazioni.

Lo faccia subito Signor Procuratore è già tutto pagato.


Rompa la prego quel circuito perverso di omertà che avvelena e mina il rapporto del cittadino con le istituzioni.

Fatto questo e verificato che c'è il cadavere, segua la pista dei soldi e vada vedere dove vanno a finire i soldi incassati dalle aziende private che hanno ottenuto omologazione e concessione dal ministero.

Ma informi sollecitamente la stampa, milioni di cittadini furiosi aspettano di sapere, il problema prima ancora che penale è di ordine pubblico e di fiducia istituzionale.


Ed informi anche la Corte dei Conti


E' tempo che chi sbaglia creando danni economici e d'immagine alla Stato risponda anche economicamente, come del resto è previsto dalla legge, legge applicata solo raramente e solo per ritorsioni in ambito delle amministrazioni stesse.


Antonio Menegon falegname in Marostica


Marostica 11-10-2007