LEONE SU SEMAFORO ROSSO E GIALLO venetoonline.info LEONE MARCIANO CALPESTA SEMAFORO GIALLO ROSSO

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TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA SEMAFORO ROSSO

ANALISI CRITICA DELLA SENTENZA

Le sentenze sono esito di processo analitico che utilizza costruzioni e strumenti logici noti e descritti fin dal tempo di Aristotele.

Allo stesso periodo è ascrivibile la descrizione del sofisma.

Il sofisma è una costruzione solo apparentemente corretta, in realtà è un malaware di logica volutamente falsa ed ingannevole finalizzata a perseguire scopi obliqui.

Ad un periodo successivo è ascrivibile la costruzione logica chiamata para sillogismo, falsa ma priva dell'intento di inganno volontario.

Ad una di queste categorie certamente appartiene la conclusione del Giudice in relazione alla causa Mariotto Renzo, motivata comunque da insufficiente ed approssimativa conoscenza di argomenti tecnici affrontati con dubbia competenza, motivata con discutibili valutazioni giuridiche.

Gli aspetti tecnici sono peraltro irrilevanti ai fini delle conclusioni, dovendo limitarsi il Giudice a valutare aspetti di legittimità formale, di procedura amministrativa, di sufficiente motivazione delle scelte, esclusa la possibilità di confermare o contrastare o censurare nel merito scelte ed attribuzioni proprie della pubblica amministrazione.

Analisi


Si deve dare atto che il Giudice ha fatto una ricognizione dello stato dell'arte rilevando il “florilegio di soluzioni” di esperti o presunti tali.

Comprensibile la tentazione di insinuarsi nello spazio di equivocità tecnica, intento che accomuna sia il Giudice di prime cure che il Giudice del ricorso.

In entrambi i casi l' intervento è sbagliato, la Ctu indica valori per il tempo del giallo che devono essere valutati come puro attestato della carenza di procedura amministrativa che ha portato all'adozione delle sanzionatrici automatiche.

E' rilevante ai fini della decisione,non tanto il valore del tempo del giallo adottato, quanto il fatto che la scelta sia carente di motivazione e pertanto arbitraria e scriteriata, che l'installazione del sistema sia motivata genericamente con richiami alla sicurezza in assenza di dati sull'incidentalità e sui flussi, in assenza di un progetto funzionale del sistema, in assenza di verifica ex post dell'impatto del sistema su flussi ed incidentalità.

Potere amministrativo legislativo e giudiziario sono compartimenti autonomi, nessun Giudice può dire ad un qualsiasi amministratore cosa fare e come fare senza invadere la sfera di competenza esclusiva riservata all'autorità amministrativa.

Il Giudice con può intervenire a dire o valutare se il tempo di giallo è congruo, questo onere spetta all'ente territoriale che deve avvalersi di tecnici specializzati in regolazione semaforica, il Giudice deve limitarsi a rilevare se l'attività amministrativa è stata improntata a quei caratteri rispetto della legge e delle norme, alla diligenza e cautela volti ad evitare lesione di diritti soggettivi, deve rilevare pure se esistano elementi di illiceità penale e se le scelte amministrative sono sufficientemente e correttamente motivate..

Spetta al Giudice rilevare che le sanzioni sono state irrorate in un quadro di assoluta equivocità sia tecnica che Giuridica,per il florilegio già richiamato,per le pronunce altalenanti del GDP, per  le sentenze emesse da questo Tribunale altalenanti come quelle del GDP.

Se tecnici specializzati, Giudici di Pace e Giudici Togati non sono d'accordo su nulla, l'utente non può essere sanzionato. Ne l'esito del ricorso può sottostare alla fortuna di avere un Giudice piuttosto che un altro. Tutto questo genera solo discredito istituzionale.

Un altro aspetto legato alla fortuna sembra essere l'esistenza o meno del progetto, questo secondo il Giudice è dovuto solo per intersezioni costruite dopo il 2001.

Una posizione singolare che sancisce applicazione contrastante per periodi temporali e zone geografiche di un unico c.d.s, in  assoluto il contrasto con la ratio della norma il cui intento primario è uniformare segnali di obbligo e di informazione con conseguente sviluppo di comportamenti coerenti in ogni dove , per il tempo di vigore della norma.

É di recente promulgazione una direttiva del Ministero sulla necessità di uniformare la segnaletica e procedure di rilevamento infrazioni, questa segue molte altre direttive per lo più ignorate come espressamente riportato in apertura nella stessa direttiva Ministeriale.

Seguendo il ragionamento del Giudice legittimamente i Comuni possono ignorare la direttiva, questa dovrebbe valere solo per nuove strade. Con un risultato paradossale che  una direttiva finalizzata all'uniformità, legittima e sancisce la diversità.


Leggendo la sentenza si capisce che nel migliore dei casi il Giudice  ha conoscenza parziale del rapporto di sintesi detto CNR2001 che pure cita.

Il testo precisa infatti le incombenze ricorrenti nel tempo del gestore dell'intersezione.

Il progetto di un'intersezione infatti non congelato nel tempo, si evolve al pari delle variazioni del traffico.

E' prevista verifica sistematica secondo la varianza dei flussi, dell'incidentalità, dati che dipendono oltre che dalla puntuale intersezione, dalla mobilità generale di contorno, con varianza a prescindere dall'intersezione singola, in funzione del piano generale del traffico, mutevole nel tempo.

Su questa base devono avvenire l'individuazione degli interventi per miglioramento del servizio dell'intersezione e delle condizioni di sicurezza.


I parametri individuati dal DM 5-11-2001 e dal DM 19-04-2006 tabulati al momento della promulgazione dei decreti, non sono la genesi della norma, prima erano nella discrezione motivata del progettista, ipoteticamente i valori da adottare erano più cautelativi.

Nel tempo infatti l'accelerazione plausibile in frenata è cresciuta, esattamente al pari dell'efficienza frenante dei veicoli passata da 0,4 a 0,45 per veicoli immatricolati prima dell' 89 a 0,5 per quelli immatricolati dopo tale data.

L'accelerazione da utilizzare nell'anno 88 in sede di progetto era inferiore al valore recepito dal  DM 19/04/2006 , si arriva al valore di 2m/s² a seguito del miglioramento della tecnologia dei manti stradali, del miglioramento delle mescole dei pneumatici,del miglioramento dell'efficienza frenante dei veicoli.

Del valore di accelerazione adottato dal progettista nell'anno 88 non esiste però riscontro alcuno, agli atti il progetto iniziale non c'è. Non si capisce quali documenti il Giudice prenda come riferimento.

In ogni caso si arriva ad una conclusione sul punto opposta a quella ipotizzata dal Giudice.

La mancanza di progetto funzionale dell'intersezione è sintomo di abbandono amministrativo da parte dell'ente da tempo immemorabile, i tempi indicati nella CTU assolutamente incomparabili a quelli adottati dall'ente sono ulteriore dimostrazione
che l'unico interesse è stato quello della irrorazione di sanzioni per cassa, esclusa ogni qualsiasi attività finalizzata alla sicurezza.

Certamente la legge dispone per il futuro, ma gli interventi manutentivi, di adeguamento, di verifica sono da tempo immemorabile previsti con cadenza semestrale (Norme UNI) con cadenza biennale( verifiche di terra Norme CEI) con verifica puntuale quando elementi di rilievo modifichino la configurazione esistente. Le norme di adeguamento si incalmano su norme precedenti novandole dal momento della promulgazione. In ogni caso sono di riferimento per la buona tecnica. 

La determinazione dei tempi è certamente su base progettuale ma in adeguamento ad incidentalità e di flussi cresciuti dal tempo di installazione del semaforo presumibilmente centinaia di volte rispetto agli iniziali.( varianza supposta, ma ignota per omissione amministrativa).

L'inserimento di una sanzionatrice automatica ha assoluta rilevanza sul comportamento dell'utenza, il suo impatto deve essere descritto in previsione su un documento di valutazione rischi, il ritorno deve essere controllato a verificare se i ritorni sono in linea con le attese.



I n altra analisi il Giudice riporta il 41/10


L'art 41/10 recita :


Durante il periodo di accensione della Luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a meno che non si trovino così prossimi,al momento dell'accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sollecitamente sgombrare l'area di intersezione con opportuna prudenza.

Il Giudice interpreta il precetto in modo personale, sostiene infatti che il giallo attiene solo alla fase preavviso di arresto e non alla fase di sgombero dell'intersezione, esonerando così l'amministrazione dall'obbligo di garantire all'utente lo sgombero con luce gialla.

In realtà la legge non prevede un tempo di tutto rosso, ed il 41/10 indica tutto quanto deve avvenire durante il periodo di accensione della luce gialla, e specificatamente asserisce che lo sgombero dell'intersezione deve avvenire con il giallo, nei casi previsti.

Tutti gli studi che si conoscono, anche quelli viziati da errori di impostazione concordano a calcolare il tempo di giallo in relazione al tempo di sgombero fornendo così pacifica interpretazione.

Come scritto il 41/10 vincola sia il comportamento dell'utente in fase di preavviso di arresto e sgombero, sia l'amministrazione a predisporre funzioni temporali che rendano possibile all'utenza il rispetto del precetto. L'ipotesi contraria è paradossale, potendosi dare all'amministrazione legittima facoltà di predisporre tempi insostenibili.

Un adatto tempo di tutto rosso pur non previsto dalla legge, può essere inserito per aumentare la sicurezza, ma l'inserimento non può erodere il tempo di giallo progettuale.

In ogni caso il tempo di tutto rosso a Romano, come il tempo del giallo non è ascrivibile a nessun progetto.

Il Giudice del progetto di una intersezione ha un'idea errata, il progetto cura certamente l'architettura, ma fondamentale è la progettazione funzionale dei tempi come richiamato dalle circolari amministrative. Il richiamo al rispetto di una norma, costituisce avvertimento che una errata, aberrante e  negligente pratica amministrativa non cancella obblighi sanciti per legge o derivanti e dal diritto assoluto di provenienza Aquilana identificabile dal precetto neminen laedere. (Cassazione 3130 2008 ed altre molteplici sentenze) 


Per meglio capire la finalità del progetto serve richiamare quanto nel tempo è invalso in tutti i campi ove la sicurezza è in discussione.


La legge 926 oggi legge 81 introduce l'obbligo di analisi e valutazione del rischio per aziende ed amministrazioni ove il rischio è identificabile. La legge in menzione va ad implementare norme già in essere (UNI e CEI- CNR per i semafori ) che già prevedevano, progetto protocolli di sicurezza preesistenti e dovuti ed un insieme di verifiche sistematiche e ricorrenti.

Di fatto il documento unitario di valutazione rischi si configura per il profilo di sicurezza come un progetto in relazione ad architetture immateriali, materializzando un processo attuativo piuttosto che una entità immobiliare. Fa specie rilevare questo contributo alla sicurezza sia espressamente negato da un Giudice proprio la ove esiste la ricorrente presenza del rischio per un numero molto alto di utenti della strada in corrispondenza delle intersezioni.

Si rammenta che il numero dei morti sulle strade allo stato è attestato al quintuplo delle vittime nell'industria, mentre le invalidità permanenti gravi che necessitano di  assistenza per tutta la vita sono centinaia di volte maggiori (paraplegia).

Un atteggiamento che prima ancora di essere applicativo, evidenzia una distorsione filosofica del diritto. Non diritti e doveri uguali per tutti, ma squilibrio sistemico che comprime i diritti  del cittadino, in favore di diritti eccessivi fino al all'abuso riconosciuti alla pubblica amministrazione.

Una impostazione assolutamente in contrasto con la Costituzione che pone il cittadino al centro del patto sociale e l'amministrazione come entità accessoria la cui esistenza è accessorio finalizzato alla realizzazione della centralità della persona e della società.


Gli errori tecnici


Pur ininfluenti ai fine della decisione, è opportuno esplicitare le valutazioni che portano il Giudice a disattendere la perizia del CTU sui tempi del giallo.

Il tempo del giallo è la somma del giallo per l'arresto e giallo per lo sgombero .

Il giallo per l'arresto è la somma del tempo psicotecnico di reazione più il tempo di frenata tecnica per l'arresto.

Il tempo di reazione è tabulato dal DM 5/11/2001 ed assume il valore di 2,3s alla velocità di 50 km/h., il Giudice si produce in una interpretazione numerica e ritiene che questo tempo possa essere dimezzato sull'ipotesi che “ quando il semaforo emette luce verde il conducente sa benissimo che da un momento all'altro si accenderà la luce gialla"....... ma perché la metà.... perché non il 70% , perché non il 30% …. una domanda opportuna visto che ipotizzando la metà conclude per un tempo di un secondo.

Probabilmente il Giudice  trae lo spunto per quel secondo di cui parla,  da quanto spesso compare nelle perizie fatte sugli incidenti stradali. Si tratta di percorsi diversi un conto è la valutazione ex post, predisposta in ambito di ricostruzione puntuale, altra cosa è la fase progettuale che dovendosi proporre in maniera astratta come per la stesura delle leggi, è costretta a prendere in considerazioni le peggiori condizioni ipotizzabili.
Non deve inoltre dimenticare il Giudice che la cultura dei periti raramente è evolutiva, raramente è al passo con le leggi promulgate dopo la loro iniziale preparazione, spesso le varie categorie si trascinano incrostazioni e conoscenze superate ormai da decine di anni.
Una vasta bibliografia  per attività peritale, collezziona altrettanto vasta serie di errori strafalcioni e riferimenti a paramentri tecnici obsoleti ora diversamnte regolamentati.
Le ristampe imperversano.

Ma poi davvero il Giudice ha facoltà di interpretare un numero,( che è quanto di meno interpretabile ci sia) per di più in carenza di motivazioni attraverso imprecisati coefficienti riduttivi, senza riferimenti empirici o statistici, senza definire per via matematica alcun parametro. Sul nulla è decisa la variazione di un valore  inserito in una norma cogente della legge. In assenza di competenza specifica il Giudice surroga attribuzioni proprie di “ progettista esperto di regolazione semaforica” che agisce su delega della pubblica amministrazione che decide in autonoma e sovrana competenza salvo motivazione specifica a ed esaustiva.

Va precisato che la stessa norma prevede non diminuzione ma aumento discrezionale fino a tre secondi in corrispondenza di convulso traffico cittadino.

Pur riferendo le conclusione della Ctu, Il giudice si imbarca nel ricalcolo del tempo di arresto tecnico nell'ipotesi che i parametri indicati nella CTU non siano applicabili all'intersezione, non siano applicabili ne il DM 5/11/2001 nel lo studio prenormativo 10/9/2001 ne gli atti amministrativi promanati dal Ministero dei Trasporti.

Il ricalcolo è fatto nell'ipotesi che la velocità di avvicinamento del Mariotto sia costante e pari a 50km/h, una ipotesi arbitraria e non corroborata da alcun riscontro oggettivo assolutamente discordante dalla situazione più probabile relativa ad un transitorio di arresto.

Discordante anche da quanto desumibile dalle fotografie dalle quali si può stimare la velocità media del Mariotto subito dopo l'attraversamento a 25km/h.

Si rammenta che durante la fase di frenata per l'arresto, gli stessi spazi sono percorsi in tempo doppio rispetto a quelli derivanti da moto uniforme.

Per una valutazione meglio esaustiva si rimanda al link:

http://www.venetoonline.info/DocumentiPetizionePresidenteNapolitano.html

Analisi stocastica comportamentale allo scattare del giallo al semaforo


Non è chi procede a velocità costante incorre in inevitabile infrazione bensì chi frena in rispetto dell'art.141/3 e dell'art. 41/10 del c.d.s.

L'analisi si giova di filmati didattici della durata di alcuni minuti che identificano in modo statistico la percentuale  di persone che possono incorrere in inevitabile infrazione quando si trovano allo scatto del giallo in zone definibili.

I filmati sono stati visionati da una molteplicità di soggetti quali le maggiori Università Italiane ed i inseriti in alcuni corsi di studio Universitari.

Analogo interesse da Stati Uniti, GranBretagna, Corea del sud, Australia, Kuwait  ecc..

Nella sostanza il Giudice non contesta i valori individuati dal CTU nella perizia, questi saranno applicabili in altra semaforizzazione costruita in tempi più recenti, non valgono a Romano dove l'impianto è vecchio.

Per il complessodi motivazioni a supporto la sentenza in esame è certamente innovativa  e si prefigura come una pietra miliare del diritto.


Quindi l'utente prima di mettersi sulla strada , dovrebbe fare una ricerca storica sul tragitto.


INNOVAZIONE e RICERCA

ecco come il tormentone trova applicazione presso il Tribunale di Bassano del grappa

SEMAFORO ROSSO


Antonio Menegon