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Al GIUDICE DI PACE DI BASSANO DEL GRAPPA
Io, Renzo Mariotto nato a Neumunster 11-10-19944 , residente a Conegliano via Treviso 60.
Premesso che in data 17-06-2008, mi è stato notificato verbale di violazione del codice della strada n° 637/2008-7263. Verbale allegato per passaggio con il rosso al semaforo.
Intendo oppormi per via giudiziaria al verbale di violazione e sollevo questione di inevitabile infrazione,dovuta ad errore sul fatto non addebitabile a mia volontà o negligenza, bensì ad errore di altri, nella fattispecie il Comune che ha impostato il tempo di giallo ad un valore tale da non permettermi di ottemperare all'art.41/10 del c.d.s.
Nomino il signor Menegon Antonio a rappresentarmi nelle udienze e a dedurre per mio conto.
Faccio osservare che,l'art 3 della legge di depenalizzazione n° 689/81 prevede la necessità che oltre all'elemento oggettivo della violazione sia necessario l'elemento soggettivo della “almeno colpa” per erogare sanzioni amministrative. AllegatoA.
Evidenzio la mancanza presso il Comune di documentazione probatoria comprovante legittimità e sicurezza all'intersezione di cui parlasi.
Premesso che attiene alla sovranità del Comune l'indicazione del tempo di giallo e di tutto rosso per ogni flusso veicolare e pedonale, osservo che questa lungi da essere una mera facoltà arbitraria, in uno stato di diritto è onere non derogabile a svolgere tutta una serie di attività progettuali legate a garantire sicurezza e rispetto della legge nelle impostazioni dei tempi che sono precipuo esito del progetto.
In tal senso anche la circolare ministeriale 5001 allegato B In tal senso anche la circolare ministeriale 2941 che ipotizza abuso di potere allegato C.
Secondo quest'ultima circolare l'installazione deve essere” mezzo inequivoco” di accertamento.
Ma tale previsione é disattesa proprio dalle sentenze di questo Ufficio del Giudice di Pace, che seppur carente di coordinamento, ha assunto un prevalente orientamento negativo sulla legittimità delle sanzioni per l'intersezione in esame sancendone così la “equivocabiltà”. Con protervia l' Amministrazione Comunale reitera, irridendo non solo al buon senso ma anche alle sentenze dei Giudici, in sistematico eccesso di potere.
La mancata relazione tra documenti architettonici dell'incrocio,flussi veicolari,storico incidentalità, provvedimenti sulla sicurezza e i tempi semaforici, individua omissione di progetto ed abbandono amministrativo.
L'eccesso di potere consegue a sanzioni erogate in tale situazione di equivoca legittimità. L'ipotesi di buona fede se all'inizio possibile, è contraddetta da risultanze processuali cui non hanno seguito provvedimenti correttivi.
La mancanza di progetto ed amministrativo evidenzia omissione di custodia di cui all'art.2051 del c.d.c., applicabile sicuramente dato che si tratta di custodia di un bene “non esteso” e per lo più necessitante di efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti.
In caso di omissione di custodia si ha l'inversione dell'onere della prova, non è più il cittadino, presunto colpevole per le violazioni del codice della strada che deve dimostrare la sua innocenza, ma è il Comune che deve dimostrare almeno la negligenza sul fatto in capo a Renzo Mariotto.
E questa dimostrazione non può che passare attraverso quella che “ i tempi impostati sono tali da permettere a tutti quanti transitano al semaforo di ottemperare al 41/10”, una garanzia precostituita di impossibilità di “inevitabile sanzione”.
In definitiva il Comune deve dimostrare che nonostante la omissione documentale di progetti su sicurezza e legittimità, i tempi impostati sono legittimi e sicuri, e lo deve proprio fare attraverso il progetto fino ad ora disatteso.
Del pari la situazione di tempo sbagliato al semaforo, evidenzia la ricorrenza di cui al ex art. 2043 del c.d.c. in merito alla responsabilità extracontrattuale legata all'insidia prodotta e perpetrata.
Di fatto norme tecniche del CNR indicano con precisione gli adempimenti del concessionario della strada. Lo stesso CNR indica la documentazione minima per addivenire a tali adempimenti.
La parte relativa alla tabella del giallo proposta dal CNR, è solo indicazione alla formazione del progetto, ma non assorbe sicuramente tutta l'attività amministrativa necessaria.
La mancanza di documentazione finalizzata alla realizzazione del progetto, esclude qualsiasi ipotesi di diligenza. Si evidenzia il caso che di una Pubblica amministrazione che non ha osservato non solo le norme del CNR, UNI, CEI, ma nemmeno le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità personale patrimoniale di terzi, in violazione del principio fondamentale del neminem laedere.
Allego sentenza di Cassazione ove si evince in capo al giudice di merito il dovere di accertare se esista l'incolpevole errore sul fatto dedotto nell'atto di opposizione, la dove invece non ritenga raggiunta altrimenti la convinzione, che proprio di questo si tratta. Allegato A
Chiedo pertanto l'annullamento della sanzione e la provvisoria sospensione del provvedimento.
Chiedo inoltre a questo Giudice di valutare se non esistano elementi di incostituzionalità ed illegittimità dell'art 126 bis del codice della strada, secondo le motivazioni dell'allegato D Tratto dal sito internet www.venetoonline.info
Secondo tale impostazione dato che la legge prevede una inscindibile connessione tra pena pecuniaria e sanzione accessoria, dato l'incidenza di quest'ultima sulla libertà della persona, il Comune in quanto autorità amministrativa non è legittimato ed erogare la sanzione.
Può solo rivolgendosi all'autorità giudiziaria penale, chiedere a questa la condanna del Renzo Mariotto, assumendosi l'onere della prova sulla volontarietà del soggetto a commettere l'illecito.
La negligenza infatti è insufficiente a comprimere la libertà del cittadino.
Renzo Mariotto Antonio Menegon
Bassano 30-06-2008 |