Il
Presente documento è allestito in risposta al conferimento di
incarico del 14/09/2010 da parte dell'Unione Nazionale Consumatori del
Veneto e Trentino Alto Adige prot 177/10
Accertamenti
volti
alla verifica di legittimità dell'impianto di Romano d'Ezzelino
Per gli aspetti
tecnici
si rimanda ed allega, allegato0,quanto
da me medesimo proposto in qualità di CTP, nella CTU disposta
dal
GDP per il ricorso Mariotto Renzo.
Per gli aspetti di
legittimità ho ritenuto di operare una analisi dei motivi di
ricorso
ritenuti fondati nelle diverse sentenze dei GDP.
Sono di seguito
rappresentati nove motivi di illegittimità, gran parte passati
in
giudicato per mancanza di ricorso in appello da parte del Comune.
Su alcuni profili
è
tuttora pendente il giudizio di appello, ma l'orientamento dei
Giudici sembra quello di respingere i ricorsi del Comune e confermare
l'illegittimità della sanzione.
In particolare tre
sentenze di recente promulgazione, individuano carenza di
legittimità
connessa alla mancanza di progetto dell'intersezione.
La presente
disamina
attiene all'intersezione semaforizzata attigua al supermercato
Battocchio e alla sede del Comune di Romano d' Ezzelino come sotto
raffigurata
Raffigurazione e
quotatura sono esito di rilievi da me personalmente fatti dato che
non è stato possibile reperire presso il Comune nessuna
planimetria
quotata od originale in scala.
L'intersezione e
stata oggetto di numerose polemiche per l'inserimento nell'arco
temporale
compreso tra il 15/08/2006 ed data non meglio precisata del 2009 di
una apparecchiatura detta Ftr della prodotta dalla ditta Eltraff,
apparecchiatura autorizzata dal Ministero a raccogliere prova
fotografica documentale di infrazioni al semaforo per passaggio con
il rosso attraverso il D.M n° 1129 del 18-03-2004, utilizzabile
pertanto in base alla legge vigente per comminare in differita
sanzioni per le infrazioni rilevate.
Allegato
A1 dispositivo di autorizzazione Ministeriale
Allegato
A2 l'estensione dell'autorizzazione
all'inserimento di flash
Allegato
A3
rispondenza all'omologazione
L'apparecchiatura
è
stata assunta dal Comune a trattativa privata previa gara ufficiosa
ad invito prodotto al diverse ditte: Allegato B
A completamento
della
procedura di assunzione esiste una determina del funzionario
responsabile del procedimento allegato C
Anche a seguito
La gestione
integrale
dell'apparecchiatura di fatto era nella disponibilità della
ditta
vincitrice della gara di appalto.
Il responsabile
della
ditta provvedeva autonomamente alla sostituzione ed allo sviluppo dei
rullini fotografici ed alla stampa di tutta la documentazione
probatoria trasmettendola poi alla P.M. (Polizia Municipale di
Romano) per la stesura dei verbali di infrazione.
Nessun intervento
è
riferibile alla P.M. nella fase di raccolta e conservazione della
prova di infrazione, questa fino al momento della consegna delle
stampe è nella totale disponibilità e della ditta
aggiudicataria.
La ditta aggiudicataria gode di introiti proporzionale al numero
delle sanzioni erogate. La ditta medesima provvede, estranea la P.M.
Alle verifiche annuali previste dal protocollo di autorizzazione
ministeriale.
Profili di
illegittimità della sanzione
Le sanzionatrici
automatiche
al semaforo sono state introdotte dal decreto
n. 151 in data 27/06/2003, poi
ratificato con la Legge n. 214 del 01/08/2003
prima di allora la legge prevedeva il solo utilizzo in
ausilio
all'operatore di Polizia. L'uso in automatico è perfezionato con
l'autorizzazione d'ufficio emanata dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18/03/2004 in seguito al
Voto n. 21/2004 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Il boom di
installazioni
si verifica nel 2006, risultano in tale periodo autorizzate le
seguenti apparecchiature :
-
“T-RED” produttrice ditta Kria s.r.l.
-
“FTR” produttrice Eltraff s.r.l.
-
“PHOTORED 17D produttrice Italtraff s.r.l.
-
“TRAFFIPHOT III-G produttrice Lind Blad&Piana
-
“TRAFFIPHOT III-SR e III-SR
PHOTOR&W produttrice Lind Blad&Piana
-
“ITALIAN REDSPEED TM”
produttrice Intertraff s.r.l.
-
Vista Red produttrice Microrex.
L'adozione del
sistema è
deciso dal dirigente Responsabile del Servizio
all'interno dell'amministrazione comunale
Primo profilo di
illegittimità.
L' adozione del
sistema,
è motivato da generici richiami alla sicurezza, mancano
riferimenti
puntuali su cosa si intenda per sicurezza, mancano report
sull'incidentalità pregressa, su come e perché l'adozione
del
sistema contribuisce in ipotesi a diminuire gli incidenti o
migliorare i flussi.
Il Comune non
è in
possesso di nessun dato statistico su incidenti e flussi, ricorrendo
così il profilo di abbandono amministrativo. Di fatto l'atto
è
viziato per illogicità e carenza di motivazione.
Si
configura pertanto:
-
Violazione dell'art. 3 legge 241 1990, ed eccesso
di potere per motivazione falsa contraddittoria e fuorviante.
Secondo profilo
di
illegittimità
L'apparecchiatura
è
stata predisposta per rilevare infrazione del veicolo che attraversa
la linea di arresto quando il semaforo emette luce rossa.
Quindi il veicolo
che
allo scatto del rosso ha superato anche di qualche centimetro la
linea di arresto non è sanzionato. Il veicolo in questione
tuttavia, persa la visuale della lanterna, inconsapevolmente
attraversa tutta l'intersezione con semaforo che emette luce rossa.
Una situazione di
pericolo e che genera allarme e riprovazione in quanti assistono al
fatto.
Situazione
assolutamente
discordante da quanto prospettato dall'art 41/10 c.d.s. che recita
10. Durante
il
periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono
oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al
comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento
dell'accensione della luce gialla, che non possono più
arrestarsi in
condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono
sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna
prudenza.
La legge prevede
che lo
sgombero dell'intersezione in assenza di infrazione avvenga con
semaforo che emette luce gialla, lo sgombero con luce rossa contrasta
con la norma.
Si
configura pertanto:
2. Eccesso di potere per aver di fatto
strutturato il funzionamento dell'intersezione semaforizzata in
contrasto alla legge tuttora e da sempre vigente.
Terzo profilo
di
illegittimità
La macchinetta
sanzionatrice fotografa il veicolo a cavallo della linea di arresto,
successivamente esegue un'altra foto dopo 1,5 s. Documenta e
così
fornisce prova oggettiva di infrazione.
Nessuna documentazione attesta come il veicolo è pervenuto ad
oggettiva infrazione, nessuna documentazione descrive il moto ante
linea di arresto.
L' ing Girardi
CTU
nominato dal Tribunale di Bassano del Grappa
(VI), sconfessato poi dal Giudice medesimo, si è
inutilmente
prodotto in tentativi volti a ricostruire la fase di avvicinamento
desumendo dalle foto d'infrazione, tentativo sbagliato ed inutile, il
moto ante linea di arresto è caratterizzato da almeno due gradi
di libertà, velocità ed accelerazione. Nulla è
possibile
ricostruire
La
legittimità della
sanzione amministrativa è imperniata su due cardini:
elemento
oggettivo
dell'infrazione correttamente provato dalla sanzionatrice 689/81 che
recita
La macchinetta
sanzionatrice pur autorizzata dai funzionari preposti al Ministero,
rileva e documenta unicamente l'elemento oggettivo dell'infrazione,
la prova raccolta è incompleta ed insufficiente a comminare
sanzione amministrativa. Carenza probatoria che esita nel “ favor
rei “ applicabile per legge a norme derivate dalla legge
penale.
Si
configura pertanto:
3. Eccesso di potere per aver
illegittimamente comminato sanzioni amministrative in carenza
probatoria.
Quarto profilo
di
illegittimità
La mancanza di
dati
sull'incidentalità e sui flussi non solo inficia l'atto
amministrativo, ma attesta pure la mancanza di progetto
dell'intersezione.
Del resto la
richiesta
specifica di progetto non ha avuto soddisfazione, il comune di Romano
d’Ezzelino
insiste a dichiarare l'incombenza in capo alla provincia.
Il comune di
Romano
d’ Ezzelino che ha
più 14000
abitanti, finge di non sapere che la legge attribuisce oneri ed onori
per gli attraversamenti del Comune all'ente territoriale quando
supera i 10000 abitanti.
Di fatto il
progetto è
il fulcro su cui si impernia la sicurezza dell'intersezione.
Norme CEI e
Norme Uni
regolano da tempo immemorabile le incombenze del gestore delle
intersezioni semaforizzate.
Ad implementare
si è
si aggiunto nel tempo il CNR con il bollettino 150 del 1992 titolato:
“Norme
sull'arredo funzionale delle strade urbane”
successivamente
in
maniera più estesa nel documento del 2001:
"STUDIO
PRENORMATIVO, RAPPORTO DI SINTESI - "NORME SULLE
CARATTERISTICHE FUNZIONALI E GEOMETRICHE DELLE INTERSEZIONI STRADALI"
sopratutto
quest'ultimo
documento ha specificato nel dettaglio le procedure di progetto, la
documentazione minima di base, le attività di verifica
preventiva e
successiva, il comportamento del gestore dell'intersezione
semaforizzata per modifiche anche marginali.
Inoltre
il D.M 05-11-2001 ed il D.M 17-04-2006 entrano nel dettaglio dei
valori da adoperare per i calcoli in sede di progetto indicando
rispettivamente il tempo di reazione e l'accelerazione del veicolo
massima nei tratti di accelerazione e decelerazione.
Agli atti del
Comune
oltre al progetto dovrebbe esistere la documentazione preparatoria
dello stesso, in particolare il rilievo sistematico dei flussi i dati
sull'incidentalità, piante e schemi degli impianti e dei servizi
accessori. Il Comune non ha nulla, gli unici documenti riferibili
ad ipotesi progettuali sono disegni ascrivibili a tre diverse
estensioni, incompleti contraddittori privi di quote, esclusa ogni
valutazione funzionale.
Il progetto di
un'intersezione non è un documento congelato nel tempo,
bensì la
base di raffronto per le evoluzioni che inevitabilmente negli anni
subisce la gestione dell'intersezione e la regolazione in conseguenza
di mutamenti dei flussi, dei mutamenti della viabilità generale
su
cui l'intersezione insiste, dei mutamenti dei veicoli, dei mutamenti
della normativa vigente.
Le norme Uni
prevedono
rivisitazione del progetto ed eventuale adeguamento con cadenza
semestrale. Prevedono l'obbligo di provvedere anche al di fuori
delle verifiche programmate quando elementi significativi
intervengano in modo puntuale a modificare lo stato di fatto.
L'inserimento
delle
macchinette sanzionatrice è un elemento di grande impatto,
richiede
un adeguamento ed una verifica puntuale di progetto in previsione
dell'impatto sull'utenza, verifica che deve essere seguita da
indagine stringente ex post, non potendosi a priori escludere ritorno
negativo.
Obiettivo
fondamentale
del progetto, oltre alla determinazione ed adeguamento architettonico
dell'intersezione in risposta alla crescente richiesta di servizio,
è
la determinazione funzionale dei cicli e delle fasi, in particolare
della durata della fase del tempo di giallo, tempo di assoluta
incidenza sulla sicurezza attenendo agli stati transitori del moto
con perdita ed attivazione di energia cinetica, agente eziologico
quest'ultimo responsabile dei rischi fisici e patrimoniali in cui
incorrono gli utenti.
In assenza di
progetto
i tempi di ciclo e di fase sono arbitrari e scriteriati
Sicché la
-
mancanza di
progetto originario
-
mancanza di
documentazione attinente ad adeguamenti e verifiche.
-
Inserimento
di sanzionatrice automatica in assenza di pre valutazione di impatto,
di post valutazione del ritorno in termini di sicurezza.
Configurano:
4. Eccesso di potere per insistente e continuata
erogazione di sanzioni
in una situazione di arbitraria e scriteriata individuazione dei
parametri funzionali dell'intersezione.
Quinto profilo
di
illegittimità
Il tempo di
giallo
asserito dalla Polizia Municipale all'intersezione è di 5 s.
Non esiste
tuttavia
nessuna determina scritta quale atto di fede pubblica che vincoli
tale valore, non si conosce chi può accedere alla regolazione
dei
tempi, quali sono le procedure d'intervento, mancano report scritti
sulla gestione dell'impianto.
Diamo tuttavia
per
buono che il tempo verbalmente dichiarato di5 s sia il valore del
tempo del giallo effettivo ed invariato nel tempo all'intersezione.
Utilizzando
norme
cogenti annesse ai D.M sopra citati il tempo del giallo per la fase
di arresto non può scendere ad un valore inferiore a 9,24s, a
questo
valore bisogna aggiungere il tempo necessario al veicolo per superare
l'intersezione oltre il più distante punto di possibile impatto,
tempo calcolabile in circa 6 s.
Nell'intersezione di
Romano d’ Ezzelino particolarmente
lunga ( 103m), il tempo di giallo legittimo è di 15s.
Ne deriva che
con un
giallo fissato a 5 s una quantità rilevante di utenti è
soggetta ad
inevitabile infrazione, tale previsione si attaglia in particolare a
quanti cercano di rispettare l'art. 41/10 C.d.S, sopra citato, mentre
chi accelera disattendendo sia il 41/10 sia il 141/3 che recita:
3. In particolare, il
conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a
visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle
intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da
fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei
passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di
insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre
cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di
strada fiancheggiati da edifici
ha maggiori
possibilità di evitare la sanzione.
Con le
impostazioni di
fatto si verifica l'inversione dell'applicazione della pena
afflittiva, questa è erogata prevalentemente a chi è
più diligente
mentre chi disattende la norma non è sanzionato.
La sanzionatrice
attraverso le due foto, noto il lasso di tempo intercorso, permette
di calcolare con sufficiente approssimazione, al velocità dopo
la
linea di arresto, questo dato non è estrapolabile come
già detto a
situazioni precedenti, ma quando la velocità media nel tratto
è
inferiore a 35 km/h ci troviamo in presenza di un dato compatibile ad
un comportamento rispettoso sia del 41/10 sia del 141/3, proprio per
questo fatto l'utente incorre in infrazione ai sensi del 141/10
a causa del valore inopportuno per il tempo del giallo
Si
configura:
5. Eccesso di potere per aver proditoriamente
impostato i parametri ad
un valore tale da non permettere all'utente di rispettare gli
art.41/10 e 141/3 del C.d.S., rispetto che si attua in fase
precedente a quello del 41/11, inducendolo così l'utente in
errore
sul fatto.
Sesto
profilo di illeggittimità
Conseguenza
immediata
dell'erogazione di sanzioni per infrazioni inevitabili, è
l'ottenimento da parte dell'amministrazione comunale di benefici
economici per gli introiti delle sanzioni e dei ruoli.
Da un punto di
vista
statistico è possibile dedurre anche per analogia con situazioni
evidenziate in esperimenti giudiziari effettuati
a Gozzano (NO) sul “T-RED”, ed a Salussola sul VistRed, che
le
sanzioni inevitabili sono anche 80-90 percento delle totali
comminate. Di pari passo gli introiti percepiti.
Si
configura:
6. Eccesso di potere e falso ideologico per avere
allestito un
servizio, inutile, immotivato, lesivo degli interessi collettivi,
disapplicando non solo le norme vigenti ma anche in lesione dei
normali principi di diligenza, mistificando genericamente con
richiami alla sicurezza, di fatto all'unico scopo di creare
illegittimi benefici economici all'ente.
Settimo
profilo di illeggitimità
Durante
il periodo di utilizzo della sanzionatrice automatica al semaforo si
sono verificati
diversi eventi:
-
Il giudice di pace di Bassano del Grappa (VI) ha
accolto una molteplicità di ricorsi di utenti, altri li ha
respinti, ma ha complessivamente identificato un panorama di non
inequivocità del sistema di rilievo infrazioni.
-
La regione Veneto investita dal problema anche
Ddall'Unione Nazionale Consumatori si è pronunciata invitando i
Comuni tutti attraverso una circolare, a portare con urgenza in via
cautelare il tempo del giallo ad almeno 8s.
-
Il Ministero investito da critiche anche dalla
predetta associazione ha emanato una serie di circolari esplicative
inviandole a tutti gli enti territoriali, puntualizzando su esigenza
del progetto e sulle modalità di allestimento, sulla gestione e
sul trattamento dei dati, richiamando alla necessità di erogare
sanzioni inequivoche pena nullità sancita da sentenze di
Cassazione.
L'amministrazione
comunale di Romano d’Ezzelino è rimasta sorda a tutte
queste
sollecitazioni ed ha continuato imperterrita a comminare sanzioni in
una situazione priva di qualsiasi garanzia.
Si configura
7. Eccesso di potere e falso ideologico per aver
proditoriamente
reiterato comportamenti lesivi dell'interesse collettivo in totale
spregio delle indicazioni delle istituzioni statali competenti, in
spregio alle sentenze passate in giudicato, in disapplicazione
dell'indicazione della Regione Veneto, Ente Territoriale di
riferimento
Ottavo
profilo di
illegittimità
La gestione
della
prova sfugge alla Pubblica Amministrazione fino al momento della
consegna delle stampe alla disponibilità della P.M,
perchè rimane
nella totale potestà di una ditta privata, tra l'altro in
conflitto
d'interessi. Genuinità ed attendibilità della prova non
sono quindi
assicurate. La gestione siffatta dei dati viola l'art.11 comma 1
lett, A) del C.d.S. e l'art.6 del Regolamento
di esecuzione d Attuazione del C.d.S..
Si
configura
8. Abbandono amministrativo e attribuzione a privato
privo di
legittimazione di funzioni proprie della Pubblica Amministrazione.
Nono
profilo di illegittimità
Il
protocollo di autorizzazione Ministeriale, prevede per
l'apparecchiatura verifiche annuali, per un lungo periodo il Comune
di Romano d’Ezzelino non è stato in grado di esibire parte
della
documentazione comprovante le verifiche effettuate. Ciò non di
meno
le verifiche sono state puntali come ho potuto personalmente
accertare inoltrando richiesta alla Eltraff s.r.l. che mi ha fornito
oltre ai certificati di verifica anche copia delle bolle di ricezione
e spedizione effettuate attraverso spedizioniere. Bolle di andata e
ritorno sono intestate non al Comune ma alla ditta Zilio gestore
dell'impianto.
Si
configura
9. Abbandono amministrativo e
attribuzione a privato privo di legittimazione di funzioni proprie
della Pubblica Amministrazione, mancanza di controllo da parte dei
funzionari sull'operato del privato.
Le
illegittimità sopra evidenziate che sono state perpetrate verso
gli
utenti sanzionati indipendentemente dai motivi di ricorso al GDP, ed
indipendentemente dal fatto che tale ricorso sia stato esercitato,
identificano ai fini ciclistici il profilo di danno.
Descrizione del
danno
L'associazione
“Unione
Nazionale Consumatori” può con le accluse argomentazioni
intraprendere una azione di classe a tutela e risarcimento degli
utenti come sotto individuati.
La classe
Può aderire
con le
modalità specificate scaricando da internet o ritirando presso
la
sede
dell' Associazione
all'indirizzo:
Unione Nazionale
Consumatori
Pazza San Zeno 30
36022 Cassola (VI)
restituendo poi
compilato
il modulo proposto .
L'azione
potrà svolgersi in ambito giudiziario attraverso una
molteplicità di azioni
individuali, o se possibile attraverso una azione collettiva di
classe per non ingolfare ulteriormente la giustizia.
Fa parte della
classe
chi:
-
Ha ricevuto un
verbale di infrazione per passaggio con il rosso al semaforo di Romano
d' Ezzelino,
accertamento effettuato con apparecchiatura automatica ancorché
regolarmente ---------omologata..
-
Ha oblato il
verbale di cui sopra.
-
Ha fatto
ricorso a Prefetto o Giudice di Pace ed ha visto il ricorso respinto.
-
Ha dovuto
ricorrere al Giudice di Pace per avere soddisfazione accollandosi spese.
-
Ha avuto
detrazione di punti della patente per l'infrazione in epigrafe
-
Ha patito il
ritiro della patente per reiterazione delle sanzioni in epigrafe.
E' pertanto
identificabile una classe estesa di danneggiati e sottoclassi di
maggior danno.
Tipologia del
danno
Il
danno lamentato è di tre tipi
-
danno
patrimoniale per corresponsione di oblazione a sanzione, o per
pagamento della stessa con aggravanti ed accessori all'importo di base.
-
danni
personale per detrazione di punti della patente, od altra misura
più restrittiva erogata in ipotesi di reiterazione.
-
Danni per aver
dovuto ricorre al Giudice di Pace con perdita di tempo e spese di
difesa.
Va precisato che
la
sanzione amministrativa se legittimamente erogata è atto dovuto,
precisamente previsto dalla legge e dalla Costituzione, pena
afflittiva a carattere dissuasivo di comportamenti inosservanti le
norme vigenti.
L'azione proposta
nasce
dal presupposto che le sanzioni non siano state legittimamente
erogate, rientrando così nell'ipotesi di cui al:
2043 c.c.
«Qualunque fatto doloso o
colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha
commesso il fatto a risarcire il danno.»
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Antonio Menegon
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