LEONE SU SEMAFORO ROSSO E GIALLO venetoonline.info LEONE MARCIANO CALPESTA SEMAFORO GIALLO ROSSO

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Il Presente documento è allestito in risposta al conferimento di incarico del 14/09/2010 da parte dell'Unione Nazionale Consumatori del Veneto e Trentino Alto Adige prot 177/10


Accertamenti volti alla verifica di legittimità dell'impianto di Romano d'Ezzelino



Per gli aspetti tecnici si rimanda ed allega, allegato0,quanto da me medesimo proposto in qualità di CTP, nella CTU disposta dal GDP per il ricorso Mariotto Renzo.


Per gli aspetti di legittimità ho ritenuto di operare una analisi dei motivi di ricorso ritenuti fondati nelle diverse sentenze dei GDP.

Sono di seguito rappresentati nove motivi di illegittimità, gran parte passati in giudicato per mancanza di ricorso in appello da parte del Comune.

Su alcuni profili è tuttora pendente il giudizio di appello, ma l'orientamento dei Giudici sembra quello di respingere i ricorsi del Comune e confermare l'illegittimità della sanzione.

In particolare tre sentenze di recente promulgazione, individuano carenza di legittimità connessa alla mancanza di progetto dell'intersezione.

La presente disamina attiene all'intersezione semaforizzata attigua al supermercato Battocchio e alla sede del Comune di Romano d' Ezzelino come sotto raffigurata

intersezione



Raffigurazione e quotatura sono esito di rilievi da me personalmente fatti dato che non è stato possibile reperire presso il Comune nessuna planimetria quotata od originale in scala.


L'intersezione e stata oggetto di numerose polemiche per l'inserimento nell'arco temporale compreso tra il 15/08/2006 ed data non meglio precisata del 2009 di una apparecchiatura detta Ftr della prodotta dalla ditta Eltraff, apparecchiatura autorizzata dal Ministero a raccogliere prova fotografica documentale di infrazioni al semaforo per passaggio con il rosso attraverso il D.M n° 1129 del 18-03-2004, utilizzabile pertanto in base alla legge vigente per comminare in differita sanzioni per le infrazioni rilevate.


Allegato A1 dispositivo di autorizzazione Ministeriale

Allegato A2 l'estensione dell'autorizzazione all'inserimento di flash

Allegato A3 rispondenza all'omologazione


L'apparecchiatura è stata assunta dal Comune a trattativa privata previa gara ufficiosa ad invito prodotto al diverse ditte: Allegato B

A completamento della procedura di assunzione esiste una determina del funzionario responsabile del procedimento allegato C

Anche a seguito

La gestione integrale dell'apparecchiatura di fatto era nella disponibilità della ditta vincitrice della gara di appalto.

Il responsabile della ditta provvedeva autonomamente alla sostituzione ed allo sviluppo dei rullini fotografici ed alla stampa di tutta la documentazione probatoria trasmettendola poi alla P.M. (Polizia Municipale di Romano) per la stesura dei verbali di infrazione.

Nessun intervento è riferibile alla P.M. nella fase di raccolta e conservazione della prova di infrazione, questa fino al momento della consegna delle stampe è nella totale disponibilità e della ditta aggiudicataria. La ditta aggiudicataria gode di introiti proporzionale al numero delle sanzioni erogate. La ditta medesima provvede, estranea la P.M. Alle verifiche annuali previste dal protocollo di autorizzazione ministeriale.


Profili di illegittimità della sanzione


Le sanzionatrici automatiche al semaforo sono state introdotte dal decreto n. 151 in data 27/06/2003, poi ratificato con la Legge n. 214 del 01/08/2003 prima di allora la legge prevedeva il solo utilizzo in ausilio all'operatore di Polizia. L'uso in automatico è perfezionato con l'autorizzazione d'ufficio emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18/03/2004 in seguito al Voto n. 21/2004 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Il boom di installazioni si verifica nel 2006, risultano in tale periodo autorizzate le seguenti apparecchiature :


  • “T-RED” produttrice ditta Kria s.r.l.

  • “FTR” produttrice Eltraff s.r.l.

  • “PHOTORED 17D produttrice Italtraff s.r.l.

  • “TRAFFIPHOT III-G produttrice Lind Blad&Piana

  • TRAFFIPHOT III-SR e III-SR PHOTOR&W produttrice Lind Blad&Piana

  • ITALIAN REDSPEED TM” produttrice Intertraff s.r.l.

  • Vista Red produttrice Microrex.


L'adozione del sistema è deciso dal dirigente Responsabile del Servizio all'interno dell'amministrazione comunale


Primo profilo di illegittimità.


L' adozione del sistema, è motivato da generici richiami alla sicurezza, mancano riferimenti puntuali su cosa si intenda per sicurezza, mancano report sull'incidentalità pregressa, su come e perché l'adozione del sistema contribuisce in ipotesi a diminuire gli incidenti o migliorare i flussi.

Il Comune non è in possesso di nessun dato statistico su incidenti e flussi, ricorrendo così il profilo di abbandono amministrativo. Di fatto l'atto è viziato per illogicità e carenza di motivazione.


Si configura pertanto:



  1. Violazione dell'art. 3 legge 241 1990, ed eccesso di potere per motivazione falsa contraddittoria e fuorviante.




Secondo profilo di illegittimità


L'apparecchiatura è stata predisposta per rilevare infrazione del veicolo che attraversa la linea di arresto quando il semaforo emette luce rossa.

Quindi il veicolo che allo scatto del rosso ha superato anche di qualche centimetro la linea di arresto non è sanzionato. Il veicolo in questione tuttavia, persa la visuale della lanterna, inconsapevolmente attraversa tutta l'intersezione con semaforo che emette luce rossa.

Una situazione di pericolo e che genera allarme e riprovazione in quanti assistono al fatto.

Situazione assolutamente discordante da quanto prospettato dall'art 41/10 c.d.s. che recita


10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non possono più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza.

La legge prevede che lo sgombero dell'intersezione in assenza di infrazione avvenga con semaforo che emette luce gialla, lo sgombero con luce rossa contrasta con la norma.

Si configura pertanto:

2. Eccesso di potere per aver di fatto strutturato il funzionamento dell'intersezione semaforizzata in contrasto alla legge tuttora e da sempre vigente.

Terzo profilo di illegittimità

La macchinetta sanzionatrice fotografa il veicolo a cavallo della linea di arresto, successivamente esegue un'altra foto dopo 1,5 s. Documenta e così fornisce prova oggettiva di infrazione. Nessuna documentazione attesta come il veicolo è pervenuto ad oggettiva infrazione, nessuna documentazione descrive il moto ante linea di arresto.

L' ing Girardi CTU nominato dal Tribunale di Bassano del Grappa (VI), sconfessato poi dal Giudice medesimo, si è inutilmente prodotto in tentativi volti a ricostruire la fase di avvicinamento desumendo dalle foto d'infrazione, tentativo sbagliato ed inutile, il moto ante linea di arresto è caratterizzato da almeno due gradi di libertà, velocità ed accelerazione. Nulla è possibile ricostruire

La legittimità della sanzione amministrativa è imperniata su due cardini:

elemento oggettivo dell'infrazione correttamente provato dalla sanzionatrice 689/81 che recita





La macchinetta sanzionatrice pur autorizzata dai funzionari preposti al Ministero, rileva e documenta unicamente l'elemento oggettivo dell'infrazione, la prova raccolta è incompleta ed insufficiente a comminare sanzione amministrativa. Carenza probatoria che esita nel “ favor rei “ applicabile per legge a norme derivate dalla legge penale.

Si configura pertanto:

3. Eccesso di potere per aver illegittimamente comminato sanzioni amministrative in carenza probatoria.



Quarto profilo di illegittimità

La mancanza di dati sull'incidentalità e sui flussi non solo inficia l'atto amministrativo, ma attesta pure la mancanza di progetto dell'intersezione.

Del resto la richiesta specifica di progetto non ha avuto soddisfazione, il comune di Romano d’Ezzelino insiste a dichiarare l'incombenza in capo alla provincia.

Il comune di Romano d’ Ezzelino che ha più 14000 abitanti, finge di non sapere che la legge attribuisce oneri ed onori per gli attraversamenti del Comune all'ente territoriale quando supera i 10000 abitanti.

Di fatto il progetto è il fulcro su cui si impernia la sicurezza dell'intersezione.

Norme CEI e Norme Uni regolano da tempo immemorabile le incombenze del gestore delle intersezioni semaforizzate.

Ad implementare si è si aggiunto nel tempo il CNR con il bollettino 150 del 1992 titolato:

Norme sull'arredo funzionale delle strade urbane”

successivamente in maniera più estesa nel documento del 2001:

"STUDIO PRENORMATIVO, RAPPORTO DI SINTESI - "NORME SULLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI E GEOMETRICHE DELLE INTERSEZIONI STRADALI"

sopratutto quest'ultimo documento ha specificato nel dettaglio le procedure di progetto, la documentazione minima di base, le attività di verifica preventiva e successiva, il comportamento del gestore dell'intersezione semaforizzata per modifiche anche marginali.

Inoltre il D.M 05-11-2001 ed il D.M 17-04-2006 entrano nel dettaglio dei valori da adoperare per i calcoli in sede di progetto indicando rispettivamente il tempo di reazione e l'accelerazione del veicolo massima nei tratti di accelerazione e decelerazione.

Agli atti del Comune oltre al progetto dovrebbe esistere la documentazione preparatoria dello stesso, in particolare il rilievo sistematico dei flussi i dati sull'incidentalità, piante e schemi degli impianti e dei servizi accessori. Il Comune non ha nulla, gli unici documenti riferibili ad ipotesi progettuali sono disegni ascrivibili a tre diverse estensioni, incompleti contraddittori privi di quote, esclusa ogni valutazione funzionale.

Il progetto di un'intersezione non è un documento congelato nel tempo, bensì la base di raffronto per le evoluzioni che inevitabilmente negli anni subisce la gestione dell'intersezione e la regolazione in conseguenza di mutamenti dei flussi, dei mutamenti della viabilità generale su cui l'intersezione insiste, dei mutamenti dei veicoli, dei mutamenti della normativa vigente.

Le norme Uni prevedono rivisitazione del progetto ed eventuale adeguamento con cadenza semestrale. Prevedono l'obbligo di provvedere anche al di fuori delle verifiche programmate quando elementi significativi intervengano in modo puntuale a modificare lo stato di fatto.

L'inserimento delle macchinette sanzionatrice è un elemento di grande impatto, richiede un adeguamento ed una verifica puntuale di progetto in previsione dell'impatto sull'utenza, verifica che deve essere seguita da indagine stringente ex post, non potendosi a priori escludere ritorno negativo.

Obiettivo fondamentale del progetto, oltre alla determinazione ed adeguamento architettonico dell'intersezione in risposta alla crescente richiesta di servizio, è la determinazione funzionale dei cicli e delle fasi, in particolare della durata della fase del tempo di giallo, tempo di assoluta incidenza sulla sicurezza attenendo agli stati transitori del moto con perdita ed attivazione di energia cinetica, agente eziologico quest'ultimo responsabile dei rischi fisici e patrimoniali in cui incorrono gli utenti.

In assenza di progetto i tempi di ciclo e di fase sono arbitrari e scriteriati

Sicché la

  • mancanza di progetto originario

  • mancanza di documentazione attinente ad adeguamenti e verifiche.

  • Inserimento di sanzionatrice automatica in assenza di pre valutazione di impatto, di post valutazione del ritorno in termini di sicurezza.

Configurano:

4. Eccesso di potere per insistente e continuata erogazione di sanzioni in una situazione di arbitraria e scriteriata individuazione dei parametri funzionali dell'intersezione.





Quinto profilo di illegittimità

Il tempo di giallo asserito dalla Polizia Municipale all'intersezione è di 5 s.

Non esiste tuttavia nessuna determina scritta quale atto di fede pubblica che vincoli tale valore, non si conosce chi può accedere alla regolazione dei tempi, quali sono le procedure d'intervento, mancano report scritti sulla gestione dell'impianto.

Diamo tuttavia per buono che il tempo verbalmente dichiarato di5 s sia il valore del tempo del giallo effettivo ed invariato nel tempo all'intersezione.

Utilizzando norme cogenti annesse ai D.M sopra citati il tempo del giallo per la fase di arresto non può scendere ad un valore inferiore a 9,24s, a questo valore bisogna aggiungere il tempo necessario al veicolo per superare l'intersezione oltre il più distante punto di possibile impatto, tempo calcolabile in circa 6 s.

Nell'intersezione di Romano d’ Ezzelino particolarmente lunga ( 103m), il tempo di giallo legittimo è di 15s.

Ne deriva che con un giallo fissato a 5 s una quantità rilevante di utenti è soggetta ad inevitabile infrazione, tale previsione si attaglia in particolare a quanti cercano di rispettare l'art. 41/10 C.d.S, sopra citato, mentre chi accelera disattendendo sia il 41/10 sia il 141/3 che recita:



ha maggiori possibilità di evitare la sanzione.

Con le impostazioni di fatto si verifica l'inversione dell'applicazione della pena afflittiva, questa è erogata prevalentemente a chi è più diligente mentre chi disattende la norma non è sanzionato.

La sanzionatrice attraverso le due foto, noto il lasso di tempo intercorso, permette di calcolare con sufficiente approssimazione, al velocità dopo la linea di arresto, questo dato non è estrapolabile come già detto a situazioni precedenti, ma quando la velocità media nel tratto è inferiore a 35 km/h ci troviamo in presenza di un dato compatibile ad un comportamento rispettoso sia del 41/10 sia del 141/3, proprio per questo fatto l'utente incorre in infrazione ai sensi del 141/10 a causa del valore inopportuno per il tempo del giallo

Si configura:

5. Eccesso di potere per aver proditoriamente impostato i parametri ad un valore tale da non permettere all'utente di rispettare gli art.41/10 e 141/3 del C.d.S., rispetto che si attua in fase precedente a quello del 41/11, inducendolo così l'utente in errore sul fatto.



Sesto profilo di illeggittimità



Conseguenza immediata dell'erogazione di sanzioni per infrazioni inevitabili, è l'ottenimento da parte dell'amministrazione comunale di benefici economici per gli introiti delle sanzioni e dei ruoli.

Da un punto di vista statistico è possibile dedurre anche per analogia con situazioni evidenziate in esperimenti giudiziari effettuati a Gozzano (NO) sul “T-RED”, ed a Salussola sul VistRed, che le sanzioni inevitabili sono anche 80-90 percento delle totali comminate. Di pari passo gli introiti percepiti.

Si configura:

6. Eccesso di potere e falso ideologico per avere allestito un servizio, inutile, immotivato, lesivo degli interessi collettivi, disapplicando non solo le norme vigenti ma anche in lesione dei normali principi di diligenza, mistificando genericamente con richiami alla sicurezza, di fatto all'unico scopo di creare illegittimi benefici economici all'ente.



Settimo profilo di illeggitimità

Durante il periodo di utilizzo della sanzionatrice automatica al semaforo si sono verificati diversi eventi:

  1. Il giudice di pace di Bassano del Grappa (VI) ha accolto una molteplicità di ricorsi di utenti, altri li ha respinti, ma ha complessivamente identificato un panorama di non inequivocità del sistema di rilievo infrazioni.

  2. La regione Veneto investita dal problema anche Ddall'Unione Nazionale Consumatori si è pronunciata invitando i Comuni tutti attraverso una circolare, a portare con urgenza in via cautelare il tempo del giallo ad almeno 8s.

  3. Il Ministero investito da critiche anche dalla predetta associazione ha emanato una serie di circolari esplicative inviandole a tutti gli enti territoriali, puntualizzando su esigenza del progetto e sulle modalità di allestimento, sulla gestione e sul trattamento dei dati, richiamando alla necessità di erogare sanzioni inequivoche pena nullità sancita da sentenze di Cassazione.

L'amministrazione comunale di Romano d’Ezzelino è rimasta sorda a tutte queste sollecitazioni ed ha continuato imperterrita a comminare sanzioni in una situazione priva di qualsiasi garanzia.

Si configura

7. Eccesso di potere e falso ideologico per aver proditoriamente reiterato comportamenti lesivi dell'interesse collettivo in totale spregio delle indicazioni delle istituzioni statali competenti, in spregio alle sentenze passate in giudicato, in disapplicazione dell'indicazione della Regione Veneto, Ente Territoriale di riferimento

Ottavo profilo di illegittimità

La gestione della prova sfugge alla Pubblica Amministrazione fino al momento della consegna delle stampe alla disponibilità della P.M, perchè rimane nella totale potestà di una ditta privata, tra l'altro in conflitto d'interessi. Genuinità ed attendibilità della prova non sono quindi assicurate. La gestione siffatta dei dati viola l'art.11 comma 1 lett, A) del C.d.S. e l'art.6 del Regolamento di esecuzione d Attuazione del C.d.S..

Si configura

8. Abbandono amministrativo e attribuzione a privato privo di legittimazione di funzioni proprie della Pubblica Amministrazione.

Nono profilo di illegittimità

Il protocollo di autorizzazione Ministeriale, prevede per l'apparecchiatura verifiche annuali, per un lungo periodo il Comune di Romano d’Ezzelino non è stato in grado di esibire parte della documentazione comprovante le verifiche effettuate. Ciò non di meno le verifiche sono state puntali come ho potuto personalmente accertare inoltrando richiesta alla Eltraff s.r.l. che mi ha fornito oltre ai certificati di verifica anche copia delle bolle di ricezione e spedizione effettuate attraverso spedizioniere. Bolle di andata e ritorno sono intestate non al Comune ma alla ditta Zilio gestore dell'impianto.

Si configura

9. Abbandono amministrativo e attribuzione a privato privo di legittimazione di funzioni proprie della Pubblica Amministrazione, mancanza di controllo da parte dei funzionari sull'operato del privato.





Le illegittimità sopra evidenziate che sono state perpetrate verso gli utenti sanzionati indipendentemente dai motivi di ricorso al GDP, ed indipendentemente dal fatto che tale ricorso sia stato esercitato, identificano ai fini ciclistici il profilo di danno.



Descrizione del danno


L'associazione “Unione Nazionale Consumatori” può con le accluse argomentazioni intraprendere una azione di classe a tutela e risarcimento degli utenti come sotto individuati.


La classe


Può aderire con le modalità specificate scaricando da internet o ritirando presso la sede

dell' Associazione all'indirizzo:


Unione Nazionale Consumatori

Pazza San Zeno 30

36022 Cassola (VI)

restituendo poi compilato il modulo proposto .



L'azione potrà svolgersi in ambito giudiziario attraverso una molteplicità di azioni individuali, o se possibile attraverso una azione collettiva di classe per non ingolfare ulteriormente la giustizia.

Fa parte della classe chi:

  1. Ha ricevuto un verbale di infrazione per passaggio con il rosso al semaforo di Romano

d' Ezzelino, accertamento effettuato con apparecchiatura automatica ancorché regolarmente ---------omologata..

  1. Ha oblato il verbale di cui sopra.

  2. Ha fatto ricorso a Prefetto o Giudice di Pace ed ha visto il ricorso respinto.

  3. Ha dovuto ricorrere al Giudice di Pace per avere soddisfazione accollandosi spese.

  4. Ha avuto detrazione di punti della patente per l'infrazione in epigrafe

  5. Ha patito il ritiro della patente per reiterazione delle sanzioni in epigrafe.


E' pertanto identificabile una classe estesa di danneggiati e sottoclassi di maggior danno.


Tipologia del danno


Il danno lamentato è di tre tipi


  • danno patrimoniale per corresponsione di oblazione a sanzione, o per pagamento della stessa con aggravanti ed accessori all'importo di base.

  • danni personale per detrazione di punti della patente, od altra misura più restrittiva erogata in ipotesi di reiterazione.

  • Danni per aver dovuto ricorre al Giudice di Pace con perdita di tempo e spese di difesa.


Va precisato che la sanzione amministrativa se legittimamente erogata è atto dovuto, precisamente previsto dalla legge e dalla Costituzione, pena afflittiva a carattere dissuasivo di comportamenti inosservanti le norme vigenti.


L'azione proposta nasce dal presupposto che le sanzioni non siano state legittimamente erogate, rientrando così nell'ipotesi di cui al:


2043 c.c.


«Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.»

timbro




Antonio Menegon