LEONE SU SEMAFORO ROSSO E GIALLO venetoonline.info LEONE MARCIANO CALPESTA SEMAFORO GIALLO ROSSO

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Le sentenze sono esito di processo analitico che utilizza costruzioni e strumenti logici noti e descritti fin dal tempo di Aristotele.

Allo stesso periodo è ascrivibile la descrizione del sofisma.

Il sofisma è una costruzione solo apparentemente corretta, in realtaà un malaware di logica volutamente falsa ed ingannevole a perseguire scopi obliqui.

Ad un periodo successivo è ascrivibile la costruzione logica chiamata para sillogismo, falsa ma priva dell'intento di inganno volontario.

Ad una di queste categorie certamente appartiene la conclusione del Giudice Scribacchini in relazione alla causa Maritto Renzo, motivata comunque da insufficiente ed approssimativa conoscenza di argomenti tecnici affrontati con dubbia competenza, motivata con discutibili valutazioni giuridiche.

Gli aspetti tecnici sono peraltro irrilevanti ai fini delle conclusioni, dovendo limitarsi il Giudice a valutare aspetti di legittimità formale, di procedura amministrativa, di sufficiente motivazione delle scelte, esclusa la possibilità di confermare o contrastare censurare nel merito scelte della pubblica amministrazione.

Analisi


Si deve dare atto che il Giudice ha fatto una ricognizione dello stato dell'arte rilevando il “florilegio di soluzioni” di esperti o presunti tali.

Comprensibile la tentazione di insinuarsi nello spazio di equivocità tecnica, intento che accomuna sia il Giudice di prime cure che il Giudice del ricorso.

In entrambi i casi l' intervento è sbagliato, la Ctu indica valori per il tempo del giallo che devono essere valutati come puro attestato della carenza di procedura amministrativa che ha portato all'adozione delle sanzionatrici automatiche.

E' rilevante ai fini della decisione,non tanto il valore del tempo del giallo adottato, quanto il fatto che la scelta sia carente di motivazione e pertanto arbitraria e scriteriata, che l'installazione del sistema sia motivata genericamente con richiami alla sicurezza in assenza di dati sull'incidentalità e sui flussi, in assenza di un progetto funzionale del sistema, in assenza di verifica ex post dell'impatto del sistema su flussi ed incidentalità.

Potere amministrativo legislativo e giudiziario sono compartimenti autonomi, nessun Giudice può dire ad un qualsiasi amministratore cosa fare e come fare senza invadere la sfera di competenza esclusiva riservata all'autorità amministrativa.

Il Giudice con può intervenire a dire o valutare se il tempo di giallo è congruo, questo onere spetta all'ente territoriale che deve avvalersi di tecnici specializzati in regolazione semaforica, il Giudice deve limitarsi a rilevare se l'attività amministrativa è stata improntata a quei caratteri rispetto della legge e delle norme, alla diligenza e cautela volti ad evitare lesione di diritti soggettivi, deve rilevare pure se esistano elementi di illiceità penale e se le scelte amministrative sono sufficientemente e correttamente motivate..

Spettava al Giudice rilevare come le sanzioni siano state irrorate in quadro di assoluta equivocità sia tecnica che Giuridica, viste le pronunce altalenanti del GDP, viste le sentenze emesse da questo Tribunale altalenanti come quelle del GDP.

Se tecnici specializzati, Giudici di Pace e Giudici Togati non sono d'accordo su nulla, l'utente non può essere sanzionato. Ne l'esito del ricorso può sottostare alla una fortuna di avere un Giudice piuttosto che un altro. Tutto questo genera solo discredito istituzionale.

Un altro aspetto legato alla fortuna sembra essere l'esistenza o meno del progetto, questo secondo il Giudice scribacchini è dovuto solo per intersezioni costruite dopo il 2001.

Una posizione singolare che sancisce applicazione contrastante per periodi temporali e zone geografiche del c.d.s. , assoluto il contrasto con la ratio della norma il cui intento primario è la uniformità di informazione ed il conseguente sviluppo di comportamenti coerenti ad ogni dove.

É di recente promulgazione una direttiva del Ministero sulla necessità di uniformare la segnaletica e procedure di rilevamento infrazioni, questa segue molte altre direttive per lo più ignorate come espressamente riportato in apertura.

Seguendo il ragionamento del Giudice Scribacchini legittimamente i Comuni possono ignorare la direttiva, questa dovrebbe valera solo per nuove strade. Con un risultato paradossale una direttiva per l'uniformità legittima e sancisce la diversità.


Leggendo la sentenza si capisce che nel migliore dei casi il Giudice Scribacchini ha conoscenza parziale del rapporto di sintesi detto CNR2001 che pure cita.

Il testo precisa infatti le incombenze ricorrenti nel tempo del gestore dell'intersezione.

Il progetto di un'intersezione infatti non congelato nel tempo, si evolve al pari delle variazioni del traffico.

E' prevista verifica sistematica secondo la varianza dei flussi, dell'incidentalità, dati che dipendono dalla mobilità generale di contorno, con varianza quindi a prescindere dall'intersezione puntuale, prevista l'individuazione degli interventi per miglioramento del servizio dell'intersezione e delle condizioni di sicurezza.


I parametri individuati dal DM 5-11-2001 e dal DM 19-04-2006 tabulati al momento della promulgazione dei decreti, non sono la genesi di una norma, prima erano nella discrezione motivata del progettista, ipoteticamente i valori da adottare erano più cautelativi..

Nel tempo infatti l'accelerazione plausibile in frenata è cresciuta, esattamente al pari dell'efficienza frenante dei veicoli passata da 0,4 a 0,45 per veicoli immatricolati prima dell'89 a 0,5 per quelli immatricolati dopo tale data.

L'accelerazione da utilizzare nell'anno 88 in sede di progetto era inferiore al valore recepito da DM 19/04/2006 , si arriva al valore di 2m/s² a seguito del miglioramento della tecnologia dei manti stradali, del miglioramento delle mescole dei pneumatici,del miglioramento dell'efficienza frenate dei veicoli.

Del valore di accelerazione adottato dal progettista nell'anno 88 non esiste però riscontro alcuno, agli atti il progetto iniziale non c'è. Non si capisce quali documenti il Giudice prenda come riferimento.

In ogni caso si arriva ad una conclusione sul punto opposta a quella ipotizzata dal Giudice Scribacchini.

La mancanza di progetto funzionale dell'intersezione è sintomo di abbandono amministrativo da parte dell'ente da tempo immemorabile, i tempi indicati nella CTU assolutamente incomparabili a quelli adottati dall'ente sono ulteriore dimostrazione

che l'unico interesse è stato quello della irrorazione di sanzioni per cassa, esclusa ogni qualsiasi attività finalizzata alla sicurezza.


Certamente la legge dispone per il futuro, ma gli interventi manutentivi, di adeguamento, di verifica sono da tempo immemorabile previsti con cadenza semestrale (Norme UNI) con cadenza biennale( verifiche di terra Norme CEI) con verifica puntuale quando elementi di rilievo modifichino la configurazione esistente.

La determinazione dei tempi è certamente su base progettuale ma in adeguamento ad incidentalità e di flussi cresciuti dal tempo di installazione del semaforo presumibilmente centinaia di volte rispetto agli iniziali.( varianza supposta ma ignota per omissione amministrativa).

L'inserimento di una sanzionatrice automatica ha assoluta rilevanza sul comportamento dell'utenza, il suo impatto deve essere descritto in previsione su un documento di valutazione rischi, il ritorno deve essere controllato a verificare se i ritorni sono in linea con le attese.



I n altra anlisi il Giudice Scribacchini riporta il 41/10


L'art 41/10 recita :


Durante il periodo di accensione della Luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a meno che non si trovino così prossimi,al momento dell'accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; intal caso essi devono sollecitamente sgombrare l'area di intersezione con opportuna prudenza.

Il Giudice interpreta il precetto in modo personale, sostiene infatti che il giallo attiene solo alla fase preavviso di arresto e non alla fase di sgombero dell'intersezione, esonerando così l'amministrazione dall'obbligo di garantire all'utente lo sgombero con luce gialla.

In realtà la legge non prevede un tempo di tutto rosso, ed il 41/10 indica tutto quanto deve avvenire durante il periodo di accensione della luce gialla, e specificatamente asserisce che lo sgombero dell'intersezione deve avvenire con il giallo, nei casi previsti.

Tutti gli studi che si conoscono, anche quelli viziati da errori di impostazione concordano a calcolare il tempo di giallo in relazione al tempo di sgombero fornendo così pacifica interpretazione.

Come scritto il 41/10 vincola sia il comportamento dell'utente in fase di preavviso di arresto e sgombero, sia l'amministrazione a predisporre funzioni temporale che rendano possibile all'utenza il rispetto del precetto. L'ipotesi contraria è paradossale, potendosi dare all'amministrazione legittima facoltà di predisporre tempi insostenibili.

Un adatto tempo di tutto rosso pur non previsto dalla legge, può essere inserito per aumentare la sicurezza, ma l'inserimento non può erodere il tempo di giallo progettuale.


In ogni caso il tempo di tutto rosso a Romano, come il tempo del giallo non è ascrivibile a nessun progetto.

Il Giudice Scribacchini ha del progetto di una intersezione ha un'idea errata, il progetto cura certamente l'architettura, ma fondamentale è la progettazione funzionale dei tempi come richiamato dalle circolari amministrative. Il richiamo al rispetto di una norma non è la genesi della norma medesima, bensì l'avvertimento una errata aberrante negligente pratica amministrativa non cancella obblighi sanciti per legge o derivanti e dal diritto assoluto di provenienza Aquilana nel precetto neminen laedere. (Cassazione 3130 2008)


Per meglio capire la finalità del progetto serve richiamare quanto nel tempo è invalso in tutti i campi ove la sicurezza è in discussione.


La legge 926 oggi legge 81 introduce l'obbligo di analisi e valutazione del rischio per aziende ed amministrazioni ove il rischio è identificabile. La legge in menzione va ad implementare norme già in essere (UNI e CEI- CNR per i semafori ) che già prevedono necessità progettuali e protocolli di sicurezza presistenti e dovuti , assieme a verifiche sistematiche e ricorrenti.


Di fatto il documento unitario di valutazione rischi si configura per il profilo di sicurezza come un progetto in relazione ad architetture immateriali, materializzando un processo attuativo piuttosto che una entità immobiliare.. Fa specie rilevare questo contributo alla sicurezza sia espressamente negato da un Giudice proprio la ove esiste la ricorrente presenza del rischio per un numero molto alto di utenti della strada in corrispondenza delle intersezioni.

Un atteggiamento che prima ancora di essere applicativo, evidenzia una distorsione filosofica del diritto. Non diritti e doveri uguali per tutti, ma squilibrio sistemico che integra negati diritti del cittadino, in relazione a diritti eccessivi fino al all'abuso riconosciuti alla pubblica amministrazione.



Gli errori tecnici


Pur ininfluenti ai fine della decisione, è opportuno esplicitare le valutazioni che portano il Giudice a disattendere la perizia del CTU sui tempi del giallo.

Il tempo del giallo è la somma del giallo per l'arresto e giallo per lo sgombero .

Il giallo per l'arresto è la somma del tempo psicotecnico di reazione più il tempo di frenata tecnica per l'arresto.

Il tempo di reazione è tabulato dal DM 5/11/2001 ed assume il valore di 2,3s alla velocità di 50 km/h., il Giudice si produce in una interpretazione numerica e ritiene che questo tempo possa essere dimezzato sull'ipotesi che “ quando il semaforo emette luce verde il conducente sa benissimo che da un momento all'altro si accenderà la luce gialla)....... ma perchè la metà.... perchè non il 70% , perchè non il 30% …. una domanda opportuna visto che ipotizzando la metà conclude per un tempo di un secondo.

Ma davvero il Giudice ha facoltà di interpretare un numero, per di più in carenza di motivazioni attraverso imprecisati coefficienti riduttivi, numero inserito in una norma cogente della legge? In assenza di competenza specifica il Giudice surroga attribuzioni proprie di “ progettista esperto di regolazione semaforica” che agisce su delega della pubblica amministrazione che decide in autonoma e sovrana competenza salvo motivazione specifica a ed esaustiva.

Va precisato che la stessa norma prevede non diminuzione ma aumento discrezionale fino a tre secondi in corrispondenza di convulso traffico cittadino.

Pur riferendo le conclusione della Ctu, Il giudice si imbarca nel ricalcolo del tempo di arresto tecnico nell'ipotesi che i parametri indicati nella CTU non siano applicabili all'intersezione non siano applicabili ne il DM 5/11/2001 nel lo studio prenormativo 10/9/2001 ne gli atti amministrativi promanati dal Ministero dei Trasporti.

Il ricalcolo è fatto nell'ipotesi che la velocità di avvicinamento del Mariotto sia costante e pari a 50km/h, una ipotesi arbitraria e non corroborata da alcun riscontro oggettivo.


Vero è che come riportato anche in questo sito nel link:

Analisi stocastica comportamentale allo scattare del giallo al semaforo


Non è chi procede a velocità costante incorre in inevitabile infrazione bensì chi frena in rispetto dell'art.14i/3 e dell'art. 41/0 del c.d.s.

L'analisi si giova di alcuni filmati didattici della durata di alcuni minuti che identificano in modo statistico il numero di persone che possono incorrere in inevitabile infrazione quando si travano allo scatto del giallo in zone definibili.

I filmati sono stati visionati da una molteplicità di soggetti quali le maggiori Università Italiane ed i inseriti in corsi di studio.


Nella sostanza il Giudice non contesta i valori individuati dal CTU nella perizia, questi saranno applicabili in altra semaforizzazione costruita in tempi più recenti, non valgono a Romano dove l'impianto è vecchio.


L'utente prima di mettersi sulla strada , faccia una ricerca storica sul tragitto. Gli conviene.

Antonio Menegon