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ing menegon Antonio


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TRED-PROFILI DI NULLITA’ E  FALSITA' DEI VERBALI

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Questa analisi, comparativa di attività amministrative, è sviluppata per il Tred, ma si estende a tutti i rilievi operati utilizzando apparecchiature automatiche.

L'uso di queste apparecchiature è stato introdotto con la Legge 168/2002, perfezionato dalla legge 214/2003, esteso dalla recentissima legge 120/2010  “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”.

Il trattamento in sede giudiziaria dei verbali di contestazione è tabulato da epoca remota,comunque precedente al 2002.

Si è ritenuto che la “forma” del verbale non fosse influenzata dal cambiamento innovativo; pertanto la procedura di verbalizzazione non è stata oggetto di analisi specifica.

Una lacuna sulla quale interveniamo in via analitica con questo contributo, partendo dalla situazione precedentemente consolidata.

Lo scopo di questa disamina non è fare una ricognizione generale circa profili di nullità o di falsità di un verbale, quanto piuttosto quello di evidenziare alcuni profili strettamente legati all'introduzione dell'accertamento differito con apparecchiature automatiche.

Qualunque sia la forma letterale assunta da un verbale questo può essere ricondotta ad una struttura sillogistica del tipo:

Vero a

vero B

.......

.......

Vero Y

Allora

Z  vero,   pertanto è applicabile la sanzione di....

Tutto questo riposa su una premessa principale sottintesa del tipo:

La legge prevede che quando si verificano al minimo queste condizioni..........allora Z è vero pertanto .......sanzione di........

Nel verbale di contestazione d'infrazione i passaggi che vanno da "Vero A" a "Vero Y", sono per lo più enunciati in forma discorsiva, alcuni passaggi sono inessenziali, alcuni poco rilevanti, alcuni altri sono fondamentali.

Nullità e falsità attengono ai passaggi fondamentali, ma questa qualità negativa dovrà essere riconosciuta da una sentenza.

Gli elementi che andiamo a sollevare non sono pertanto conclusivi ma ipotesi da convalidare attraverso l'iter giudiziario.

Nullità

La nullità di un atto è prevalentemente dovuta a profili formali, incompletezza, difetto assoluto di attribuzione, violazione assoluta del giudicato, mancanza di attributi previsti come indispensabili.

Non tutti gli errori rendono necessariamente nullo l'atto, ma è copiosa la giurisprudenza sviluppatasi sul tema.

Nel caso del Tred un profilo di nullità può essere, a nostro avviso, così individuato.

Il verbale d'infrazione è redatto in un momento successivo come da previsione di legge, una facoltà che è prevista solo per alcune apparecchiature approvate dal Ministero competente, approvazione di cui si deve dar conto sul verbale pena nullità.

Sul punto il verbale è così strutturato: “.... l'infrazione è stata rilevata in maniera differita con apparecchiatura debitamente omologata con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 15/12/2005”......

Questa descrizione non è però esaustiva, ma mancante degli elementi essenziali, dato che proprio il decreto di omologazione prevede il rispetto di prescrizioni aggiuntive, è necessario pertanto uno specifico richiamo che dichiari rispettate tutte le prescrizioni di approvazione : proprio quelle che attengono all'installazione, alle tarature ove necessarie, alle verifiche, alla sussistenza cioè di tutte le specifiche accessorie previste dalle norme di approvazione.

Siccome il mancato rispetto delle previsioni di omologazione inficia la legittimità della contestazione, allora la mancata specifica dichiarazione del pubblico ufficiale sul rispetto delle prescrizioni tutte, inficia per nullità, il verbale di contestazione, perché impedisce all'utente di eccepire sulla eventuale falsità della dichiarazione.

Falsità

La falsità in atti è normata dagli articoli 476-481 del c.p.

Proponiamo un elenco degli aspetti di falsità rilevati in diversi verbali:

  1. Il 24/10/2008 alle ore 12.07 in via xxxxxx nel comune di xxxxx in provincia di Treviso il sottoscritto agente xxxxx con l'agente xxxxx ai sensi dell'art 11 e 12 del c.d.s. hanno accertato che....il verbale non riporta nessuna altra data.

Il verbalizzante ha ritenuto legittimo porre la sola data dell'infrazione rilevata in automatico,omettendo la data in cui la verifica è stata eseguita. Nel caso delle contestazioni differite il verbale deve riportare due date:

  • Principalmente la data e ora in cui il verbale è redatto

  • Poi all'interno del verbale devono essere citate data ed ora rappresentati nelle foto che certificano l'infrazione.

2) Il 27/11/2008 alle ore 9.00 presso il comando di P.M i sottoscritti agente xxxxx con l'agente xxxxx ai sensi dell'art 11 e 12 del c.d.s. escutendo documentazione relativa agli accertamenti eseguiti in automatico con.... apparecchiatura omologata decreto.... conforme al prototipo depositato come da dichiarazione del soggetto titolare dell'omologa, accertato che tutte le prescrizioni previste nell'omologa sono state rispettate rilevano che in data 24/10/2008 alle ore 12.07 in via xxxxxx nel comune di xxxxx in provincia di Treviso e accertata infrazione....

Questo secondo verbale è sicuramente più esaustivo rispetto al primo,perché distingue tra data di verbalizzazione e data d'infrazione, tuttavia anche questo integra generalmente un falso.

Salvo casi assolutamente marginali, lo sviluppo delle foto, la decrittazione dei dati, la predisposizione degli accertamenti visivi è operata da personale privato, comunque diverso dagli agenti che redigono il verbale.

I verbalizzanti, nulla sanno del carattere genuino della prova, questa può essere stata alterata, modificando il colore della lanterna,modificando i tempi sovrimpressi, falsando la data della sanzione. Ne la prova raccolta con pellicola fotografica è più sicura date le attuali “meraviglie della scienza e della tecnica”.

In ogni caso i verbalizzanti sono ad asseverare qualità che sfuggono o sono sfuggite al loro controllo. Dichiarano cioè genuina una prova senza poter garantire tutto l'iter. Un Falso!

Non si tratta di una possibilità astratta, è documentato che il Tred spesso sbagliava l'ora, ma anche il giorno, anche il mese, perfino l'anno. A prescindere da questo caso eclatante anche altre apparecchiature (autovelox, ftr, traffiphot III-G, traffiphot III SR ecc.) sono soggette a deriva temporale. Un errore temporale del clock del 0,7% considerato entro il margine di garanzia, porta ad un errore di 3,5h nell'arco di tre settimane.

Le foto riportanti dati sbagliati sono scartate solo quando gli errori si possono identificare perché macroscopici ma nulla assicura che molte sanzioni con dati sbagliati passino e siano passate in cavalleria.

Si rileva in proposito che dal 8 agosto 2009, con l’entrata in vigore della legge n. 94 del 15 luglio 2009, e conseguente inserimento del comma 2-bis dell’articolo 195, è stato stabilito un aumento di un terzo della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di alcune norme di comportamento, quando siano commesse dopo le ore 22 (ventidue) e prima delle ore 7 (sette).

Il suddetto aumento interessa anche le sanzioni amministrative pecuniarie previste agli articoli 142 e 146 C.d.S. rilevati grazie alle apparecchiature di cui si parla che come evidenziato sono completamente inaffidabili in proposito.

  1. Nel Tred compare il tempo trascorso tra lo scatto del giallo e lo scatto del rosso, un valore erroneamente ritenuto non indispensabile dalle prescrizioni di omologazione. Questo valore spesse volte era sbagliato per cattivo funzionamento dei relè di sincronizzazione, il fatto ha innescato i procedimenti penali sul Tred, generando dubbi di interventi di alterazione in mala fede delle centraline semaforiche finalizzati a ridurre la durata del tempo del giallo, per “rubare su finte infrazioni”, successivamente, escluso questo profilo è rimasto un pesante dubbio sulla affidabilità dei tempi sovrimpressi nei fotogrammi per errori introdotti dai relè.

Diverso è il caso del rosso sul Tred, questo compare come prescrizione specifica, quindi deve essere certificato cosa impossibile su un sistema inaffidabile.

I relè di sincronizzazione esistono praticamente su tutte le apparecchiature di rilevazione semaforica (esclusa una che ha la sincronizzazione software), per cui lecito ipotizzare problemi diffusi, siccome però molte di queste apparecchiature non evidenziano il tempo di giallo, ed alcune nemmeno il tempo del rosso, gli errori nemmeno sono identificabili. E' ragionevole pensare che l'affidabilità sia tendente a zero per tutte le apparecchiature. E' da chiedersi quale agente di Polizia assunta questa consapevolezza sia disposto ad asseverare come veritieri tempi di giallo e rosso sovrimpressi sui fotogrammi, e data e ora dell'infrazione applicando peraltro, quando previsto, “l’aumento di un terzo della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie”.

I profili di falso sopra menzionati sono un reato, tuttavia non sono procedibili d’ufficio perché il verbalizzante si deve ritenere in buona fede e non aveva scientia criminis: mancava cioè l'elemento psicologico del reato.

Il panorama è diverso quando l'ipotesi di abuso diventa nota, così profili di comune diligenza indicano un futuro di maggior attenzione a profili di legittimità da parte della PM.

Sarà più difficile dire domani:”ma io credevo che...”.

A tutto questo si aggiunge il profilo di impossibilità per le apparecchiature semaforiche in essere, di documentare oltre all'elemento oggettivo dell'infrazione, l'elemento soggettivo di almeno colpa come argomentato nel processo Parrasia.

Nel processo Parrasia il Giudice,accoglie e fa propria l'eccezione sul punto.

Tutte queste valutazioni sembrano portare ad una conclusione univoca e scontata: le apparecchiature automatiche sono inaffidabili e la prova è sempre aggredibile.

Si tratta di una conclusione contestabile e non sufficientemente approfondita, a nostro parere: le apparecchiature automatiche sono largamente affidabili ma alcuni dati sensibili devono essere raccolti attraverso sistemi ridondanti, con controlli incrociati che accertino lo scostamento dei dati raccolti in diverse modalità, che lancino allarme quando lo scostamento supera un valore pre impostato ed approvato.

Contemporaneamente inibisca la raccolta di prova inaffidabile.

Facciamo un esempio sulla determinazione dei tempi.

La data e l'ora certamente fanno riferimento ad un orologio interno del sistema, ma questo dato deve essere mantenuto sincrono con l'ora degli orologi atomici sincronizzati su più server, ed ancora l'ora e la data sui fotogrammi devono essere asseverati da marca temporale attribuita dai soggetti autorizzati per legge.

Il tempo dallo scatto del giallo e del rosso, devono essere calcolati attraverso clock interni e da controlli retroattivi sui tempi di intervento delle apparecchiature che possono essere soggette a deriva. Altro controllo eventualmente integrato di correttori, può prevedere la comparazione con i tempi della centralina semaforica.

Incongruenza dei dati, indica deficit intervenuto nel rilevatore oppure nella centralina semaforica stessa, esito immediato ed automatico deve essere in via prioritaria il blocco del rilevamento infrazioni, in via subordinata un intervento tecnico sul posto per accertare le cause e provvedere al ripristino manuale del servizio interrotto, mentre nel frattempo può essere disposto in automatico il funzionamento in emergenza cioè con giallo lampeggiante, se il controllo riconosce essere questa l'elemento danneggiato.

La tecnologia non ha colpe intrinseche, ma l'uso che se ne fa può essere improprio o viziato o distorto a causa di inettitudine operativa.

L'errore è umano,   ma il perseverare..........diventa condotta penalmente rilevante.

Avv. Angelo Alberto Bazzea

Ing. Antonio Menegon