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TRED-PROFILI DI
NULLITA’
E FALSITA' DEI VERBALI
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Questa
analisi, comparativa di
attività amministrative, è sviluppata per il
Tred, ma si estende a
tutti i rilievi operati utilizzando apparecchiature automatiche.
L'uso
di queste
apparecchiature è stato introdotto con la Legge 168/2002,
perfezionato dalla legge 214/2003, esteso dalla recentissima legge
120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza
stradale”.
Il
trattamento in sede
giudiziaria dei verbali di contestazione è tabulato da epoca
remota,comunque precedente al 2002.
Si
è ritenuto che la “forma”
del verbale non fosse influenzata dal cambiamento innovativo;
pertanto la procedura di verbalizzazione non è stata oggetto
di
analisi specifica.
Una
lacuna sulla quale
interveniamo in via analitica con questo contributo, partendo dalla
situazione precedentemente consolidata.
Lo
scopo di questa disamina
non è fare una ricognizione generale circa profili di
nullità o di
falsità di un verbale, quanto piuttosto quello di
evidenziare alcuni
profili strettamente legati all'introduzione dell'accertamento
differito con apparecchiature automatiche.
Qualunque
sia la forma
letterale assunta da un verbale questo può essere ricondotta
ad una
struttura sillogistica del tipo:
Vero
a
vero
B
.......
.......
Vero
Y
Allora
Z
vero, pertanto è
applicabile la sanzione di....
Tutto
questo riposa su una
premessa principale sottintesa del tipo:
La
legge prevede che quando
si verificano al minimo queste condizioni..........allora Z
è vero
pertanto .......sanzione di........
Nel
verbale di contestazione
d'infrazione i passaggi che vanno da "Vero A" a "Vero Y", sono per lo
più
enunciati in forma discorsiva, alcuni passaggi sono inessenziali,
alcuni poco rilevanti, alcuni altri sono fondamentali.
Nullità
e falsità attengono
ai passaggi fondamentali, ma questa qualità negativa
dovrà essere
riconosciuta da una sentenza.
Gli
elementi che andiamo a
sollevare non sono pertanto conclusivi ma ipotesi da convalidare
attraverso l'iter giudiziario.
Nullità
La
nullità di un atto è
prevalentemente dovuta a profili formali, incompletezza, difetto
assoluto di attribuzione, violazione assoluta del giudicato, mancanza
di attributi previsti come indispensabili.
Non
tutti gli errori rendono
necessariamente nullo l'atto, ma è copiosa la giurisprudenza
sviluppatasi sul tema.
Nel
caso del Tred un profilo
di nullità può essere, a nostro avviso,
così individuato.
Il
verbale d'infrazione è redatto in un momento successivo come
da previsione di legge, una
facoltà che è prevista solo per alcune
apparecchiature approvate
dal Ministero competente, approvazione di cui si deve dar conto sul
verbale pena nullità.
Sul
punto il verbale è così
strutturato: “.... l'infrazione è stata rilevata
in maniera
differita con apparecchiatura debitamente omologata con decreto del
Ministero dei Lavori Pubblici del 15/12/2005”......
Questa
descrizione non è però
esaustiva, ma mancante degli elementi essenziali, dato che proprio il
decreto di omologazione prevede il rispetto di prescrizioni
aggiuntive, è necessario pertanto uno specifico richiamo che
dichiari rispettate tutte le prescrizioni di approvazione : proprio
quelle che attengono all'installazione, alle tarature ove necessarie,
alle verifiche, alla sussistenza cioè di tutte le specifiche
accessorie previste dalle norme di approvazione.
Siccome
il mancato rispetto
delle previsioni di omologazione inficia la legittimità
della
contestazione, allora la mancata specifica dichiarazione del pubblico
ufficiale sul rispetto delle prescrizioni tutte, inficia per
nullità,
il verbale di contestazione, perché impedisce all'utente di
eccepire
sulla eventuale falsità della dichiarazione.
Falsità
La
falsità in atti è normata
dagli articoli 476-481 del c.p.
Proponiamo
un elenco degli
aspetti di falsità rilevati in diversi verbali:
-
Il
24/10/2008 alle ore 12.07 in via xxxxxx nel comune di xxxxx in
provincia di Treviso il sottoscritto agente xxxxx con l'agente xxxxx ai
sensi dell'art 11 e 12 del c.d.s. hanno accertato che....il verbale non riporta nessuna altra data.
Il
verbalizzante ha ritenuto
legittimo porre la sola data dell'infrazione rilevata in
automatico,omettendo la data in cui la verifica è stata
eseguita.
Nel caso delle contestazioni differite il verbale deve riportare due
date:
2)
Il
27/11/2008 alle ore 9.00 presso il comando di P.M i sottoscritti
agente xxxxx con l'agente xxxxx ai sensi dell'art 11 e 12 del c.d.s.
escutendo documentazione relativa agli accertamenti eseguiti in
automatico con....
apparecchiatura
omologata decreto.... conforme al prototipo depositato come da
dichiarazione del soggetto titolare dell'omologa, accertato che tutte
le prescrizioni previste nell'omologa sono state rispettate rilevano
che in data 24/10/2008 alle
ore
12.07 in via xxxxxx nel comune di xxxxx in provincia di Treviso e
accertata infrazione....
Questo
secondo verbale è
sicuramente più esaustivo rispetto al
primo,perché distingue tra
data di verbalizzazione e data d'infrazione, tuttavia anche questo
integra generalmente un falso.
Salvo
casi assolutamente
marginali, lo sviluppo delle foto, la decrittazione dei dati, la
predisposizione degli accertamenti visivi è operata da
personale
privato, comunque diverso dagli agenti che redigono il verbale.
I
verbalizzanti, nulla sanno
del carattere genuino della prova, questa può essere stata
alterata,
modificando il colore della lanterna,modificando i tempi
sovrimpressi, falsando la data della sanzione. Ne la prova raccolta
con pellicola fotografica è più sicura date le
attuali “meraviglie
della scienza e della tecnica”.
In
ogni caso i verbalizzanti
sono ad asseverare qualità che sfuggono o sono sfuggite al
loro
controllo. Dichiarano cioè genuina una prova senza poter
garantire
tutto l'iter. Un Falso!
Non
si tratta di una
possibilità astratta, è documentato che il Tred
spesso sbagliava
l'ora, ma anche il giorno, anche il mese, perfino l'anno. A
prescindere da questo caso eclatante anche altre apparecchiature
(autovelox, ftr, traffiphot III-G, traffiphot III SR ecc.) sono
soggette a deriva temporale. Un errore temporale del clock del 0,7%
considerato entro il margine di garanzia, porta ad un errore di 3,5h
nell'arco di tre settimane.
Le
foto riportanti dati
sbagliati sono scartate solo quando gli errori si possono
identificare perché macroscopici ma nulla assicura che molte
sanzioni con dati sbagliati passino e siano passate in cavalleria.
Si
rileva in
proposito che dal 8
agosto 2009, con l’entrata in vigore della legge n. 94 del 15
luglio 2009, e conseguente inserimento del comma 2-bis
dell’articolo
195, è stato stabilito un aumento di un terzo della misura
delle
sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di alcune norme
di comportamento, quando siano commesse dopo le ore 22 (ventidue) e
prima delle ore 7 (sette).
Il
suddetto aumento interessa
anche le sanzioni amministrative pecuniarie previste agli articoli
142 e 146 C.d.S. rilevati grazie alle apparecchiature di cui si parla che
come evidenziato sono
completamente inaffidabili in proposito.
-
Nel
Tred compare il tempo trascorso tra lo scatto del giallo e lo scatto
del rosso, un valore erroneamente ritenuto non indispensabile dalle
prescrizioni di omologazione. Questo valore spesse volte era sbagliato
per cattivo funzionamento dei relè di sincronizzazione, il
fatto ha innescato i procedimenti penali sul Tred, generando dubbi di
interventi di alterazione in mala fede delle centraline semaforiche
finalizzati a ridurre la durata del tempo del giallo, per
“rubare su finte infrazioni”, successivamente,
escluso questo profilo è rimasto un pesante dubbio sulla
affidabilità dei tempi sovrimpressi nei fotogrammi per
errori introdotti dai relè.
Diverso
è il caso del rosso
sul Tred, questo compare come prescrizione specifica, quindi deve
essere certificato cosa impossibile su un sistema inaffidabile.
I
relè di sincronizzazione
esistono praticamente su tutte le apparecchiature di rilevazione
semaforica (esclusa una che ha la sincronizzazione software), per cui
lecito ipotizzare problemi diffusi, siccome però molte di
queste
apparecchiature non evidenziano il tempo di giallo, ed alcune nemmeno
il tempo del rosso, gli errori nemmeno sono identificabili. E'
ragionevole pensare che l'affidabilità sia tendente a zero
per tutte
le apparecchiature. E' da chiedersi quale agente di Polizia assunta
questa consapevolezza sia disposto ad asseverare come veritieri tempi
di giallo e rosso sovrimpressi sui fotogrammi, e data e ora
dell'infrazione applicando
peraltro,
quando previsto, “l’aumento di un
terzo della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie”.
I
profili di falso sopra
menzionati sono un reato, tuttavia non sono procedibili
d’ufficio
perché il verbalizzante si deve ritenere in buona fede e non
aveva scientia
criminis:
mancava cioè l'elemento psicologico del reato.
Il
panorama è diverso quando
l'ipotesi di abuso diventa nota, così profili di comune
diligenza
indicano un futuro di maggior attenzione a profili di
legittimità da
parte della PM.
Sarà
più difficile dire
domani:”ma io credevo che...”.
A
tutto questo si aggiunge il
profilo di impossibilità per le apparecchiature semaforiche
in
essere, di documentare oltre all'elemento oggettivo dell'infrazione,
l'elemento soggettivo di almeno colpa come argomentato nel processo
Parrasia.
Nel
processo Parrasia il
Giudice,accoglie e fa propria l'eccezione sul punto.
Tutte
queste valutazioni
sembrano portare ad una conclusione univoca e scontata: le
apparecchiature automatiche sono inaffidabili e la prova è
sempre
aggredibile.
Si
tratta di una conclusione
contestabile e non sufficientemente approfondita, a nostro parere: le
apparecchiature automatiche sono largamente affidabili ma alcuni dati
sensibili devono essere raccolti attraverso sistemi ridondanti, con
controlli incrociati che accertino lo scostamento dei dati raccolti
in diverse modalità, che lancino allarme quando lo
scostamento
supera un valore pre impostato ed approvato.
Contemporaneamente
inibisca la
raccolta di prova inaffidabile.
Facciamo
un esempio sulla
determinazione dei tempi.
La
data e l'ora certamente
fanno riferimento ad un orologio interno del sistema, ma questo dato
deve essere mantenuto sincrono con l'ora degli orologi atomici
sincronizzati su più server, ed ancora l'ora e la data sui
fotogrammi devono essere asseverati da marca temporale attribuita dai
soggetti autorizzati per legge.
Il
tempo dallo scatto del
giallo e del rosso, devono essere calcolati attraverso clock interni
e da controlli retroattivi sui tempi di intervento delle
apparecchiature che possono essere soggette a deriva. Altro controllo
eventualmente integrato di correttori, può prevedere la
comparazione
con i tempi della centralina semaforica.
Incongruenza
dei dati, indica
deficit intervenuto nel rilevatore oppure nella centralina semaforica
stessa, esito immediato ed automatico deve essere in via prioritaria
il blocco del rilevamento infrazioni, in via subordinata un
intervento tecnico sul posto per accertare le cause e provvedere al
ripristino manuale del servizio interrotto, mentre nel frattempo
può
essere disposto in automatico il funzionamento in emergenza
cioè con
giallo lampeggiante, se il controllo riconosce essere questa
l'elemento danneggiato.
La
tecnologia non ha colpe
intrinseche, ma l'uso che se ne fa può essere improprio o
viziato o
distorto a causa di inettitudine operativa.
L'errore
è umano, ma il
perseverare..........diventa condotta penalmente rilevante.
Avv. Angelo Alberto Bazzea
Ing. Antonio Menegon
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