Teoricamente
ogni sentenza fa giurisprudenza, ma solitamente l'autorevolezza è
coerente alla gerarchia giudiziaria.
La
sentenza di un GDP, che è onorario, si situa al gradino più basso.
Ciò
non di meno la sentenza del GDP di Montebelluna ha tutte le
caratteristiche per diventare riferimento giurisprudenziale in
relazione ai ricorsi per le infrazioni al c.d.s. rilevate in
automatico. Sempre che il ricorrente la citi e faccia proprie le argomentazioni del ricorso.
Questi i punti salienti:
-
Il
ricorso è presentato eccependo errore sul fatto dovuto al tempo di
giallo impostato dall'amministrazione, si tratta presumibilmente di
5s, un valore spesso superato al ribasso in ogni dove.
-
In
provincia di Treviso,i giudici di ogni grado si sono uniformati a
un intendimento colpevolista suggerito dalla locale Procura della
Repubblica e fatto proprio dal corpo giudicante. Hanno respinto ogni
richiesta di CTU e confermato le sanzioni.
-
Il
GDP di Montebelluna concede la CTU a seguito di mia domanda
aggressiva ed indisponente molto diversa dalle domande generalmente
assertive degli avvocati che presentano ricorso. Ritengo che per la
formulazione della domanda e per la delicatezza della questione, il
Giudice abbia condiviso con il Presidente del Tribunale scelte e
motivazioni. La sentenza si pone in infatti in contrasto ad un
precedente e coordinato difforme intendimento di tutto il Tribunale.
Apparentemente la sentenza è monocratica di un GDP. In realtà è
il Tribunale di Treviso, uno dei più intransigenti sul tema che
rivede le proprie posizioni. Onore e merito a chi è capace di
autocritica.
-
Il
CTU, a chiarimenti, è incalzato a rispondere in maniera chiara a
questa domanda: La
prova raccolta dalla sanzionatrice automatica, che attiene a rilievi
dalla linea di arresto in poi, è sufficiente per individuare il
comportamento dell'utente fin da 30-50 m prima della linea di
arresto? E' cioè possibile individuare posizione univoca del
veicolo allo scatto del giallo, la curva della sua velocità di
avvicinamento, l'accelerazione adottata, elementi tutti che servono
ad accertare il comportamento, conforme o meno all'intreccio spesso
contraddittorio delle norme del c.d.s.
Si
chiede di rispondere con si o no
La
risposta del CTU è NO.
Su
questa unica eccezione di carattere squisitamente giuridico, la
domanda del ricorrente. Una domanda che i giudici capiscono senza
perdersi in fumose dissertazioni tecnicistiche che riguardano:
altezza del palo,caratteristiche delle spire, disponibilità delle
apparecchiature,omologazioni, tarature,notifiche.....ed ogni altra
eccezione spesso capziosa adoperata dai ricorrenti.
Preme
osservare che:
Nessuna
delle apparecchiature attualmente omologate per rilevo automatico di
infrazioni al semaforo, è in grado di fornire prova del
comportamento soggettivo dell'utente, comportamento che attiene ai
30-50m prima della linea di arresto.
Anche
apparecchiature come il VistaRed che restituiscono un filmato sono
inadatte allo scopo, perché il campo di ripresa è settato solo per riprendere
qualche metro prima della linea di arresto, dove ormai i giochi sono fatti.
Chi
ha omologato le apparecchiature non era a conoscenza delle
peculiarità di legge necessarie affinché una prova assuma
le caratteristiche di "prova piena",
ne ha saputo assumere valutazioni giuridiche esaustive da organi
istituzionali consuntivi che pur esistono.
Una
nuova stella giuridica, in un firmamento di deficienze tecniche.
Antonio Menegon
|
Il testo del ricorso
Padova 23-12-2008
Pregiatissimo Giudice di Pace di
Montebelluna.
Io, Parrasia Mansueto Augusto di anni
79, alla guida di una Volvo come da verbale accluso.
Ricorro contro la sanzione comminatemi
con verbale n° 000698/r/08 registro 001039/08.
per passaggio con il rosso. A Volpago
del Montello, all A.
Eccepisco errore sul fatto
determinato non da mia negligenza, ma imprevedibile comparsa del
rosso per tempo di giallo troppo breve.
Chiedo pertanto:
sospensione provvisoria
della sanzione
annullamento della
sanzione a iter concluso
Allego alla presente
valutazione tecnica dedotta da un articolo a firma ing.Menegon
senz'altro applicabile alla vicenda a me ascritta all. B
In via preliminare
Sollevo profilo di
incostituzionalità per l'art. 126 bis, all. C
Sollevo profilo di
legittimità per l'art. 126 bis, all. D
Chiedo CTU disposta
d'Ufficio secondo sentenza di Cassazione all. E.
Ove tutte queste ipotesi
fossero rigettate:
Ricuso questo Giudice e
tutti i Giudici della Marca trevigiana,per incompatibilità
ambientale
riservandomi l'esibizione di
documenti ed atti a sostegno delle valutazioni espresse.
Mansueto
Augusto Parrasia
|
successivamente in via conclusionale
UFFICIO DEL GIUDICE DI
PACE DI MONTEBELLUNA
Formo la novazione della
domanda a questo GDP alla luce delle risultanze emerse nel
dibattimento dopo il deposito della CTU e dopo la comparsa del CTU a
chiarimenti.
Emerge in modo
inequivocabile che:
-
Il transito sulla
linea di arresto è esito ineluttabile del comportamento che
l'utente assume allo scatto del giallo molti secondi prima
dell'attraversamento della linea stessa. Lo scatto della luce rossa
è ininfluente a determinare il comportamento del veicolo in
movimento.
-
L'apparecchiatura
Eltraf installata e funzionante secondo il protocollo di
omologazione è perfettamente in grado di documentare l'elemento
oggettivo dell'infrazione, cioè l'attraversamento della linea di
arresto con semaforo che emette luce rossa.
-
L'apparecchiatura
Eltraf pur correttamente installata e funzionante secondo il
protocollo di omologazione, non
è assolutamente in grado di provare il profilo di almeno colpa
dell'utente dato che questo si perfeziona nella fase antistante la
linea di arresto.
L'estensione in
estrapolazione di dati desunti da rilievi operati dal sistema dopo
la linea di arresto, a prescindere dalla imprecisione nel valutare il
paralasse, identifica un insieme costituito da due gradi di libertà,
quindi infinite alla due possibilità descritte dalle variabili:
accelerazione e velocità.
Per tale ragione
l'estrapolazione è indebita ed errata.
Per i
motivi sopra esposti il dispositivo della Eltraf offre prova
insufficiente d'infrazione, infatti mai offre prova dell'elemento
soggettivo senza cui la sanzione amministrativa è illegittima.
Pertanto:
-
Visto l'art. 3 della legge di depenalizzazione 689/81
-
Visto che per consolidato orientamento
giurisprudenziale e per previsione costituzionale di legge
garantista, nell'erogazione di una pena afflittiva, quando il
ragionevole dubbio non sia in itinere risolvibile deve essere
valutata la presunzione più favorevole al soggetto.
-
Visto che in base all'art 99 del c.p.c il Giudice si
pronuncia sulle domande di parte.
-
Visto che in base all'art 112 del c.p.c il Giudice è
tenuto a pronunciarsi su tutta la domanda.
Intendo
così novare la domanda:
In
via preferenziale
-
Sentenzi il Giudice
annullamento della sanzione e delle clausole accessorie per
insufficienza probatoria.
-
Sentenzi il Giudice
l'addebito delle spese di giudizio e Ctu all'amministrazione
comunale.
-
Sentenzi il giudice la rifusione morale di euro alla
parte ricorrente.
-
Inserisca il Giudice in chiaro nelle motivazioni della
sentenza il seguente paragrafo:
............
pur correttamente omologata ed installata in conformità alla
omologa, l'apparecchiatura Eltraf non è in grado di fornire prova
sufficiente d'infrazione. Mentre offre prova esaustiva dell'elemento
oggettivo d'infrazione, nessuna prova è in grado di offrire in
merito all'elemento soggettivo, secondo quanto previsto dall'art.3
della legge 989/81 .
Montebelluna 20-05-10
|
Commento alla sentenza
La sentenza riconosce in modo inequivoco che la prova d'infrazione
offerta dal Photored della Eltraf , non è prova piena ed
esaustiva di responsabilità dell'utente, questo nonostante
l'apparecchiatura sia correttamente omologata ed installata.
Una situazione comune a tutte le sanzionatrici omologate. Tuttavi
la pronuncia favorevole non è un fatto automatico,
il Giudice nel processo civile, risponde alle domande della parte
ai sensi degli art 99 e 112 del c.p.c.
Ove il ricorrente non sollevi la questione, il Giudice non può pronunciarsi sul punto. Fate attenzione.
.
Pur favorevole all'utente la sentenza non è pienamente soddisfacente per i seguenti motivi:
- nel processo civile le spese
sono a carico della parte soccombente, tuttavia il Giudice può
disporre diversamente per la compensazione motivando la decisione. La
motivazione necessaria, in questo caso è generica e priva di
nesso causale logico tra la vicenda ed il provvedimento adottato. Tanto
più che dopo la lettura della sentenza il Giudice pone al
Parrasia la seguente domanda:
Lei ha vinto sul merito, ma
davvero Le è convenuto accollarsi 1500€ di spese a fronte
di una sanzione di 160€ ?
Il Giudice sa quindi che la
compensazione delle spese non è equa come sostiene nelle
motivazioni della sentenza.
Quindi è iniqua.
- Il già citato art 112 del c.p.c.
fa obbligo al Giudice di pronunciarsi su tutta la domanda della
parte, nel caso di specie il Giudice non si è pronunciato su due
questioni preliminari sollevate dalla parte: Illegittimità
dell'articolo 126bis ; Incostituzionalità dell'art 126bis
Per il combinato di questi motivi il ricorrente appare intenzionato a fare ricorso in Cassazione
Antonio Menegon |