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ing menegon Antonio



La sentenza Parrasia è  punto di riferimento !!!!

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Teoricamente ogni sentenza fa giurisprudenza, ma solitamente l'autorevolezza è coerente alla gerarchia giudiziaria.

La sentenza di un GDP, che è onorario, si situa al gradino più basso.

Ciò non di meno la sentenza del GDP di Montebelluna ha tutte le caratteristiche per diventare riferimento giurisprudenziale in relazione ai ricorsi per le infrazioni al c.d.s. rilevate in automatico. Sempre che il ricorrente la citi e faccia proprie le argomentazioni del ricorso.

Questi i punti salienti:

  1. Il ricorso è presentato eccependo errore sul fatto dovuto al tempo di giallo impostato dall'amministrazione, si tratta presumibilmente di 5s, un valore spesso superato al ribasso in ogni dove.

  2. In provincia di Treviso,i giudici di ogni grado si sono uniformati a un intendimento colpevolista suggerito dalla locale Procura della Repubblica e fatto proprio dal corpo giudicante. Hanno respinto ogni richiesta di CTU e confermato le sanzioni.

  3. Il GDP di Montebelluna concede la CTU a seguito di mia domanda aggressiva ed indisponente molto diversa dalle domande generalmente assertive degli avvocati che presentano ricorso. Ritengo che per la formulazione della domanda e per la delicatezza della questione, il Giudice abbia condiviso con il Presidente del Tribunale scelte e motivazioni. La sentenza si pone in infatti in contrasto ad un precedente e coordinato difforme intendimento di tutto il Tribunale. Apparentemente la sentenza è monocratica di un GDP. In realtà è il Tribunale di Treviso, uno dei più intransigenti sul tema che rivede le proprie posizioni. Onore e merito a chi è capace di autocritica.

  4. Il CTU, a chiarimenti, è incalzato a rispondere in maniera chiara a questa domanda: La prova raccolta dalla sanzionatrice automatica, che attiene a rilievi dalla linea di arresto in poi, è sufficiente per individuare il comportamento dell'utente fin da 30-50 m prima della linea di arresto? E' cioè possibile individuare posizione univoca del veicolo allo scatto del giallo, la curva della sua velocità di avvicinamento, l'accelerazione adottata, elementi tutti che servono ad accertare il comportamento, conforme o meno all'intreccio spesso contraddittorio delle norme del c.d.s.

    Si chiede di rispondere con si o no

La risposta del CTU è NO.

Su questa unica eccezione di carattere squisitamente giuridico, la domanda del ricorrente. Una domanda che i giudici capiscono senza perdersi in fumose dissertazioni tecnicistiche che riguardano: altezza del palo,caratteristiche delle spire, disponibilità delle apparecchiature,omologazioni, tarature,notifiche.....ed ogni altra eccezione spesso capziosa adoperata dai ricorrenti.

Preme osservare che:

Nessuna delle apparecchiature attualmente omologate per rilevo automatico di infrazioni al semaforo, è in grado di fornire prova del comportamento soggettivo dell'utente, comportamento che attiene ai 30-50m prima della linea di arresto.

Anche apparecchiature come il VistaRed che restituiscono un filmato sono inadatte allo scopo, perché il campo di ripresa è settato solo per riprendere qualche metro prima della linea di arresto, dove ormai i giochi sono fatti.

Chi ha omologato le apparecchiature non era a conoscenza  delle peculiarità di legge necessarie affinché una prova assuma le caratteristiche di "prova piena", ne ha saputo assumere valutazioni giuridiche esaustive da organi istituzionali consuntivi che pur esistono.

Una nuova stella giuridica, in un firmamento di deficienze tecniche.


Antonio Menegon

Il testo del ricorso

Padova 23-12-2008

Pregiatissimo Giudice di Pace di Montebelluna.

Io, Parrasia Mansueto Augusto di anni 79, alla guida di una Volvo come da verbale accluso.

Ricorro contro la sanzione comminatemi con verbale n° 000698/r/08 registro 001039/08.

per passaggio con il rosso. A Volpago del Montello, all A.

Eccepisco errore sul fatto determinato non da mia negligenza, ma imprevedibile comparsa del rosso per tempo di giallo troppo breve.

Chiedo pertanto:

sospensione provvisoria della sanzione

annullamento della sanzione a iter concluso

Allego alla presente valutazione tecnica dedotta da un articolo a firma ing.Menegon senz'altro applicabile alla vicenda a me ascritta all. B

In via preliminare

Sollevo profilo di incostituzionalità per l'art. 126 bis, all. C

Sollevo profilo di legittimità per l'art. 126 bis, all. D

Chiedo CTU disposta d'Ufficio secondo sentenza di Cassazione all. E.

Ove tutte queste ipotesi fossero rigettate:

  • rilevando in tutta la provincia di Treviso, un pregiudiziale atteggiamento di rigetto verso i ricorsi per le sanzioni al semaforo elevate con dispositivi automatici.

  • Rilevando una diversità assoluta di trattamento giuridico rispetto ad esempio alla Provincia di Vicenza ove tutti i ricorso sono accolti.

  • Ritenendo esistere un elemento di pregiudizio ad ispirazione geografica.

Ricuso questo Giudice e tutti i Giudici della Marca trevigiana,per incompatibilità ambientale

riservandomi l'esibizione di documenti ed atti a sostegno delle valutazioni espresse.

Mansueto Augusto Parrasia


successivamente in via conclusionale

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MONTEBELLUNA

Formo la novazione della domanda a questo GDP alla luce delle risultanze emerse nel dibattimento dopo il deposito della CTU e dopo la comparsa del CTU a chiarimenti.

Emerge in modo inequivocabile che:

  1. Il transito sulla linea di arresto è esito ineluttabile del comportamento che l'utente assume allo scatto del giallo molti secondi prima dell'attraversamento della linea stessa. Lo scatto della luce rossa è ininfluente a determinare il comportamento del veicolo in movimento.

  2. L'apparecchiatura Eltraf installata e funzionante secondo il protocollo di omologazione è perfettamente in grado di documentare l'elemento oggettivo dell'infrazione, cioè l'attraversamento della linea di arresto con semaforo che emette luce rossa.

  3. L'apparecchiatura Eltraf pur correttamente installata e funzionante secondo il protocollo di omologazione, non è assolutamente in grado di provare il profilo di almeno colpa dell'utente dato che questo si perfeziona nella fase antistante la linea di arresto.


L'estensione in estrapolazione di dati desunti da rilievi operati dal sistema dopo la linea di arresto, a prescindere dalla imprecisione nel valutare il paralasse, identifica un insieme costituito da due gradi di libertà, quindi infinite alla due possibilità descritte dalle variabili: accelerazione e velocità.

Per tale ragione l'estrapolazione è indebita ed errata.

Per i motivi sopra esposti il dispositivo della Eltraf offre prova insufficiente d'infrazione, infatti mai offre prova dell'elemento soggettivo senza cui la sanzione amministrativa è illegittima.

Pertanto:

  • Visto l'art. 3 della legge di depenalizzazione 689/81

  • Visto che per consolidato orientamento giurisprudenziale e per previsione costituzionale di legge garantista, nell'erogazione di una pena afflittiva, quando il ragionevole dubbio non sia in itinere risolvibile deve essere valutata la presunzione più favorevole al soggetto.

  • Visto che in base all'art 99 del c.p.c il Giudice si pronuncia sulle domande di parte.

  • Visto che in base all'art 112 del c.p.c il Giudice è tenuto a pronunciarsi su tutta la domanda.

Intendo così novare la domanda:

In via preferenziale

  1. Sentenzi il Giudice annullamento della sanzione e delle clausole accessorie per insufficienza probatoria.

  2. Sentenzi il Giudice l'addebito delle spese di giudizio e Ctu all'amministrazione comunale.

  3. Sentenzi il giudice la rifusione morale di euro alla parte ricorrente.

  4. Inserisca il Giudice in chiaro nelle motivazioni della sentenza il seguente paragrafo:

............ pur correttamente omologata ed installata in conformità alla omologa, l'apparecchiatura Eltraf non è in grado di fornire prova sufficiente d'infrazione. Mentre offre prova esaustiva dell'elemento oggettivo d'infrazione, nessuna prova è in grado di offrire in merito all'elemento soggettivo, secondo quanto previsto dall'art.3 della legge 989/81 .



Montebelluna 20-05-10






La sentenza
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Commento alla sentenza

La sentenza riconosce in modo inequivoco che la prova d'infrazione offerta dal  Photored della Eltraf , non è prova piena ed esaustiva di  responsabilità dell'utente, questo nonostante l'apparecchiatura sia correttamente omologata ed installata.

Una situazione comune a tutte le sanzionatrici omologate. Tuttavi la  pronuncia favorevole non è un fatto automatico,  il Giudice nel processo civile,  risponde alle domande della parte ai sensi degli art 99 e 112 del c.p.c.
Ove il ricorrente non sollevi la questione, il Giudice non può pronunciarsi sul punto.  Fate attenzione.
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Pur favorevole all'utente la sentenza non è pienamente soddisfacente per i seguenti motivi:

  1. nel processo civile le spese sono a carico della parte soccombente, tuttavia il Giudice può disporre diversamente per la compensazione motivando la decisione. La motivazione necessaria, in questo caso è generica e priva di nesso causale logico tra la vicenda ed il provvedimento adottato. Tanto più che dopo la lettura della sentenza il Giudice pone al Parrasia la seguente domanda:                      Lei ha  vinto sul merito, ma davvero Le è convenuto accollarsi 1500€ di spese a fronte di una sanzione di 160€ ?                    Il Giudice sa quindi che la compensazione delle spese non è equa come sostiene nelle motivazioni della sentenza.                       Quindi è iniqua.
  2. Il già citato art 112 del c.p.c.  fa obbligo al Giudice di pronunciarsi su tutta la domanda della parte, nel caso di specie il Giudice non si è pronunciato su due questioni preliminari sollevate dalla parte: Illegittimità dell'articolo 126bis ; Incostituzionalità dell'art  126bis
Per il combinato di questi motivi il ricorrente appare  intenzionato a fare ricorso in Cassazione

Antonio Menegon