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AL GUP TRIBUNALE DI VERONA

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI VERONA

DR.SSA VALERIA ARDITO




MEMORIA DIFENSIVA



Proc. N 17344/07 R.G.N.R.



Il sottoscritto Cairoli Raoul, pendente ed acquisita la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica di Verona per i Reati:

A 81,110 e 640Iic - 61 n7 e 9 c.p.

B 81,110,476 e61n2 c.p.

Espone quanto segue:

La Procura avviava un'indagine sollecitata da automobilisti che lamentavano attraverso querela, presunte irregolarità ed illegittimità nei verbali d'infrazione emessi attraverso ausilio del T-RED, apparecchiatura autorizzata da decreto ministeriale del 15-12-2005 e successive estensioni.

L'autorizzazione è stata decretata su domanda istanza dell'ing. XXXXXXXXXXXXXXX , anche Lui imputato in questo procedimento.

Il decreto ministeriale che autorizza il T-RED, sta alla base del contratto di esclusiva tra la società XXXX s.r.l., di seguito “XXXX”, produttrice del T-RED e la società CI.TI.ESSE s.r.l., di seguito “CI.TI.ESSE”, e perfeziona approcci precedenti.

Al tempo ero legale rappresentante di CI.TI.ESSE, società che si occupava della distribuzione, commercializzazione e gestione in supporto ai Comuni dei suddetti sistemi.

Le tre peculiarità citate prevedevano:

   1.      Distribuzione - una situazione aperta in cui una ditta di settore, partecipante o aggiudicataria o assegnataria di un bando comunale, propone a CI.TI.ESSE una collaborazione in partnership con modalità di riparto economico e gestionale, frutto di contratto privatistico.

   2.      Commercializzazione - una situazione in cui l'apparecchiatura venduta o concessa in locazione ad altra ditta di settore con eventuali vincoli di esclusiva o meno su una zona predeterminata.

   3.      Gestione diretta - quando CI.TI.ESSE stessa è titolare del bando di aggiudicazione, ed esegue in proprio tutte le attività di supporto per l'amministrazione-cliente.

Sul funzionamento del sistema

I dati acquisiti dal sistema sono raccolti in forma criptata su un disco fisso all'interno del pc installato nella conchiglia stradale. L'apparecchiatura è calibrata per rilevare infrazioni, siccome è ritenuta infrazione l'attraversamento dell’intersezione semaforica con semaforo che emette luce rossa, fin dalla fase iniziale filtri di sistema omettono la raccolta di dati che infrazioni non sono. E' possibile identificare poi una serie di passaggi sequenziali nell'ordine sottoesposto:

I dati sono estratti periodicamente attraverso un collegamento volante ad un portatile e da questi trasferiti ad un server che esegue la decriptazione e mette in chiaro i fotogrammi.(L'estrazione manuale sul posto può essere sostituita da un collegamento attraverso una adsl o un bridge con estrazione dei dati in tempo pressoché reale, una ipotesi poco percorsa, al caso è stato utilizzato un bridge gprs). Una molteplicità di opzioni offerte alla potestà decisionale della P.M. che in base alle proprie autonome determinazioni, ha commissionato l’uno o l’altra opzione (nonostante i preventivi standard di CI.TI.ESSE prevedessero “servizio di tele assistenza mediante linea ADSL, con allacciamento e costi a ns. carico, che consiste nei seguenti punti:

1) Tele assistenza giornaliera dell’impianto e variazione/ correzione parametri di funzionamento, verifica funzionalità dell’impianto e risoluzione eventuali problematiche;

2) Scarico dati giornaliero relativo alle sanzioni rilevate e relativa decriptazione mediante apposita interfaccia, al fine di creare un file di testo txt ed immagini formato jpeg”.



   1.      I dati grezzi, relativi a soggetti non identificati subiscono quindi una prima scrematura (pre validazione), aggiuntiva a quella già operata dai filtri di sistema, “mediante depurazione delle immagini inutili e irrilevanti” (vd. allegato n. 3 – Archiviazione Gip di Como) che non costituiscono infrazione (semplice superamento della linea di arresto, passaggi con il semaforo verde, veicoli di soccorso/emergenza, ecc.). I dati residuali sono raffinati con successiva validazione fatta da un agente di polizia che scarta ulteriori rilievi ritenuti non contestabili. Veniva inoltre spesso richiesto dalla P.M. di eliminare nella fase di pre validazione affidata a CI.TI.ESSE anche determinate violazioni specifiche, o gruppi di violazioni, a volte rilevate a carico di carovane di veicoli al seguito di manifestazioni sportive, ecc.

   2.      I dati definitivamente filtrati, passano al successivo stadio di identificazione del proprietario del veicolo attraverso la verifica della targa utilizzando la banca dati del Pra/Motorizzazione.

   3.      I dati filtrati e identificati vengono utilizzati per la stesura dei verbali d'infrazione eseguiti da un pubblico ufficiale.

   4.      I verbali d'infrazione possono essere cartacei, o digitali, quest'ultima opzione è privilegiata per profili di economia operativa.

   5.      I Verbali sono stampati, imbustati, spediti.

Questi passaggi, fisiologici al sistema, hanno visto il contributo di più soggetti, contributo su cui sono state avanzati profili di illegittimità da parte dei multati e successivamente profili di rilevanza penale da parte della Procura.

Debbo tuttavia rilevare che:

    *      Nessuna norma specifica è stata violata;

    *      L'omologazione nulla prescrive riguardo alla gestione, contrariamente a quanto avvenuto per altre apparecchiature, omologate sia prima che dopo il T-RED, per le quali è stato esplicitamente previsto che “la gestione operativa del sistema deve essere riservata ESCLUSIVAMENTE al personale delle forze di polizia stradale (vd. decreti di omologazione S.I.C.V.E.-“TUTOR”, RED&SPEED, T-REDSPEED, TRAFFISTAR S580, ecc.);

    *      Nessun intervento di tipo doloso teso a modificare, alterare, nascondere dati può essere emerso dalle analisi dei supporti informatici, analisi che ritengo essere stata meticolosa.



Devo precisare che CI.TI.ESSE, al fine di andare incontro alle diverse esigenze dei vari enti, si è prestata, oltre a quanto contrattualmente specificamente previsto, a diverse forme di collaborazione con le pubbliche amministrazioni.

Sin dal principio (gennaio 2006) l'offerta commerciale standard proposta da CI.TI.ESSE prevedeva l'acquisto del Data Transfert Unit e dell'Event Server per consentire alla P.M. di effettuare scarico e decriptazione dei dati; dopo il gennaio 2008, in seguito alle contestazioni avanzate dalla stessa Procura di Verona, è stata introdotta anche la locazione, incontrando non poche resistenze o inerzie da parte delle varie P.M.(dopo lettere e lettere di sollecito, con esito a volte di risoluzione unilaterale del contratto).

Tuttavia, sin dal principio ed anche dopo il gennaio 2008, per quasi tutti i contratti di locazione, è stato attuato il prelievo dei dati dall'apparecchiatura ad opera dei tecnici della CI.TI.ESSE (il contratto quasi sempre prevedeva la supervisione della P.M. ma quasi mai questo è avvenuto fino al gennaio 2008).

Dopo il gennaio del 2008, in seguito alla ns. decisione di non procedere più allo scarico dei dati in assenza dell'operatore di polizia, si sono verificati a volte attriti tra alcuni agenti di P.M. e ns. operatori che insistevano per la presenza dei primi. Una cautela adottata (pur senza ritenere la procedura prima seguita illegittima), per evitare insinuazioni di qualsiasi tipo.

La successiva decriptazione dei dati avveniva quindi presso la sede della ditta, e poi i dati pre validati erano inviati alla P.M. del singolo Comune su dei CD.

Mentre per la trasposizione in chiaro dei dati, nel caso il comune non fosse dotato di Event Server, la CI.TI.ESSE era indispensabile, lo scarico e la pre validazione erano assolutamente alla portata della singola P.M..

CI.TI.ESSE si è prestata ad effettuare tutte le suddette operazioni, in tutti i casi in cui è stato richiesto, sia per ovviare alle deficienze di varia natura dei rispettivi Comandi/Uffici di Polizia Municipale (carenza di organico, mancanza di conoscenza informatica minima, ecc.), che per andare incontro alle richieste degli addetti di polizia.

Alcuni comandanti, ritenendo di conferire così maggior legittimità all'operato dei tecnici di CI.TI.ESSE, li hanno persino nominati ausiliari di P.G., ovvero incaricati al trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003) e ciò sia prima che dopo il gennaio 2008.

Tecnici che comunque erano già autorizzati ad intervenire, quali dipendenti della CI.TI.ESSE, in seguito all'incarico a questa conferito dalle varie P.A..

Di fatto pochi comandi, soprattutto prima del gennaio 2008, hanno supervisionato la fase di scarico e quasi nessuno la decriptazione. Fa eccezione il Comune di Carpi (MO) che con il personale di polizia, oltre ad effettuare lo scarico autonomamente mediante pen-drive, assisteva alla decriptazione dei dati.

Un agente si recava presso la CI.TI.ESSE e procedeva poi autonomamente alla pre validazione ottenendo quindi immediatamente il possesso univoco dei dati decriptati e pre validati. Procedeva successivamente in proprio alla validazione definitiva presso la sede del Comando. CI.TI.ESSE in questo caso nemmeno tratteneva copia di sicurezza dei dati, una cautela altrimenti adoperata per prevenire lo smarrimento nella trasmissione per posta o per corriere.

Alcuni comandanti al momento dello scarico chiedevano copia dei dati criptati, ma la maggior parte non lo faceva.

Al di la del profilo civilistico del mancato rispetto contrattuale, CI.TI.ESSE, finché la Procura di Verona non lo ha contestato, ha sempre ritenuto che qualsiasi comportamento da essa tenuto per l'esecuzione del contratto fosse legittimo anche perché spesso ulteriormente “avvalorato” dalle sopra citate nomine specifiche effettuate dai singoli funzionari di polizia.

CI.TI.ESSE ha ritenuto di adeguarsi alle disposizioni impartite dai singoli Comandi di Polizia che erano, nel rapporto contrattuale, l'unica parte dotata dell'autorità, potestà ed autonomia per poter assumere decisioni riguardo le modalità operative, dando per escluso che una ditta privata potesse atteggiarsi a una sorta di super poliziotto tenuto a vigilare sull'attività dell’organo di polizia del Comune.

Ribadisco che quasi tutti i contratti prevedevano la supervisione da parte della P.M. di tutte le attività, anche degli interventi finalizzati a mantenere il funzionamento dell'impianto effettuati dai tecnici della CI.TI.ESSE.

CI.TI.ESSE non è quindi stata fautrice di procedure equivoche, anche se è stata spesso chiamata ad erogare prestazioni non dovute per supplire, come già detto, a deficienze e/o scelte di chi ha l'autorità oltre che la potestà per imporre la propria volontà.

Al tempo infatti ritenevo che la mancata supervisione in fase di pre validazione costituisse, nei casi in cui era contrattualmente esplicitamente previsto, solo un profilo di inadempienza contrattuale di esclusivo carattere civilistico.

Per CI.TI.ESSE infatti tale clausola costituiva solamente una maggior tutela, per eventuali contestazioni avanzate dall'Ente in caso di errori, ipoteticamente attribuibili ai propri operatori tecnici.

Successivamente, le indagini avviate da varie Procure hanno evidenziato profili di carenza di legittimità legati alla redazione dei verbali, vincolando in ipotesi la P.M. a supervisionare tutte le attività senza mai perdere di vista la prova raccolta.

Un profilo che deve essere sfuggito a tutti visto che le procedure erano le stesse per qualsiasi apparecchiatura automatica, in ogni dove, sempre e per tutte le apparecchiature esiste un momento in cui i dati sono nella piena disponibilità di un privato e sottratti al controllo della P.M.(fatta eccezione per pochi casi come per il Comune di Carpi).

Un profilo che esiste tuttora per molte apparecchiature ed installazioni, nonostante il notevole clamore delle vicende giudiziarie già avviate, in quanto solo una minoranza sono state contestate.

Faccio comunque osservare che lo scarico dei dati nella modalità esposta, oggetto di reiterate lamentele da parte dei multati, di fatto avveniva in maniera automatizzata con dati criptati, quindi assolutamente inutilizzabili.

Una procedura con gravose incombenze connesse che a CI.TI.ESSE non portava alcun beneficio, semmai oneri aggiuntivi dato che dei tecnici dovevano recarsi periodicamente sulla conchiglia stradale a scaricare dati, cosa che agevolmente poteva fare la P.M..

Resta sicuro che la criticità del trattamento era ascrivibile alle sole fasi successive alla decriptazione.

E' pertanto destituito di ogni fondamento il paragrafo B che sotto riporto, questo descrive infatti uno scenario assolutamente difforme da quello reale:

memoria 5

In proposito si evidenzia anche che dopo la fase di decriptazione e pre validazione, i dati decriptati venivano inviati da CI.TI.ESSE su CD-ROM/DVD, quasi sempre a mezzo corriere SDA (vd. rapporti allegati scaricabili anche dal sito www.sda.it) alla P.M., il controllo delle fasi successive sfuggiva quindi completamente a CI.TI.ESSE ed era nella completa autonomia e responsabilità di altri.

Se falso c'è stato, questo riguarda l'emissione dei verbali, cosa alla quale CI.TI.ESSE è sempre rimasta estranea.

Interessanti mi sembrano le osservazioni contenute in una recente pubblicazione: TRED-PROFILO DI NULLITA' E FALSITA' DEI VERBALI (allegato 4).

Chiedo pertanto che si accerti il percorso ed i soggetti coinvolti nei vari passaggi a partire dalla fase di rilievo infrazioni fino alla fase di notifica della sanzione, mettendo in dubbio quanto proposto dalla Procura, che descrive passaggi assolutamente errati.

Devo precisare che molte delle analisi che propongo, sono maturate durante il lungo periodo ormai decorso dall’inizio delle attività delle varie procure.

Oggi ho maturato consapevolezza, che la raccolta della prova d'infrazione così come al tempo realizzata, offriva garanzie formali insufficienti, un addebito che ritengo non sia contestabile a CI.TI.ESSE che ha svolto solamente attività materiale.

Contestabile ritengo in maniera trascurabile agli operatori di P.M. che hanno utilizzato il sistema presumendo di operare legittimamente(un profilo psicologico da valutarsi anche in relazione alla carenza di indicazioni univoche in proposito da parte dei competenti ministeri ed al loro spesso modesto bagaglio giuridico).

Contestabile al contrario in maniera massiva a chi ha approvato tale dispositivo omettendo di riportare prescrizioni opportune a cui attenersi, come invece avvenuto per molte altre apparecchiature soprattutto, guarda caso, per quelle la cui omologazione è stata rilasciata dall'anno 2008 in poi.

E’ molto grave, a mio modesto avviso, per chi occupa questo ruolo e può inoltre quindi accedere a valutazioni giuridiche autorevoli, valutare tardivamente, solo dopo l’avvio di procedimenti penali, la necessità di imporre ex ante tali prescrizioni, tra l’altro già previste su altre apparecchiature (vd.omologazione S.I.C.V.E.-“TUTOR”). Perché alcune si ed altre no!?

Prima di addentrarmi ulteriormente in successive analisi voglio esprimermi sui profili di reato indicati nel capo A che riporto integralmente.
memoria1

memoria2


Sembra questo paragrafo ipotizzare l'associazione a delinquere la dove si scrive “in concorso tra loro”, un reato pur non evidenziato nei capi d'imputazione.

Voglio precisare che non ho mai avuto il piacere di conoscere di persona il Sindaco XXXXXXX, non ho mai avuto il piacere di parlargli per telefono e non ho mai con lui scambiato una e-mail.

Ho conosciuto il comandante XXXXXXX alla firma del contratto, nessun altro incontro personale ne prima ne dopo.

Al contratto con l’Unione dei Comuni “Verona est”, CI.TI.ESSE è arrivata solo dopo aver fatto rilevare l'inadempienza, rispetto alle clausole previste nel Bando Europeo di assegnazione, della ditta che si era in primis aggiudicata l'appalto.

Altro che associazione!

Tra l'altro sono rilevabili almeno due momenti di contrasto:

   1.      CI.TI.ESSE nel maggio 2007, quindi in epoca non “sospetta”,(quando ancora non era avviato alcun procedimento, e nemmeno era stato fornito alcun parere ministeriale di indirizzo o prescrizione o interpretazione) scrive a tutti i Comuni quindi anche all’Unione dei Comuni “Verona est”, proponendo una novazione contrattuale prevedendo un canone mensile fisso che prescindesse quindi dal numero di sanzioni accertate/incassate, in linea con una sensibilità emergente della pubblica opinione. Da parte di alcune P.A. risposte dilatorie, dal parte di altre rescissione unilaterale del contratto, da altre ancora, come nel caso del Consorzio Verona Est, nessun riscontro concreto.

   2.      Nel confronti dell’Unione dei Comuni “Verona est”, all’inizio del 2007, CI.TI.ESSE s.r.l. si era inoltre lamentata per una modifica del tempo del giallo aumentato da parte dell’Ente, senza nemmeno l'invio di alcuna comunicazione a CI.TI.ESSE. Il Comandante XXXXXX asseriva di non essere a suo volta stato informato della suddetta variazione ed affermava che la modifica era stata disposta dal Presidente dell’Unione dei Comuni “Verona est”, in concomitanza del S. Natale 2006.

Del radar ho appreso invece solo dagli atti della Procura, così ho poi appreso che l'introduzione è avvenuta nonostante la nota negativa del comandante XXXXXX che correttamente evidenziava aspetti critici. Naturalmente anche del parere negativo del comandante XXXXXX, ero al tempo all'oscuro.

Nessuna comunicazione è mai pervenuta a CI.TI.ESSE riguardo l'attivazione del dispositivo radar, quale rallentatore di velocità abbinato al dispositivo T-RED.

Qualcuno ha ipotizzato un profilo collusivo-corruttivo perché bandi emessi dai comuni, a volte focalizzavano specifiche che solo il T-RED aveva.

In realtà le specifiche attengono alla potestà dell'ente, alla sua capacità attiene utilizzare o meno il “copia-incolla” di una o altro documento, piuttosto che non allestire completamente in proprio la documentazione amministrativa necessaria.

A seguito dell'inserimento del radar, CI.TI.ESSE potrebbe aver beneficiato di introiti maggiori, un aumento però di impossibile quantificazione, tuttavia l'art. 640 IIC c.p. punisce l'autore degli artifici e raggiri e non chi ne beneficia, tanto più a sua insaputa, tanto più se in conseguenza di automatico trascinamento al beneficio principale, beneficio principale che costituisce ragionevole movente all'ipotesi di truffa.

Come già detto più volte alla determinazione del tempo di giallo CI.TI.ESSE è totalmente estranea, questa scelta è nella potestà delle amministrazioni che hanno agito sulla base delle indicazioni del Ministero che faceva riferimento a degli studi pre normativi del CNR risultati probabilmente fuorvianti. (vd. allegato 2 “Ctu di Novara”)

Quello del tempo di giallo è il tema cruciale, proprio anche come conseguenza dall'aumento del tempo di giallo operato dall’Unione dei Comuni “Verona Est”, ho maturato consapevolezza che tale parametro era decisivo, di questo ho dato conto in momento non sospetto, prima della conoscenza di ogni provvedimento dell'autorità giudiziaria.

In un'intervista rilasciata alle Iene, trasmissione satirica di Italia Uno, già nell'estate del 2007 ho rivelato quanto allora percepito. Una forte diminuzione delle sanzioni connessa all'aumento del tempo di giallo, di contro uno speculare aumento esponenziale delle sanzioni al diminuire di tale tempo.

Mi sono successivamente convinto, ed ancora lo sono di essere stato anche strumento di interessi maggiori.

Ciò premesso sono comunque certo che:

Non esiste documentazione anche solo indiziaria che evidenzi in capo al sottoscritto, comunanza di intenti, partecipazione diretta, nella predisposizione e adozione di artifici o raggiri per trarre qualcuno in inganno al fine di realizzare ingiusto profitto ....... non importa a chi.

Ed anche:

Non esiste in capo al sottoscritto anche il più piccolo indizio che io mi si sia adoperato in artifici e raggiri, anche in maniera disgiunta dagli altri imputati per trarre qualcuno in inganno al fine di realizzare ingiusto profitto .....non importa a chi.

Precisato che con.... artifici e raggiri si intende un atto specifico, eccezione alla normale procedura, con scostamenti significativi dagli standard comunemente utilizzati.

Standard che derivano da applicazione rigorosa delle prescrizioni di omologazione allora percepite come fonte inequivoca di legittimità, legittimità su cui a seguito dei provvedimenti cautelari ho cominciato a nutrire forti dubbi.



Va precisato che CI.TI.ESSE è attiva sul mercato della fornitura di apparecchiature e servizi alla pubblica amministrazione da più di trent’anni, io sono diventato amministratore della società dopo che mio padre me l'ha ceduta.

Nel tempo la società ha accumulato un patrimonio di serietà riconosciuta, fornisce infatti pareri ed interpretazioni ed altre informazioni di appoggio alle varie amministrazioni che avanzano richiesta, stabilendo di fatto un ponte di collegamento tra esperienze precedenti consolidate in alcune amministrazioni, ed esperienze in via di formazione in altre.

Questa attività di supporto si è concretizzata ad esempio nella trasmissione di fac-simili di contratti, di determinazioni, di relazioni, di controdeduzioni ad opposizioni, di capitolati tecnici e di bandi di assegnazione, di richieste di autorizzazione all’installazione all’ente proprietario della strada, cioè per fornire una traccia di primo orientamento sullo stato dell'arte a volte indispensabile per gli addetti ai lavori a causa del poco tempo a loro disposizione e/o delle loro scarse conoscenze specifiche.

Il background di stima e fiducia, maturato in lunghi anni di collaborazione, ha certamente creato un rapporto da cui sia CI.TI.ESSE che amministrazione comunale traggono beneficio, una situazione ora interpretata in ipotesi di favoritismo, o addirittura di collusione, senza peraltro saper indicare quali utilità sostenessero un rapporto ipoteticamente corruttivo o collusivo.

Informazioni e supporti forniti alle amministrazioni, erano certamente non ostativi dell'interesse di CI.TI.ESSE, del resto solo uno sciocco può supporre che una ditta si attivi a promuovere prodotti ed attività della concorrenza.

Scelte e decisioni rimangono comunque nella potestà e responsabilità della pubblica amministrazione, in capo a questa organizzare suggerimenti provenienti da fonti diverse per dotarsi di autonomo bagaglio decisionale.

Suggerimenti di provenienza CI.TI.ESSE o provenienti da altri soggetti, esitati in decisioni unidirezionali senza consultare altre fonti, potrebbero forse essere da stigmatizzare, ma trascinano al massimo unicamente un profilo di negligenza del soggetto deliberante che è comunque sempre libero di decidere autonomamente quale tipologia di prodotto/servizio richiedere specificandone liberamente le caratteristiche.

Nessuna interferenza quindi di carattere personale o peggio collusivo, ne potrebbe essere diversamente. La dimensione di CI.TI.ESSE, il numero dei suoi addetti commerciali, la frammentazione della clientela, la suddivisione del fatturato su una molteplicità di soggetti praticamente equivalenti, è ostativo a rapporti personali e prevede al contrario procedure standardizzate preventivamente definite e sistematiche adottate di default in ogni rapporto, così come avvenuto.

Né si può dire che le proposte e circolari che CI.TI.ESSE indirizzava spesso ai vari enti sortissero sempre una adesione compiacente e diffusa, vero semmai il contrario, indicazioni anche su profili di opportunità economica,(anche contro gli interessi di CI.TI.ESSE), di legittimità e di trasparenza, come quelle fornite a tutti i clienti con contratti a foto/percentuale nel maggio del 2007, riscontravano il più delle volte una mancanza di risposta, o quanto meno una risposta tardiva e quasi mai concludente.

La procura di Verona ha sequestrato corrispondenza, analizzato e-mail, certo non è riuscita a trovare prova inequivoca o anche solo prova indiziaria di comportamenti collusivi per il semplice motivo che mai ci sono stati. Al contrario nella documentazione raccolta esiste una molteplicità di lettere anche reiterate, che evidenziano una diligenza non dovuta da parte di CI.TI.ESSE ed invece risposte non certo diligenti, ovvero protratti silenzi da parte delle amministrazioni, a testimonianza di un rapporto spesso conflittuale, certamente non assertivo, ovviamente incompatibile ad ogni ipotesi collusiva, quindi tanto meno associativa.

Su questa documentazione la Procura doveva argomentare, visto che non solo deve trovare elementi a carico, ma deve cercare anche elementi a discarico.

Si accerti pertanto che:

Non esistono riscontri documentali di corrispondenza di qualsiasi genere che inducano ad ipotizzare collusione;

esiste al contrario, come si evince da e-mail e fax un quadro di scarsa cooperazione della P.A. alle proposte di CI.TI.ESSE, cioè un quadro incompatibile ad ogni ipotesi collusiva.



*****

L'esposizione precedente finalizzata a precisare elementi difensivi, rappresenta la doglianza per accuse ed addebiti che ingiustamente mi sono rivolti.

Chiedo peraltro che la mia posizione arrivi a giudizio, certo che verrà riconosciuta la mia assoluta e completa buona fede e la correttezza dell'operato. Imperativo che ogni dubbio sia fugato.

Non mi rincuorano le archiviazioni sino ad ora ottenute da parte di altri Tribunali, semmai mi lasciano con l’amaro in bocca le motivazioni ormai più volte ribadite dagli organi giudiziari circa responsabilità altrui però poi non perseguite.

Preso atto del contenuto della sentenza di appello del Tribunale di Verona che respinge il ricorso proposto dal Comune di Fiesole (FI), avverso al rigetto dell'istanza di dissequestro delle apparecchiature T-RED e visto soprattutto l'inciso della Procura circa l’istanza di dissequestro formulata dal Comune di Spello (PG), che recita:

“Ritenuto che le argomentazioni esposte in detto parere, che non può essere ritenuto vincolante dalla Autorità Giudiziaria anche in considerazione della circostanza che ove la commissione avesse diversamente concluso avrebbe dovuto ammettere una propria grave negligenza...”


mi faccio coraggio e argomento.

Fin dalle prime ricognizioni la Procura identificava un presunto vulnus nelle procedure di omologazione, mancanza della scheda relè e questo dava impulso all'inchiesta ora sfociata nella contestuale identificazione di reati ed imputati.

Riconosco, alla luce delle argomentazioni addotte dalla Procura, che le eccezioni sulle procedure di omologazione cui io sono assolutamente estraneo, avanzate dalla stessa Procura appaiono, a mio modestissimo avviso, pertinenti.

Prendo di conseguenza atto che le dichiarazioni di conformità rilasciate ai Comuni potrebbero certificare qualità inesistenti.

Rilevo però che la Procura di Verona sbaglia quando stabilisce un nesso causale tra il mal funzionamento dei relè non omologati e la data riportata sui verbali. Si tratta di cose assolutamente separate.

Il mal funzionamento del relè è rilevante per stabilire una partizione del ciclo semaforico, rilevante per il conteggio del lasso di tempo che intercorre tra la chiusura del contatto del rosso sulla centralina semaforica e il momento di attraversamento della linea di arresto, irrilevante per data e ora dell'infrazione.

Certamente non esiste legame tra relè e date ed ore errate impressi sui fotogrammi, deficit che ho appreso possono essere frutto di errori del sistema operativo, per spegnimenti e riavvii estemporanei, ovvero a bug del sistema, esclusa ogni relazione a malfunzionamento dei relè. Tuttavia questa peculiarità, nota a chi si occupa di informatica, non ha stimolato nessuna prescrizione in fase di autorizzazione.

Prendo atto, dopo aver preso visione degli atti d’indagine della Procura di Verona, ma anche del contenuto della “Ctu di Novara” e dell'Archiviazione disposta dal Gip di Como, che esiste una responsabilità/corresponsabilità in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, relativamente alla procedura di omologazione delle apparecchiature T-RED. (vd. allegati 2-3)

Chiedo pertanto che dette responsabilità vengano individuate con maggiore chiarezza ed eventualmente perseguite qualora si ritenga riconducano a responsabilità penalmente rilevanti.

Chiedo anche che, ove queste gravi negligenze siano accertate, sia valutato il profilo di legittimità delle pronunce di Ministero e C.S.L.P. a conclusione della procedura amministrativa di verifica interna, sulla omologazione del T-RED, da essi stessi adottata.


Pronunce espresse dalle stesse persone, nello stesso ruolo istituzionale, di quelle che hanno operato al tempo su quella omologazione che costituirà poi l'origine delle mie disgrazie.



    *      Allegato 1 “Rapporti Sda Express Currier”

    *      Allegato 2 “Ctu di Novara”

    *      Allegato 3 “Archiviazione Gip di Como”

    *      Allegato 4 “TRED-PROFILO DI NULLITA' E FALSITA' DEI VERBALI”



Rovellasca, lì 09 settembre 2010

Con osservanza Raoul Cairoli