Come è cambiata la norma
Articolo 6
Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati.
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione,
di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle
direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la
circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il
prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario,
da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può vietare la
circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le
condizioni ed eventuali deroghe.
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico
di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo
e di spazio.
3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della
regione militare territoriale.
4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione
di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per
urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze
di carattere tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per
ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione
alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con
guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta
dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi
antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su
ghiaccio;
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere
tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di
quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S.
competente per territorio;
b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e) per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.
6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada
sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. In caso di
urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva
comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.
7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la
competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è
riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per
territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di
ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti ove