Come è cambiata la norma
Articolo 6
Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati.
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione,
di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle
direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la
circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il
prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario,
da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può vietare la
circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le
condizioni ed eventuali deroghe.
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico
di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo
e di spazio.
3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della
regione militare territoriale.
4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione
di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per
urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze
di carattere tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per
ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione
alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con
guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta
dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi
antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su
ghiaccio;
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere
tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di
quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S.
competente per territorio;
b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e) per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.
6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada
sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. In caso di
urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva
comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.
7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la
competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è
riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per
territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di
ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti ove
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le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene
esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti
gli enti e le società interessati.
8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e
4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate
necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.
9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente disponga
diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all'art. 2, comma
2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla
base della classificazione di cui all'articolo 2, comma 2. In caso di controversia decide,
con proprio decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La precedenza deve
essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente proprietario
della strada che ha la precedenza.
10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la sicurezza del
traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi
prima di immettersi sulla strada a precedenza.
11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente,
l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi,
gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo
non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati
a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 155,00 a € 624,00. Se la violazione è commessa dal conducente di un
veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una
somma da € 389,00 a € 1.559,00. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un
periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del
veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 23,00 a € 92,00.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a €
311,00. Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una
somma da € 38,00 a € 155,00; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore,
la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore
per il quale si protrae la violazione.
15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di
non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve,
quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla
circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare
la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta
la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni
come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente è da due a sei mesi.
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LE NUOVE REGOLE
Il potere di ordinanza di cui all’articolo 5/3° CDS prevede ora che il
l’ente proprietario della strada possa prescrivere non solo di montare i
sistemi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio ma
anche che questi vengano allocati a bordo dei veicoli.
COSA E’ CAMBIATO
Viene ampliato il potere di ordinanza in capo all’ente proprietario della
strada il quale può disporre nei confronti degli utenti di portare a bordo
dei veicoli i mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve.
NOTE OPERATIVE
Con l’imposizione di un simile obbligo da parte dell’ente proprietario
della strada, ipotizzabile ad esempio in tratte autostradali montane per
un periodo determinato di tempo e supportato da idonea segnaletica,
le cd. Operazioni di filtraggio finalizzate ad interdire il proseguimento
della marcia a quei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, sarà
accompagnato da autonoma ipotesi sanzionatoria ex art. 6 lett. c 2
lett. e / 13 CDS
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Come è cambiata la norma
Articolo 7
Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e
motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio
artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il
Ministro dell'ambiente ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una
determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e,
quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai
conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di
cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al
servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del
contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai
capilinea;
e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle
quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere
mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del
veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico
di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle
autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto,
al fine di favorire la mobilità urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia
diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i
provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e
quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza
dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il
parere dell'ente proprietario della strada.
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4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di
sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove
siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o
permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi
subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o
limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali
condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli
esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni,
nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del
contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i
criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della
sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata
e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del
traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari
della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi
in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme
eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo
dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di
durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su
altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area
destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di
controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a
norma dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle
definite «A» dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre
zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate
e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni
particolari di traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree
pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla
sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio
ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà
essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione
della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare
altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di
traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare
l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico
limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno
dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni
che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del
pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
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10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare
rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a
quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con
ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli
residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste
dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e
dal sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della
circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 78,00 a € 311,00.
13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della
lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle
emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a
euro 624,00 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente
articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 38,00 a € 155,00. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie
riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico
limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€ 74,00 a € 299,00
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro
ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di
ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o
regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da €
23,00 a € 92,00 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si
protrae la violazione.
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente,
anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare
abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 709,00 a € 2.850,00.
Se nell’attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni
caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
LE NUOVE REGOLE
Sono state introdotte misure di contrasto all’inquinamento prodotto
dalla circolazione dei veicoli. In particolare, chi non rispetta i vari
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provvedimenti di blocco della circolazione nei centri abitati, in
seguito all’emissione di un’ordinanza del sindaco, circolando con
mezzi appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a
categorie inferiori a quelle prescritte dal divieto, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
155,00 a euro 624,00.
È prevista un’ipotesi di recidiva: nel caso di reiterazione della
violazione nel biennio, oltre alla sanzione pecuniaria, si applica
anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da 15 giorni a 30 giorni.
COSA È CAMBIATO
Si tratta di un’innovazione nel panorama normativo del nostro
codice, non c’era mai stata finora una previsione espressa di
sanzione, se non ricorrendo alla contestazione dell’inosservanza
della segnaletica verticale, posta all’ingresso delle vie di accesso
dei comuni interessati, per ciascun tipo di veicolo interessato dal
divieto.
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Come è cambiata la norma
Articolo 9
Competizioni sportive su strada.
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli
o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal
comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con
animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per
le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni.
Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni
nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di
pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla
regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni
per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle
quali le gare sono subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori
almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del
sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse
previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono
richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la
formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno,
qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi
limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i
promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno
precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni
di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità
imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia
organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di
competenza.
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma
di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data
fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme
tecnicosportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del
percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente
proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno,
delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi
sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando,
anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia
ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle
strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al
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traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano
consentite velocità superiori ai detti limiti.
4-bis. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 193, i veicoli che
partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente
articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all’interno del
percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli
stessi, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 78.
5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non
prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al
comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla
osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione.
L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di
effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo
richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì
subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione
per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la
responsabilità dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque
causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti
dalla normativa vigente.
6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel
provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere
imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1,
ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone
munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo
adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio,
della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le
modalità ed imponendo le relative prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone
autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e
le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità
di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non
a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di
comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere
effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica
con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della predisposizione del
programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le
eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di
inconvenienti o incidenti.
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7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-
altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la
chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subor-dinata, ove
necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della
circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1.
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione
sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
155,00 a € 624,00, se si tratta di compe-tizione sportiva atletica, ciclistica o con
animali, ovvero di una somma da € 779,00 a € 3.119,00, se si tratta di
competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa
dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.
8-bis (abrogato)
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente
articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla
relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 78,00 a € 311,00, se si tratta di competizione sportiva atletica,
ciclistica o con animali, ovvero di una somma da € 155,00 a € 624,00, se si tratta
di competizione sportiva con veicoli a motore.
LE NUOVE REGOLE
È stata introdotta una deroga al divieto di circolazione per i veicoli
che partecipano alle competizioni motoristiche su strada e sui quali
siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive o
funzionali
Rimane, comunque, fermo il rispetto dell’obbligo dell’assicurazione
per la responsabilità civile contro terzi.
COSA È CAMBIATO
Novità assoluta nella normativa codicistica.
PROBLEMATICHE OPERATIVE
Occorre solo verificare che i veicoli in questione circolino
effettivamente nell’ambito del percorso autorizzato, che può anche
essere aperto alla circolazione degli altri utenti e, soprattutto, per il
tempo strettamente necessario.
La deroga all’articolo 78 del codice della strada non comprende
l’efficienza dei dispositivi di equipaggiamento, prevista dall’art. 79,
ma soltanto le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali,
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ovvero ai dispositivi di equipaggiamento che, comunque, devono
risultare efficienti, anche se diversi da quelli prescritti.
Come è cambiata la norma
Art. 10
Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità
1. È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marca superi, per
specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61
e 62.
2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni,
determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma
sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose
indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per
dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa
stabiliti dall'art. 62;
b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di
blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature
industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi,
seguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli
stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei
unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta
dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui
all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato,
con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile
del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza
dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli
elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per
l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la
predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se
autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a
86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di
veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo
caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.
2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle attività ivi
previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili,
l'autorizzazione alla circolazione è concessa dall'ente proprietario previo
pagamento di un indennizzo forfettario pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi
rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le
combinazioni a sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di
possesso e per la stessa durata. L'autorizzazione per la percorrenza di strade di
tipo «A» è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle
società autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono
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assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto
dall'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di
cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 34,
aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo.
3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato
con veicoli:
a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di
più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10,
hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza
propria di ciascuna categoria di veicoli;
c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga
anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari
attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati
esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61;
e) isolati o costituenti autotreni, ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di
tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili
di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite
rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62;
f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i
limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi;
g-bis)che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;
g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di
macchine agricole.
4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali
la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62,
può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare
la sicurezza del trasporto.
5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano
ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per
necessità inerenti l'attività aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà
avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.
6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla
circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade,
strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto
stabilito al comma 2, lettera b). Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorché per effetto del carico, non
eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i
limiti stabiliti dall'articolo 61; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore,
oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto
posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi
che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi
le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4);
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b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter), quando non
eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite
dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a condizione che chi esegue il
trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti
di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4;
b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico, non
eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento
i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti
stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel
percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.
7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che
eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad
autorizzazione alla circolazione a condizione che:
a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti
dimensionali dell'art. 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226
risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4
dello stesso art. 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non
esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai
prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34. Qualora
non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi
devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti
eccezionali
8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché
l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:
a) veicoli a motore isolati: 1. due assi: 20 t; 2. tre assi: 33 t; 3. quattro o più assi,
con due assi anteriori direzionali: 40 t;
b) complessi di veicoli: 1. quattro assi: 44 t; 2. cinque o più assi: 56 t; 3. cinque o
più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.
9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati
periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel
provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi
prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi
stabiliti dal regolamento. Qualora il transito del veicolo eccezionale o del
trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della
strada con l’approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve
richiedere l’intervento degli organi di polizia stradale competenti per
territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il
personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o
ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni,
secondo le modalità stabilite nel regolamento.
10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la
conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la
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sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi
della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura
della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e
al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione,
deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente
proprietario della strada, con le modalità previste dal comma 17. L'autorizzazione
è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali
accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente
necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento
necessarie. Ai limiti dimensionali stabiliti dall'autorizzazione non concorrono le
eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico.
11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di
cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli
articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di
ingombro prevista dal regolamento.
12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa
autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di
massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli
rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e
sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.
13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui
semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente
anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni
stabilite dall'art. 61.
14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze
funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono
compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i
sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo
autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'art. 61
dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove
ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella
disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.
15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque
vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di
circolazione prevista dall'art. 93.
16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei
veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi
d'opera.
17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni
per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze,
l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i
criteri per l’imposizione della scorta tecnica. Nelle autorizzazioni periodiche
rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero
dall'obbligo della scorta.
18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una
sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione relativamente ai percorsi
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prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla
consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali,
all'obbligo di scorta tecnica, nonché superando anche uno solo dei limiti
massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima, esegua
uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei
veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 715,00 a € 2.886,00.
19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità, ovvero
circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite
nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 144,00 a € 576,00. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque
esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un
veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle
indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorché maggiori delle
tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico
autorizzato.
20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38,00 a
€ 155,00. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione;
questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.
21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle
previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), salvo che ciò sia espressamente
consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed
autorizzazioni al trasporto di cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 389,00 a € 1.559,00, e alla sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a
sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la
violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale del Dipartimento per i
trasporti terrestri che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza
violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla
carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.
22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 389,00 a € 1.559,00.
23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si
applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente, quando si tratta di
trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative a
violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente del
veicolo.
24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e 22
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta giorni, nonché la
sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo
le norme di cui al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18,
ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo
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62, ovvero dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale,
non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno
carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall'articolo 62,
comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel
superamento dei limiti di sagoma previsti dall'articolo 61, ovvero dei limiti indicati
nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di
sanzioni se le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il 2 per cento,
tranne nel caso in cui il superamento delle dimensioni comporti la prescrizione
dell'obbligo della scorta.
25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente accertatore intima
al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito
dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele
stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato
dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo;
durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a
carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di
contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si
applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da
uno a tre mesi.
25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire il
viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo
ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L'agente accertatore
procede al ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le
cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico;
del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante
la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane del conducente.
I documenti sono restituiti all'avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati
sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa.
25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le
prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 307,00 a € 1.227,00.
Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due
volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del titolo VI.
25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data facoltà di
applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di cui al
comma 6.
26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole
eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali.
LE NUOVE REGOLE
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in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di
eccezionalità, è stato soppresso il servizio di scorta da parte della
Polizia Stradale, disponendone l’effettuazione esclusivamente
mediante un servizio di scorta tecnica ad opera di imprese private con i
propri soggetti abilitati ai sensi del D.M. 18 luglio 1997 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Qualora, però, il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in
condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con
il conseguente approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica
ha l’obbligo di richiedere l’intervento degli organi di polizia stradale
competenti per territorio, che se le circostanze lo consentono potranno
autorizzare il personale della scorta tecnica:
a coadiuvare il personale di polizia;
ad eseguire direttamente, in luogo di tale personale, le
necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel
regolamento di esecuzione.
COSA È CAMBIATO
La precedente formulazione prevedeva, tra le possibili prescrizioni, l'imposizione
dell' obbligo di scorta della Polizia Stradale ovvero della «scorta tecnica».
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Come è cambiata la norma
Articolo 15
Atti vietati
1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad
esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e
le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni
altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di
raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle
norme previste sulla conduzione degli animali;
f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare
comunque la strada e le sue pertinenze;
f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai
veicoli in sosta o in movimento;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli
provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o
cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38,00 a €
155,00.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 23,00 a
€ 92,00.
3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 400,00.
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 e 3-bis consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del
ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI .
LE NUOVE REGOLE
Formulazione quasi identica al contenuto dell’art. 34 bis in tema di
«decoro delle strade», introdotto recentemente, che, peraltro, è
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stato abrogato, e la nuova previsione è stata trasfusa nell’art. 15,
sotto la rubrica «Atti vietati», forse nella sua più naturale
collocazione sistematica.
COSA È CAMBIATO
La sanzione amministrativa è stata adeguata e che ora prevede il
pagamento di una somma compresa tra euro 100,00 ed euro
400,00.
L’innovazione molto importante consiste, inoltre, nell’inserimento
della fattispecie nel novero dei fatti per i quali è prevista anche la
sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, per l’autore della
violazione stessa, del ripristino dei luoghi a proprie spese.
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Come è cambiata la norma
Articolo 23
Pubblicità sulle strade e sui veicoli
1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli,
manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici,
sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni,
forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la
segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne
la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o
distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della
circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o,
comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì,
vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le
pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico
delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa
dalla prescritta segnaletica.
2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È
consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle
condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di
abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli
altri veicoli.
3. (Soppresso)
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista
di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario
della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la
competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente
proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili
da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al
preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti
lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle
disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle
Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche,
l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle
stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati,
nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di
concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il
posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle
esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
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7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari
internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi
accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di
parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile
dalle stesse. Sono consentiti segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti
purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le
insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e
altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed
entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall’ente
proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di
cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del
territorio indicanti siti d’interesse turistico e culturale e cartelli indicanti
servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono
altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le
disposizioni del periodo precedente.
8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che
abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di
comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è
consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri
abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate
ore od a particolari periodi dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto
dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire agli enti proprietari
delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di
quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il
controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
389,00 a € 1.559,00.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 155,00 a € 624,00.
13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il
rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine
l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale
di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello
stesso al competente ente proprietario della strada.
13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi
pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto
dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il
proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il
mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di
comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede
ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i
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relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del
proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale
di cui all’articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è
collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al
presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 4.351,00 a € 17.405,00; nel caso in cui non sia
possibile individuare l’autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa
è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione
13-ter. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio
e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le
regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico
ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi
pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi
dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico
ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-
bis.
13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di
altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel
patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione
lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in
quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente
proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario.
Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese
sostenute al prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale
ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
13-quater.1. In ogni caso, l’ente proprietario può liberamente disporre dei
mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che
sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l’autore della violazione,
il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la
restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di
rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione
della rimozione, nell’ipotesi prevista dal comma 13-quater.
13-quinquies. (Abrogato)
LE NUOVE REGOLE
La novella introduce la possibilità di installare lungo ed in vista
degli itinerari internazionali, delle autostrade, delle strade
extraurbane principali e relativi accessi, in deroga al divieto
assoluto di pubblicità, segnali indicanti servizi o indicazioni agli
utenti, purché autorizzati dall’ente proprietario della strada il
quale, inoltre, entro i limiti indicati in un emanando decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, può autorizzare cartelli
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di valorizzazione e di promozione del territorio indicanti siti
d’interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico
interesse, da individuare anch’essi con decreto.
Gli organi di Polizia Stradale sono autorizzati ad accedere sul fondo
privato ove è installato il mezzo pubblicitario, al fine di consentirne
la rimozione ad opera dell’ente proprietario o concessionario.
L’ente proprietario ha facoltà di disporre delle opere pubblicitarie
rimosse, una volta spirato il termine di sessanta giorni senza che i
soggetti coinvolti (autore della violazione, proprietario o possessore
del suolo) ne abbiano chiesto la restituzione. Il termine decorre, a
seconda della situazione di fatto, dalla diffida oppure dal momento
della effettiva rimozione.
In attesa di una generale revisione ed aggiornamento degli itinerari
internazionali, viene stabilito che i divieti e le prescrizioni dettati dal
7° comma dell’art. 23 del codice, in materia di tipologia ed
ubicazione della cartellonistica pubblicitaria, siano limitati alle due
categorie di strade classificate come «autostrade» e «strade
extraurbane principali» (tipo A e B); per le «strade extraurbane
secondarie» (tipo C), la normativa indicata avrà vigore solamente
nel caso in cui si verifichi, volta per volta, la sussistenza di
comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione
stradale, elementi questi da individuare tramite un futuro decreto
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Per ciò che concerne i veicoli, la novella normativa prevede la
imminente modifica del regolamento del codice nella parte in cui
estende la pubblicità non luminosa per conto terzi, seppur nel
rispetto di determinati limiti e condizioni, anche ai veicoli
appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri e alle
associazioni sportive dilettantistiche; per quanto riguarda la
pubblicità a mezzo di altri veicoli a ciò predisposti, la stessa sarà
limitata alla sosta, nell’ambito dei centri abitati, esclusivamente nei
luoghi autorizzati dal comune, con la previsione di controlli periodici
circa l’assolvimento degli oneri tributari.
COSA È CAMBIATO
La nozione di «segnale» prende il posto del termine «cartello» per
indicare i servizi o le indicazioni agli utenti, richiamando così
espressamente la terminologia propria del codice della strada (art.
39) e del relativo regolamento. Previa autorizzazione dell’ente
proprietario della strada ed alla stregua delle condizioni indicate
nell’emanando decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, si concede il via libera a tutte quelle indicazioni, cartelli, e
segnalazioni relative al territorio che si sta attraversando, per
indicare la strada da percorrere per raggiungere un determinato sito
pg_0025
di interesse culturale e/o paesaggistico. Anche i servizi di pubblico
interesse riceveranno una compiuta disciplina con il menzionato
decreto.
Poiché a seguito dell’entrata in vigore delle precedenti modifiche
apportate all’art. 23 del C.d.S. (ex Legge 472/99) sono sorte non
poche difficoltà di attuazione delle rinnovate procedure di rimozione
delle installazioni abusive in autostrada o in vista di essa, si ritiene
che l’attuale modifica normativa superi qualsiasi ostacolo alla
tempestiva eliminazione dei mezzi pubblicitari da parte del
proprietario o concessionario della strada, consentendo agli organi
di polizia stradale di cui all’art.12 C.d.S. di accedere nel fondo
privato al fine di rimuovere il mezzo pubblicitario.
PROBLEMATICHE OPERATIVE
Si ritiene che la facoltà di accesso consentita agli organi di polizia
stradale, necessaria alla rimozione operata dall’ente proprietario,
debba essere documentata opportunamente attraverso la
verbalizzazione propria degli atti di accertamento amministrativo
previsti dalla L. 689/81.
pg_0026
Come è cambiata la norma
Articolo 24
Pertinenze delle strade.
1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente
al servizio o all'arredo funzionale di essa.
2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del
regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.
3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della
strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.
4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il
rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati
per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della
strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti.
Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel
regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la
circolazione o limitino la visibilità.
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da
fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi
dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione
a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento.
5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla
congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle
strade di tipo A) sono previste dai progetti dell’ente proprietario ovvero, se
individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto
delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di
carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di
servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell’articolo 11 della legge 23
dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d’intesa con le regioni,
esclusivamente per i profili di competenza regionale.
6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto il
rilascio dello specifico provvedimento dell'autorità pubblica previsto dalle vigenti
disposizioni di legge e indicato nell'art. 26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito
in tale provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 779,00 a € 3.119,00.
7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389,00
a € 1.559,00.
pg_0027
8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria
della rimozione dell'impianto e delle opere realizzate abusivamente, a carico
dell'autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione dell'attività esercitata fino
all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal pagamento della somma
indicata nel comma 7.
LE NUOVE REGOLE
Le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A (autostrade),
quindi aree di servizio, aree di parcheggio e qualsiasi altro area o
fabbricato destinato in modo permanente ed esclusivo al servizio
della strada e dei suoi utenti, per esigenze di sicurezza della
circolazione, sono previste dai progetti dell’ente proprietario,
ovvero, come nel caso delle autostrade, del concessionario e
approvate dal concedente, nel rispetto delle norme in materia di
affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti delle
attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali e
d’intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di pertinenza.
Articolo 34-bis
Decoro delle strade
(ABROGATO)
pg_0028
Come è cambiata la norma
Articolo 38
Segnaletica stradale
1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
a) segnali verticali;
b) segnali orizzontali;
c) segnali luminosi;
d) segnali ed attrezzature complementari.
2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della
segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione. Le
prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo
di cui all'art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali e
orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali verticali
prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le
segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43.
3. È ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre
prescrizioni in caso di emergenza, urgenza e necessità, ivi comprese le
attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto
della piattaforma stradale in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli
utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali
segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione.
4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la segnaletica
stradale fuori dai centri abitati, si applica anche nei centri abitati alle strade sulle
quali sia fissato un limite massimo di velocità pari o superiore a 70 km/h.
5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i
dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il significato, i tipi,
le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza,
illuminazione), le modalità di tracciamento, apposizione ed applicazione
(distanze ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorietà. Sono,
inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie
costituiscono esplicazione del significato anche ai fini del comportamento
dell'utente della strada. I segnali sono, comunque, collocati in modo da non
costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide.
6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformità sul
territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale vigente.
pg_0029
7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza
da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere
sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o
non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata.
8. È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello
stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento.
9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione dei complessi
segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni stradali.
10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le
strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all'uso pubblico.
Nelle aree private non aperte all'uso pubblico l'utilizzo e la posa in opera della
segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal
regolamento.
11. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso pubblico è
ammessa l'installazione di segnaletica stradale militare, con modalità particolari
di apposizione, le cui norme sono fissate dal regolamento. Gli enti proprietari
delle strade sono tenuti a consentire l'installazione provvisoria o permanente dei
segnali ritenuti necessari dall'autorità militare per la circolazione dei propri veicoli.
12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua sono
tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo che sia diversamente disposto
dalle presenti norme.
13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai
commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00.
14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli
obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che facciano uso improprio
delle segnaletiche previste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ingiunge
di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel termine di quindici
giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
ponendo a carico dell'ente proprietario della strada le spese relative, con
ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni del presente
articolo sono regolate dall'art. 146.
LE NUOVE REGOLE
È consentito far ricorso alla collocazione temporanea di segnali,
oltre che nei casi di urgenza e necessità, anche nelle situazioni di
emergenza.
Inoltre, vi sono comprese le attività di ispezioni delle reti e degli
impianti tecnologici posti al di sotto del piano viabile.
COSA È CAMBIATO
pg_0030
Sono state inasprite le sanzioni a carico delle imprese e dei
soggetti, diversi dagli enti proprietari della strada, che non
mantengono in perfetta efficienza la segnaletica stradale, che
omettono di reintegrarla o sostituirla allorquando risulti poco
leggibile, danneggiata e non rispondente più alle funzioni ed agli
obiettivi che con essa si intendevano raggiungere; infine, è prevista
l’irrogazione della sanzione amministrativa anche per la violazione
di alcune norme del regolamento di esecuzione del Codice della
Strada, sempre con riferimento alla segnaletica stradale.
La sanzione amministrativa, inizialmente prevista da euro 78 nel
minimo a euro 311,00 nel massimo, è stata innalzata notevolmente,
arrivando a contemplare una sanzione di euro 389,00 nel minimo e
di euro 1.559,00 nel massimo edittale.
pg_0031
Come è cambiata la norma
Articolo 41
Segnali luminosi
1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:
a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
b) segnali luminosi di indicazione;
b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in
transito;
c) lanterne semaforiche veicolari normali;
d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;
e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
f) lanterne semaforiche pedonali;
g) lanterne semaforiche per velocipedi;
h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;
l) lanterne semaforiche speciali;
m) segnali luminosi particolari.
2. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma circolare e di
colore:
a) rosso, con significato di arresto;
b) giallo, con significato di preavviso di arresto;
c) verde, con significato di via libera.
3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma di freccia colorata su
fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello
delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai veicoli che devono proseguire
nella direzione indicata dalla freccia.
4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico sono a
forma di barra bianca su fondo nero, orizzontale con significato di arresto,
verticale o inclinata a destra o sinistra con significato di via libera, rispettivamente
diritto, a destra o sinistra, e di un triangolo giallo su fondo nero, con significato di
preavviso di arresto.
5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di
segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne semaforiche
pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I colori sono:
a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare
l'attraversamento, né di impegnare la carreggiata;
pg_0032
b) giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento pedonale e consente
ai pedoni che si trovano all'interno dello attraversamento di sgombrarlo il più
rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano sul marciapiede di
impegnare la carreggiata;
c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni l'attraversamento della
carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce verde.
6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta
colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico
a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti
da una pista ciclabile.
7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono rossa a forma di
X, con significato di divieto di percorrere la corsia o di impegnare il varco
sottostante la luce, e verde a forma di freccia, con significato di consenso a
percorrere la corsia o ad impegnare il varco sottostante la luce.
8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente articolo sono soggetti
ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo
accertamento del grado di protezione e delle caratteristiche geometriche,
fotometriche, cromatiche e di idoneità indicati dal regolamento e da specifiche
normative.
9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono procedere
verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale; in
ogni caso i veicoli non possono impegnare l'area di intersezione se i conducenti
non hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione della luce
rossa; i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai
quali sia data contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta devono,
altresì, dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della
corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.
10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono
oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a meno che
vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non
possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi
devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza.
11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono
superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono
impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare
il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.
12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i veicoli di
trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci delle
lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono
proseguire nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre; di conseguenza, i
conducenti di detti veicoli devono attenersi alle stesse disposizioni di cui ai
commi 9, 10 e 11.
13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi
risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o il ciclista ha l'obbligo di
usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre
pg_0033
direzioni siano accese luci che consentano il passaggio ai veicoli che
interferiscono con la sua traiettoria di attraversamento.
14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, gialla o rossa a forma di
bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso comportamento dei veicoli nel caso di
lanterne semaforiche veicolari normali di cui rispettivamente ai commi 9, 10 e 11.
15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni
semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni.
16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne semaforiche per
corsie reversibili, i conducenti non possono percorrere la corsia o impegnare il
varco sottostanti alla luce rossa a forma di X; possono percorrere la corsia o
impegnare il varco sottostanti la luce verde a forma di freccia rivolta verso il
basso. È vietato ai veicoli di arrestarsi comunque dinnanzi alle luci delle lanterne
semaforiche per corsie reversibili anche quando venga data l'indicazione della X
rossa.
17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1, lettera i), i
veicoli possono procedere purché a moderata velocità e con particolare
prudenza, rispettando le norme di precedenza.
18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica veicolare di
qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni anomale, il conducente ha
l'obbligo di procedere a minima velocità e di usare particolare prudenza anche in
relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che
consentono il passaggio. Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette sono ripetute da
altre lanterne semaforiche efficienti egli deve tener conto di esse.
19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni, colori e simboli
dei segnali luminosi, nonché le modalità di impiego e il comportamento che
l'utente della strada deve tenere in rapporto alle varie situazioni segnalate.
LE NUOVE REGOLE
Trovano riconoscimento giuridico espresso, nell’ambito dei segnali
luminosi, i tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale
dei veicoli in transito, finora utilizzati molto frequentemente,
sebbene mai regolamentati con fonti legislative, su diverse
tipologie di arterie stradali quali deterrenti per indurre gli utenti della
strada a diminuire la velocità soprattutto in tratti caratterizzati da
lavori o soggetti a limiti di velocità particolarmente bassi.
pg_0034
Come è cambiata la norma
Articolo 46
Nozione di veicolo
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le
macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo.
Non rientrano nella definizione di veicolo:
a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non
superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici
secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da
motore.
LE NUOVE REGOLE
Non rientrano nella definizione di veicolo le macchine ad uso dei
bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti dettati dal
regolamento in ordine alle dimensioni, alla massa, alla potenza e
alla velocità, nonché le macchine per uso di invalidi, che rientrano
nella categoria degli ausili medici secondo le norme comunitarie,
anche se fornite di motore.
COSA È CAMBIATO
È stata effettuata una distinzione più netta tra le due categorie di
macchine «speciali», più formale che sostanziale;
Le predette macchine possono continuare a circolare sulle parti di
strada riservate ai pedoni, ma nel rispetto delle modalità e dei criteri
disposti dagli enti proprietari, sia nei centri abitati, che fuori di essi.
pg_0035
Come è cambiata la norma
Articolo 59
Veicoli con caratteristiche atipiche
1. Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano
fra quelli definiti nel presente capo.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con
proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla quale i veicoli atipici devono
essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;
b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con
criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.
LE NUOVE REGOLE
Nell’elenco dei veicoli considerati atipici rispetto quelli classificati dal
codice della strada viene eliminato ogni specifico riferimento ai veicoli
elettrici leggeri di città, i veicoli ibridi, multimodali, micro veicoli elettrici
o elettroveicoli leggeri.
COSA E’ CAMBIATO
Vengono considerati atipici tutti qui veicoli che per caratteristiche
costruttive o funzionali non rientrano nelle classificazioni di veicoli di
cui all’articolo 47 del CDS. Con l’attuale modifica viene eliminato ogni
specifico riferimento ai veicoli ibridi, leggeri di città ect.
pg_0036
Come è cambiata la norma
Articolo 62
Massa limite
1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto
disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita
dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non
può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli
a tre o più assi.
2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il
carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia
superiore a 8 daN/cm², la massa complessiva a pieno carico non può eccedere 6
t se ad un asse, con esclusione dell'unità posteriore dell'autosnodato, 22 t se a
due assi e 26 t se a tre o più assi.
3. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 104, per i veicoli a motore
isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di
impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm² e quando, se trattasi di
veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m,
la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t
se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi; 26 t e
32 t, rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a quattro o più assi quando
l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche
ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea
urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le
19 t.
4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa
complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di un
autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella di un
autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se a
quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato non
deve eccedere 12 t.
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6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve
superare 12 t se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza
assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può superare
16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m,
tale limite non può eccedere 20 t.
7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto
disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal
regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10.
7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto,
stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa
comunitaria in materia di tutela dell’ambiente, sicurezza stradale e
caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad
alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida si può applicare una
riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione
esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas
metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad
alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro
accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle
verifiche tecniche di omologazione derivanti dall’applicazione del presente
comma. In ogni caso la riduzione di massa a vuoto di cui al presente
comma non può superare il valore minimo tra il 10 per cento della massa
complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata. La riduzione si
applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico
della stabilità.
LE NUOVE REGOLE
Spetterà al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilire, con
proprio decreto da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore
della legge di riforma, nel rispetto dei parametri e dei vincoli imposti
dall’Unione Europea, criteri e modalità per i veicoli ad alimentazione
a metano, GPL, elettrica e ibrida per applicare una riduzione della
massa a vuoto pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva
o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole del
metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad
alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei
loro accessori. Dovranno, inoltre, essere definite anche le modifiche
alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione. In
ogni caso, la riduzione di massa a vuoto in ordine di marcia non
può superare il limite massimo del 10% della massa complessiva a
pieno carico del veicolo stesso, quando tale valore percentuale è
inferiore ad una tonnellata. Negli altri casi, non può superare una
tonnellata. La norma espressamente prevede che la riduzione di
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massa a vuoto si applichi soltanto nel caso il veicolo sia dotato del
dispositivo di controllo elettronico della stabilità.
COSA È CAMBIATO
L’introduzione del presente comma consente di poter valorizzare
l’impiego degli autoveicoli dotati di propulsore a basso impatto
ambientale espressamente richiamati dalla medesima norma,
consentendo di poter ovviare alle eccedenze di peso che
normalmente li caratterizzano e ne limitano la possibilità d’impiego,
come ad esempio nella riduzione del numero dei posti disponibili
all’origine per l’aumento della massa complessiva determinato
dall’installazione dei serbatoi aggiuntivi oppure delle batterie.
Come è cambiata la norma
Articolo 77
Controlli di conformità al tipo omologato
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi
momento, all'accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei
rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di
conformità. Ha facoltà, inoltre, di sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e
dei dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di
controllo risulti il mancato rispetto della conformità al tipo omologato.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri
interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi
di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare dell'omologazione.
3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato è
soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 779,00 a € 3.119,00.
3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio
nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la
prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell’articolo 75, comma 3-bis, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
155,00 a euro 624,00. E’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 779,00 a euro 3.119,00 chiunque commetta le violazioni di cui
al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta
ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma,
ancorché installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI.
4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
LE NUOVE REGOLE
pg_0039
Viene ora sanzionata anche l’importazione e commercializzazione di
singoli componenti di un veicolo non omologati, seppur in maniera più
lieve rispetto al comma 3° dell’articolo in argomento ( produzione o
commercializzazione di veicolo non conforme a modello omologato ).
E’ tuttavia mantenuta la sanzione pecuniaria di 779 €, al pari di quanto
previsto dal 3° comma, nel caso in cui l’importazione e la
commercializzazione di singoli componenti non omologati siano
attinenti al sistema frenante, alle cinture di sicurezza ed ai pneumatici;
E’ previsto l’istituto giuridico della confisca dei componenti non
omologati, ancorché installati sul veicolo, secondo le disposizioni del
capo I, sezione II, titolo VI.
COSA E’ CAMBIATO
La modifica determina l’applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie non solo nel caso in cui un veicolo venga posto in
commercio non conformemente al tipo omologato ma anche nel caso
in cui singole componenti non omologate vengano importate o
commercializzate;
NOTE OPERATIVE
Nell’ipotesi di sequestro di singole componenti non omologate
installate su di un veicolo in circolazione, l’agente accertatore procede
al sequestro amministrativo della componente ai sensi dell’articolo
213/1° del CDS. La concreta esecuzione del sequestro comporta
alcune problematiche operative che si rappresentano di seguito:
1.
Lo smontaggio del singolo componente richiede necessariamente
l’ausilio di soggetto professionalmente specializzato; si potrebbe
conferire a questo un incarico in forma scritta ai sensi dell’art. 13 c. 1
della legge 689/81
2.
Non potendo affidare al proprietario/conducente/trasgressore il
dispositivo oggetto di sequestro occorrerà attivare la figura del custode
giudiziale come previsto dal DPR 571/82 in esecuzione della l. 689/81.
3.
Al momento dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione, la Prefettura
competente per territorio imputerà al trasgressore le spese sostenute
per l’accertamento tecnico proprio in relazione al verbale di
conferimento di incarico dell’organo di polizia stradale.
pg_0040
Come è cambiata la norma
Articolo 79
Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in
condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da
contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche
funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i
veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la
frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della
rumorosità e delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive
comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche
costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non
funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui
all’articolo 80, comma 1 del presente codice e all’articolo 238 del regolamento non
funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
78,00 a € 311,00. La misura della sanzione è da € 1.088,00 a € 10.878,00 se il veicolo è
utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.
LE NUOVE REGOLE
Viene specificato quali sono gli elementi costituivi
dell’equipaggiamento del veicolo, aventi rilevanza ai fini della
sicurezza la cui inefficienza viene sanzionata a norma dell’articolo in
argomento.
pg_0041
Con il richiamo all’articolo 238 del regolamento di esecuzione del
CDS, l’elenco dei dispositivi soggetti a controllo e valutazione di
efficienza è più specifico ed esaustivo per espresso richiamo alle
componenti indicate nell’appendice IX del titolo III;
Con tale precisazione si è cercato di dissipare ogni dubbio riferito
all’individuazione della norma sanzionatoria da applicare in caso di
accertamento della circolazione di un veicolo alterato, inefficiente o
modificato (artt. 71,72,77,78,79);
COSA E’ CAMBIATO
L’operatore, oltre a sanzionare l’inefficienza dei dispositivi elencati
dall’articolo 72 del CDS, avrà modo conoscere con precisione quali
sono gli altri elementi o dispositivi richiamati dall’articolo 79 sottoposti
alla disciplina sanzionatoria di questo articolo.
pg_0042
Come è cambiata la norma
Articolo 80
Revisioni.
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i
tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie
di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le
condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non
producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto
stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali del
Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui
deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono
l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono
mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea
relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di
massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per
trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di
prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche
decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove
compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso
speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i
veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere
disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e
prova ai sensi dei commi 5 e 6.
5. Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi
di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di
sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento
la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo
dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e della tutela del territorio e della tutela del territorio e della
tutela del territorio.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito
gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza
per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti
per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri per la adozione del provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a
particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali del Dipartimento per i
trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a
motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero
con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate
pg_0043
con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad
imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e
motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in
prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o
accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro
delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della L. 5
febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in
concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa,
appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del
medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico
professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica
e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece,
il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali
precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della
concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le
modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al
comma.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri
effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche
a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici
sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art.
19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1º dicembre 1986, n. 870, da personale del
Dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed
inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche
della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico
delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate
dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro del
tesoro.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in
possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in
difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono
revocate.
12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal
Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle
inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi
del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite
con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono all'ufficio
provinciale competente del Dipartimento per i trasporti terrestri la carta di circolazione, la
certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo
eseguite e degli interventi prescritti
effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine
della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non
oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la
carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino
pg_0044
alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha
effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.
14. Ad esclusione dei casi previsti dall’articolo 176, comma 18, chiunque circola con
un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00. Tale sanzione è
raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze
previste dalle disposizioni vigenti. L’organo accertatore annota sul documento di
circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della
revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso
uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per
la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un
veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842,00 a euro
7.369,00. All’accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue
la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per
novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso
di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte
dei competenti uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri il mancato
rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 389,00 a € 1.559,00. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima
vengono accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti
terrestri revoca la concessione.
16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la
cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €389,00 a €1.559,00. Da
tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
LE NUOVE REGOLE
Nel caso di accertata circolazione di un veicolo non sottoposto a
revisione periodica non viene più applicata la sanzione accessoria del
ritiro della carta di circolazione ai sensi del Capo I, Sezione II, titolo VI:
Sarà cura dell’organo accertatore sospendere dalla circolazione il
veicolo non in regola con la revisione fino all’effettuazione della visita
di revisione annotandolo sul predetto documento.
COSA E’ CAMBIATO
La carta di circolazione del veicolo non in regola con la revisione, fuori
dal caso previsto dall’articolo 176/18° CDS, non viene più ritirata ma
verrà lasciata allo stesso trasgressore per consentirgli di effettuare la
visita di revisione più celermente;
pg_0045
L’agente accertatore dovrà sospendere dalla circolazione il veicolo
non in regola con la revisione apponendo sul documento di
circolazione la dicitura “il veicolo sospeso dalla circolazione fino
all’esito favorevole della visita di revisione";
Il veicolo potrà essere utilizzato soltanto il giorno previsto per recarsi
ad effettuare la visita di revisione;
La circolazione durante il periodo di sospensione comporta l’adozione
di una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.842 € ed il fermo
amministrativo del veicolo per 90 giorni. In caso di reiterazione della
violazione si applica il sequestro del veicolo per la successiva
confisca.
NOTE OPERATIVE
All’atto dell’accertamento della violazione, oltre ad applicare la
sanzione prevista dall’articolo 80/14° del CDS (€ 155) si procederà ad
annotare sulla carta di circolazione del veicolo la dicitura “"veicolo
sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione"
apponendo in calce l’indicazione riferita al comando di appartenenza,
la data e la firma dell’accertatore;
dovrà essere indicato sul verbale di contestazione che il veicolo potrà
essere utilizzato soltanto per r effettuare la prescritta revisione;
nel caso di accertata violazione in ambito autostradale continuano a
trovare applicazione le sanzioni previste dall’articolo 176/18° C.d.S.
La nuova procedura determinerà l’obbligo del proprietario del veicolo
di munirsi di idonea documentazione rilasciata dai Centri Autorizzati,
attestante la prenotazione alla visita di revisione al fine giustificare la
circolazione del veicolo.
pg_0046
come è cambiata la norma
Articolo 85
Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.
1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato
dalle leggi specifiche che regolano la materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente
per trasporto di persone:
a) i motocicli con o senza sidecar;
b) i tricicli;
c) i quadricicli;
d) le autovetture;
e) gli autobus;
f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di
persone;
g) i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza
comunale d'esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale
uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un’autovettura adibita al
servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore,
ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00 e, se si
tratta di autobus, da € 389,00 a € 1.559,00. La violazione medesima importa la
sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un
periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al
comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui
all’autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 77,00 a €3 05,00. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e
dell’autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
LE NUOVE REGOLE
La norma amplia il novero dei veicoli che possono essere adibiti ad
effettuare il servizio di noleggio con conducente per trasporto di
persone. Oltre alle autovetture, sono stati inseriti i motocicli (con o
pg_0047
senza sidecar), i tricicli, i quadricicli, confermati invece gli autobus,
autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di
persone, ed, infine, i veicoli a trazione animale.
COSA È CAMBIATO
L’introduzione dei veicoli a due o tre ruote rappresenta in assoluto
l’innovazione più importante e curiosa.
pg_0048
Come è cambiata la norma
Articolo 92
Estratto dei documenti di circolazione o di guida.
1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il
certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti
dall'art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per
esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a
fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del
documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di
sessanta giorni.
2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell’articolo 7,
comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni,
sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l’estratto di cui al
comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che
deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle
predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell’interessato,
entro i predetti trenta giorni, l’estratto di cui al comma 1 del presente
articolo ovvero il documento conseguente all’operazione cui si riferisce la
ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la
circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni.
3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 389,00 a € 1.559,00. Alla
contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca
dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni
altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00.
4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00.
LE NUOVE REGOLE
La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza automobilistica
sostituisce il documento o l’estratto del medesimo per un periodo
massimo di trenta giorni, decorrenti dalla data del rilascio. Il giorno
stesso l’operazione deve essere annotata sul registro giornale
tenuto dalla società di pratiche automobilistiche. Entro i trenta giorni
le predette imprese devono porre a disposizione dell’interessato il
documento originale o l’estratto dello stesso.
COSA È CAMBIATO
pg_0049
La presente ricevuta non è in alcun modo reiterabile, né rinnovabile
ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le
condizioni.
Spetterà al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un
decreto, definire le nuove caratteristiche della ricevuta in argomento
e le relative regole tecniche per il rilascio.
pg_0050
Come è cambiata la norma
Articolo 94
Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario
1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o
nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di
acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente
entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata
autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento
o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo
certificato di proprietà.
2. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall’acquirente entro il
termine di cui al comma 1, provvede all’emissione e al rilascio di una nuova
carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo
comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di
persona giuridica, l’ufficio di cui al periodo precedente procede
all’aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 653,00 a € 3.267,00.
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine
stabilito dai commi 1 e 3, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e
del certificato di proprietà è soggetto a una sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 327,00 a € 1.633,00.
4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, gli atti,
ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui
derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che
comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta
giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi
previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta
giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici al fine della annotazione sulla carta di circolazione, nonché della
registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226,
comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.
5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni
previste nei commi 4 e 4-bis ed è inviata all'ufficio della Direzione centrale della
MCTC, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente legge è possibile
entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni alle necessarie
regolarizzazioni.
7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e
relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti ai
pg_0051
pubblici registri automobilistici, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei
relativi diritti, è sufficiente dimostrare ai competenti uffici idonea documentazione
attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e di
conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono
all'annullamento delle procedure di riscossione coattive delle tasse, soprattasse
e accessori.
LE NUOVE REGOLE
L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti su richiesta avanzata
dall’acquirente entro sessanta giorni dal perfezionamento dell’atto
civilistico, provvede all’emissione e contestuale rilascio di una nuova
carta di circolazione.
Nel caso di trasferimento di residenza o di sede (persone giuridiche)
l’ufficio competente procederà al semplice aggiornamento della carta di
circolazione.
La norma crea una procedura autonoma per ciò che riguarda
quell’insieme di atti giuridici di natura diversa da quelli previsti dal comma
primo; si pensi alla morte del proprietario od al fallimento o cessazione di
una persona giuridica titolare dalla carta di circolazione. La procedura che
pone in capo all’avente causa l’onere di comunicare il mutamento
giuridico entro trenta giorni al Dipartimento per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi statistici è finalizzata alla mera registrazione nell’archivio di
cui agli artt. 225 c. 1 lett. b) e 226 c. 5, non avendo valenza di
registrazione e pubblicità.
COSA È CAMBIATO
La previsione innovativa del secondo comma determina sempre
l’emissione di una carta di circolazione all’atto in cui venga dichiarata e
mutata la proprietà di un autoveicolo, motoveicolo e rimorchio. Ciò perché
la carta di circolazione è abbinata alle targhe del veicolo le quali,
diventando personali, sono trattenute dal proprietario in caso di
trasferimento di proprietà per effetto dell’introduzione del comma 3 bis
nell’articolo 100 del CDS;
Il disposto del comma 4 bis comporta, per tutti gli atti diversi e non dotati
di efficacia ai fini della trascrizione di un trasferimento di proprietà, la
necessità di essere comunque oggetto di comunicazione al Dipartimento
per i trasporti terrestri il quale provvede ad annotarli sulla carta di
circolazione del veicolo. In questi atti possono essere ricomprese tutte
quelle situazioni in cui non è intervenuto di fatto un mutamento di
proprietà o si prospetta un trasferimento che non potrà essere risoluto
entro i termini temporali previsti dal 1° comma (atti di successione tra
pg_0052
eredi, procedure fallimentari, ecc…). L’annotazione
de quo
è finalizzata al
mero aggiornamento degli archivi di cui agli articolo 225/1° lett. b) e
226/5° del CDS non avendo valore modificativo dell’intestatario del
veicolo;
L’omesso aggiornamento della carta di circolazione ai sensi del comma 4
bis determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
prevista dal comma 3° ed i ritiro immediato della carta di circolazione per
il successivo aggiornamento.
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Come è cambiata la norma
Articolo. 94-bis.
Divieto di intestazione fittizia dei veicoli
1. La carta di circolazione di cui all’articolo 93, il certificato di proprietà di
cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui all’articolo 97
non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o
cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l’accertamento del
responsabile civile della circolazione di un veicolo.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il
rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto
dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.000,00. La sanzione di
cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale
disponibilità del veicolo al quale si riferisce l’operazione, nonché al
soggetto proprietario dissimulato.
3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma
1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma è soggetto alla
cancellazione d’ufficio dal PRA e dall’archivio di cui agli articoli 225,
comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la
cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7
dell’articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di
polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo
che l’accertamento è divenuto definitivo.
4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, sono dettate le
disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con
particolare riferimento all’individuazione di quelle situazioni che, in
relazione alla tutela della finalità di cui al comma 1 o per l’elevato numero
dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano
le circostanze di cui al predetto comma 1.
LE NUOVE REGOLE
La norma si pone l’obbiettivo di reprimere le distorsioni ed i pregiudizi
derivanti da intestazioni fittizie o simulate arrecate al generale interesse,
alla credibilità ed effettività delle trascrizioni nei pubblici registri.
il profilo precettivo verrà delineato da decreti ministeriali con particolare
riferimento all’individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla
tutela della finalità
de quo
o per l’elevato numero dei veicoli coinvolti,
siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui
al predetto comma 1.
pg_0054
L’aspetto sanzionatorio prevede il pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00 a carico del
richiedente l’immatricolazione, a carico del titolare delle carte di
circolazione cosi ottenute o nei confronti di chi ha la disponibilità materiale
del veicolo.
Il veicolo in relazione al quale siano rilasciati documenti di circolazione in
violazione della norma commentata è soggetto a provvedimento di
cancellazione disposta su richiesta dell’ufficio di polizia procedente.
NOTE OPERATIVE
Qualora da attività di indagine o di accertamento svolta dagli organi di
polizia stradale risulti che sia stata avanzata una richiesta di intestazione
o sia già stato intestato un veicolo a soggetto fittizio in maniera da eludere
l’individuazione del responsabile civile della circolazione (prestanome
nullatenente), il richiedente, l’intestatario e chi ha la disponibilità del
mezzo sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria.
pg_0055
Come è cambiata la norma
Articolo 95
Carta provvisoria di circolazione, duplicato, ed estratto della carta di
circolazione
1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire
contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di
circolazione, della validità massima di novanta giorni.
1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale,
stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico,
del duplicato delle carte di circolazione anche con riferimento ai duplicati per
smarrimento, deterioramento o distruzione dell’originale, con l’obiettivo della
massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264
2. (abrogato)
3. (abrogato)
4. (abrogato)
5. (abrogato)
6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta
provvisoria di circolazione, duplicato, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al
rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.
7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 23,00 a
€ 92,00.
LE NUOVE REGOLE
Con l’emissione di un decreto dirigenziale verranno stabilite le linee
guida finalizzate all’ottenimento del duplicato della carta di circolazione
direttamente dall’Ufficio Centrale Operativo del Dipartimento per i
trasporti terrestri. Permane in capo all’Ufficio Provinciale il rilascio della
carta provvisoria di circolazione nei casi in cui sia necessaria
l’esecuzione di un collaudo o una visita di prova del veicolo.
pg_0056
Come è cambiata la norma
Articolo 96
Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica.
1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse
automobilistiche, l'A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per
almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei
motivi dell'inadempimento e, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro
trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d'ufficio del veicolo
dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro d'ufficio delle targhe e della carta
di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto
del Ministro delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta
giorni al Ministro delle finanze.
2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni
amministrative di cui al comma 7 dell’articolo 93.
LE NUOVE REGOLE
Con tale modifica il legislatore introduce un comma sanzionatorio a
chiusura delle regole di precetto indicate al comma 1°. Quindi, in caso di
omesso pagamento della tassa automobilistica per almeno tre anni
consecutivi, con la cancellazione definitiva del veicolo dagli archivi PRA
non sarà consentita la circolazione dello stesso.
COSA È CAMBIATO
Sono state introdotte sanzioni specifiche, con espresso richiamo a quelle
dettate dall’articolo 93/7° CDS (sanzione pecuniaria amministrativa e
confisca del veicolo), nel caso in cui un veicolo - cancellato
definitivamente dagli archivi PRA per l’omesso pagamento della tassa
automobilistica per almeno tre anni consecutivi – venga sorpreso a
circolare.
pg_0057
Articolo 100
Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una
targa contenente i dati di immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i
dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di
immatricolazione.
3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono
essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute
dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto,
stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all’estero e
cessazione o sospensione dalla circolazione
4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere
muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della
motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche
rifrangenti.
6. (Abrogato).
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di
immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento,
l’intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi
1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all’articolo 101, comma 1, e con le
modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri , una specifica
combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri , dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già
utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna
delle targhe provvede direttamente l’Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di
trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è
consentita la circolazione ai sensi dell’articolo 102, comma 3.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e le modalità di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali,fotometriche, cromatiche e di
leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o
sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.
pg_0058
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9 lettera b). è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a €
311,00.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
1.842,00 a € 7.369,00.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 23,00 a € 92,00.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa
targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni
di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo
amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è
applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.
LE NUOVE REGOLE
Il legislatore ha finalmente introdotto il principio della personalità della
targa di immatricolazione applicata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
Tale principio è stato mutuato dall’articolo 97 del CDS il quale, con
l’introduzione della targa e del certificato di circolazione, stabiliva la
personalità della targa e la riferibilità della stessa ad solo un ciclomotore.
È stata introdotta l’applicazione della sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo aggravando talune condotte illecite previste dal
presente articolo.
È stato eliminato l’obbligo di apporre posteriormente ad un rimorchio la
targa ripetitrice dei dati di immatricolazione del veicolo trainante. Tale
obbligo viene meno solo per i rimorchi immatricolati in data
successiva all’emanazione del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
La disposizione non si applica ai carrelli appendice.
COSA È CAMBIATO
L’introduzione della targa personale determina un cambiamento profondo
sia riguardo le procedure di immatricolazione dei veicoli e successive
variazioni, sia riguardo al
modus-operandi
nei controlli documentali da
parte degli operatori di polizia stradale. La personalizzazione della targa
di circolazione determinerà il perdurare della stessa al succedersi dei
singoli veicoli di cui un soggetto risulti nel tempo intestatario. Come ben
pg_0059
specificato nella norma la personalità della targa ne esclude un uso
contemporaneo su più veicoli. Diversamente dal precedente regime
giuridico la targa non dovrà essere più restituita all’organo competente
all’atto di cessazione dalla circolazione del veicolo a cui risultava
abbinata.
Per rafforzare il principio della personalità della targa e per prevenire
possibili indebiti utilizzi della stessa il legislatore ha evidentemente
inasprito il quadro sanzionatorio prevedendo l’adozione del fermo
amministrativo del veicolo per tre mesi nei seguenti casi:
.
mancanza della targa sui veicoli indicati nei commi 1,2, 3 e 4;
.
installazione non conforme della targa rispetto le norme
regolamentari;
.
circolazione con un veicolo munito di targa non propria o
contraffatta.
Sul rimorchio, diverso dal carrello appendice, facente parte di un
complesso veicolare non vige più obbligo di apporre posteriormente la
targa ripetitrice dei dati di immatricolazione del veicolo trainante. Tale
obbligo viene meno solo per i rimorchi immatricolati in data
successiva all’emanazione del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
pg_0060
Come è cambiata la norma
Articolo 103
Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a
motore e dei rimorchi
1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o
l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta
giorni, la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non
avviati alla demolizione o la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso,
restituendo il certificato di proprietà e la carta di circolazione. L'ufficio del
P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di
circolazione. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo
scambio delle informazioni tra il P.R.A. e il Dipartimento per i trasporti terrestri.
2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d'ufficio
tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., nel
caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla
circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione
ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti
anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso
articolo. L'ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli adempimenti previsti dal
comma 1.
3. (abrogato)
4. (abrogato)
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00. La
sanzione è da € 389,00 a € 1.559,00 se la violazione è commessa ai sensi dei
commi 3 e 4.
LE NUOVE REGOLE
In fase di cessazione della circolazione o di definitiva esportazione
all’estero del veicolo il proprietario non ha più l’obbligo di restituire le
targhe di immatricolazione ma esclusivamente il certificato di proprietà e la
carta di circolazione. Anche questa norma è frutto dell’indotto di modifiche
dovute all’introduzione della cd. targa personale
COSA È CAMBIATO
pg_0061
La modifica commentata è funzionale all’innovazione introdotta
dall’articolo 100/3° bis (targhe personali). Le procedure di demolizione e di
esportazione all’estero di veicoli non prevedono più la restituzione delle
targhe di circolazione in quanto personali.
Come è cambiata la norma
Articolo 104
Sagome e masse limite delle macchine agricole
1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si
applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'art. 61 rispettivamente per i
veicoli in genere e per i rimorchi.
2. Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57, la massa complessiva a pieno
carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5 t se a un asse, 8 t se
a due assi e 10 t se a tre o più assi.
3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici,
tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non
sia superiore a 8 daN/cmq e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la
distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di
cui al comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.
4. La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t; quella su due
assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t e, se a distanza
non inferiore a 1,20 m, 14 t.
5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la
massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve
essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia.
Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità
inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.
6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16
t.
7. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o
semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della
lunghezza della trattrice non zavorrata;
b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90% della
lunghezza della trattrice non zavorrata;
c) la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del
passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della trattrice
non zavorrata;
d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60m dal piano mediano verticale
longitudinale della trattrice;
pg_0062
e) la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve
superare la massa ammissibile accertata nel rispetto delle norme stabilite dal
regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti;
f) il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve
impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla
trattrice, a meno che l'attrezzatura sia equipaggiata con una o più ruote
liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio.
8. Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse
eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici equipaggiate con
attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel
comma 7, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere
munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per due anni e
rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali
e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale.
9. Nel regolamento sono stabilite posizioni,caratteristiche fotometriche,
colorimetriche e modalità di applicazione di pannelli e dispositivi di segnalazione
visiva, atti a segnalare gli ingombri dati dalle macchine agricole indicate nei
commi 7 e 8; nel regolamento saranno indicate le condizioni e le cautele da
osservare durante la marcia su strada.
10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le sagome
o le masse fissate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 389,00 a € 1.559,00.
11. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale in
violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di
segnalazione visiva di cui al comma 9 oppure senza osservare le prescrizioni
stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00.
12. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza
avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 38,00 a € 155,00. Il viaggio potrà proseguire solo
dopo la esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere
la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.
13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione amministrativa
accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell'art. 10.
LE NUOVE REGOLE
È stato stabilito che le macchine agricole eccezionali, per circolare su
strada, devono essere munite dell’autorizzazione rilasciata dall’ente
proprietario della strada valida non più per un solo anno bensì per due.
COSA È CAMBIATO
pg_0063
È stato aumentato il periodo di validità delle autorizzazioni rilasciate
dall’ente proprietario della strada, da un a due anni, per le macchine
agricole eccezionali.
pg_0064
Come è cambiata la norma
Articolo 114
Circolazione su strada delle macchine operatrici
1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome
e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i
dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'art. 106.
2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad
immatricolazione presso gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, che
rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del
veicolo.
3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla
disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine
operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle
previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali;
ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8, salvo che
l’autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile.
4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere
munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici
trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione.
5. Le modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli
riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le
caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Le modalità per l'immatricolazione e la targatura sono stabilite dal
regolamento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime
sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe
violazioni commesse con macchine agricole.
LE NUOVE REGOLE
Le macchine operatrice eccezionali, per circolare su strada , devono
essere munite dell’autorizzazione rilasciata dall’ente proprietario della
strada valida per un anno.
COSA È CAMBIATO
Le macchine operatrici eccezionali per circolare su strada sono soggette
ad autorizzazione dell’ente proprietario della strada ma, la validità del
titolo, diversamente da quanto previsto per le macchine agricole
eccezionali, non può essere superiore ad un anno.
pg_0065
Come è cambiata la norma
Articolo 115
Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e
psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali
da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di
animali;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori purché non trasporti altre persone
oltre al conducente;
c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non
trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o loro
complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i
motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h, la cui guida sia
consentita con patente di categoria A, semprechè non trasportino altre
persone oltre al conducente;
d) anni diciotto per guidare:
1) ciclomotori, motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo
di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio;
macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che
trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici;
2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti
al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5
t;
3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico,
compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purché
munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;
e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando
il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale;
motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con
conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di
persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di
patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli
di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione
del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti
di potenza specifica riferita alla tara di cui all’articolo 117, comma 2-bis,
purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di
categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un’apposita
autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i
pg_0066
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza
presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del
minore.
1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla
guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo
dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali
almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione
di visione notturna, presso un’autoscuola con istruttore abilitato e
autorizzato.
1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può
prendere posto, oltre al conducente, un’altra persona che non sia
l’accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un
apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA». Chiunque viola
le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell’articolo 122.
1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le
disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 117 e, in caso di violazioni, la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo
articolo. L’accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni
amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita
l’autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai
sensi del citato comma 1-bis.
1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore
autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del
presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui
agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell’autorizzazione alla
guida accompagnata. Per la revoca dell’autorizzazione si applicano le
disposizioni dell’articolo 219, in quanto compatibili. Nell’ipotesi di cui al
presente comma il minore non può conseguire di nuovo l’autorizzazione di
cui al comma 1-bis.
1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a
fianco l’accompagnatore indicato nell’autorizzazione, si applicano le
sanzioni amministrative previste dall’articolo 122, comma 8, primo e
secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies
del presente articolo.
2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa
complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere
elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente
consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a
seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del
richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento;
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati,
autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato,
anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua
uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica
pg_0067
specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le
modalità stabilite nel regolamento.
2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta
anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta
la patente di categoria A, B, C, ed E, qualora consegua uno specifico
attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4
dell’articolo 119, a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri
a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti
fisici e psichici richiesti (
1
3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni
richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi
commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a
€ 311,00. Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera
e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
155,00 a € 624,00
).
4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida
motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre persone su
motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 38,00 a € 155,00. La stessa
sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero
senza aver compiuto gli anni diciotto.
5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o
ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste
dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 38,00 a € 155,00 se si tratta di veicolo o alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 23,00 a € 92,00 se si tratta di
animali.
6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a
motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
LE NUOVE REGOLE
.
I minori che hanno compiuto dicias
sette anni e che sono già titolari di patente
di guida potranno guidare, a fini di esercitazione, autoveicoli di massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, purché:
.
siano accompagnati da un soggetto titolare di patente di guida di categoria
B o superiore da almeno dieci anni;
.
siano muniti di un’apposita autorizzazione rilasciata dal Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici;
.
abbiano effettuato almeno 10 ore di corso pratico di guida presso
(1) Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della legge n. 120/2010, sono stabilite le modalità di attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis.
pg_0068
un’au
toscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
.
Sul veicolo non potrà prendere posto, oltre al conducente, altra persona che
non sia l’accompagnatore.
.
Il veicolo dovrà essere munito di un contrassegno
recante le lettere
alfabetiche «
GA
»
.
.
Il mi
nore non potrà comunque superare la velocità di 100 km/h per le
autostrade e 90 km/h per le strade extraurbane principali.
.
L’accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni
amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l’autorità
parentale o con il tutore del conducente minorenne.
.
Nel caso in cui il conducente minorenne autorizzato alla guida commetta
infrazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione o della revoca della patente di guida ovvero circoli senza avere a
fianco l’accompagnatore, è sempre disposta la revoca dell’autorizzazione alla
guida accompagnata. Il minore non potrà conseguire una nuova
autorizzazione.
.
Il limite massimo di età per guidare autotreni ed autoa
rticolati la cui massa
complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t potrà essere elevato, anno per
anno, fino a sessantotto anni, qualora il conducente consegua uno specifico
attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica
annuale.
.
Con le stesse modalità il limite massimo di età per guidare autobus, autocarri,
autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone potrà
essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni.
.
Chi supera gli ottanta
anni potrà continuare a condurre ciclomotori e veicoli
per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C ed E qualora consegua
uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale a seguito di
visita medica specialistica biennale.
COSA È CAMBIATO
È
stata prevista la possibilità di esercitarsi alla guida di autoveicoli di massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t già a partire da diciassette
anni di età.
È stato innalzato a sessantotto anni il limite massimo di età per guidare
autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia
superiore a 20 t.
È
stato innalzato a sessantotto anni il limite massimo di età per guidare
autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di
persone.
È
stata introdotta la possibilità, per chi ha superato ottanta anni di età, di
continuare a guidare ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di
categoria A, B, C ed E.
pg_0069
Come è cambiata la norma
Articolo 116
Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli
e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.
1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la
patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri .
1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni
deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri , a seguito di specifico corso con
prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis.
1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l’obbligo di conseguire il certificato di
idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età
a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro
che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di
cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore;
coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono
il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda
al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri , corredata da
certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e
dell’attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un’autoscuola,
tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all’ultimo periodo del comma 11-
bis.
1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli
prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla
data del 30 settembre 2009, la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di
condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita
dal medico di medicina generale
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di
ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di
idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti
uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all’atto del conseguimento di una
patente.
2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare
apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per
pg_0070
il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico,
delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di
abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione
amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei
comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8
agosto 1991, n. 264.
3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle
seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive
categorie:
A) Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B) Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non
superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente,
non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio
che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una
massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
C) Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se
trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente
della categoria D;
D) Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di
posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se
trainanti un rimorchio leggero;
E) Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per
ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che
non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati
destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato
alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri
autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i
quali è richiesta la patente della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono
ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D, anche se alla guida di
veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate
alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche nonché con determinate
prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui dell'art. 119, comma 4.
Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale
protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul
veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con
conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze,
nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le
autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con
conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il
rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della
patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis.
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la
patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e
pg_0071
motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B,
rispettivamente da sei e da dodici mesi.
7. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri , previo accertamento dei requisiti fisici e
psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed
autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di
categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di
età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di
cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3, i titolari di patente della
categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per
guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in
servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono
conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei requisiti, delle
modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento.
8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati
fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati
riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con
specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle
indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma 10.
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la
guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di
guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo
certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato
dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri . Tali certificati non
possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa
internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9
nonché i requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il loro conseguimento.
Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche,
della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.
11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il
cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal
competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri che trasmette
per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di
convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i
comuni devono trasmettere al suddetto ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri , per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati
record prescritti dal Dipartimento per i trasporti terrestri , notizia dell'avvenuto
trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di
registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la
comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi
dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei
versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986, n. 870, per
la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi
pg_0072
contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di
guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.
11-bis Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis
possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il
rilascio del certificato è subordinato ad un esame svolto da un funzionario
esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano
istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai
corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia
scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono
stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti
uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo
gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private
impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti
prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova di verifica
dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario
esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile
della gestione dei corsi. Nell’ambito dei corsi di cui al primo e al terzo
periodo è svolta una lezione teorica di almeno un’ora, volta all’acquisizione
di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di
emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis,
gli aspiranti che hanno superato l’esame di cui al secondo periodo o la
prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività
di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore (
2
2. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne
consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il
certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione
professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 389,00 a € 1.559,00
). Ai fini della
copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni
scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono
assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura
prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce,
con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle
relative prove, sulla base della normativa comunitaria.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di
guida è punito con l’ammenda da € 2.257,00 a € 9.032,00; la stessa sanzione si
applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non
rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell’ipotesi di
reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un
anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in
composizione monocratica.
(2) Le disposizioni di cui al comma 11-bis, limitatamente al superamento di una prova pratica di
guida del ciclomotore, si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2011.
pg_0073
13 bis I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente,
guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al
comma 11- bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 542,00 a € 2.168,00.
14 (abrogato)
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della
patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della di
qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione
sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri , ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi
all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di
qualificazione del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00.
16. (abrogato)
17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione
delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida
eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
LE NUOVE REGOLE
.
È
stata introdotta, nell’ambito dei corsi finalizzati al conseguimento del
certificato di idoneità per la guida di un ciclomotore, sia organizzati dalle
autoscuole, sia organizzati dalle istituzioni statali e non statali
di istruzione
secondaria, una lezione teorica, della durata di almeno un’ora, volta
all’acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in
caso di emergenza.
.
È
stata inoltre introdotta una prova pratica di guida del ciclomotore u
na volta
superato l’esame previsto al termine del corso organizzato presso le
autoscuole ovvero
la prova di verifica dei corsi organizzati in ambito
scolastico.
COSA È CAMBIATO (
3
(3) Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge n. 120/2010, sono stabilite le modalità di svolgimento della
lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica,
)
pg_0074
.
La precedente normativa non prevedeva né la lezione teorica volta
all’
acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in
caso di emergenza, né la prova pratica di guida del ciclomotore una volta
superato l’esame previsto al termine del corso organizzato presso le
autoscuole ovvero la prova di verifica
dei corsi organizzati in ambito
scolastico.
.
Le disposizioni di cui sopra, limitatamente al superamento di una prova
pratica di guida del ciclomotore,
si applicano a decorrere dal 19 gennaio
2011.
nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-bis dell’articolo 116 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente
articolo nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
pg_0075
come è cambiata la norma
Articolo 117
Limitazioni nella guida
1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle
condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di
patenti.
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è
consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90
km/h per le strade extraurbane principali
2 bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, il primo anno dal rilascio non è
consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara,
superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al
precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a
70 kW (
4
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di
circolazione dei limiti di cui ai commi 1 e 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite
norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente
codice.
). Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli
adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché
la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui
all’articolo 75, comma 1 lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha
effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla
data di superamento dell'esame di cui all'articolo 12.
5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento
della patente, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€148,00 a €594,00. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria
(4) Le disposizioni di cui al comma 2-bis, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B
rilasciata a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge n.
120/2010.
pg_0076
della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
LE NUOVE REGOLE
.
I titolari di patente di guida di categoria B non possono guidare, per il primo
anno dal rilascio, autoveicoli aventi una potenza sp
ecifica, riferita alla tara,
superiore a 55 kW/t.
.
Per gli stessi titolari, qualora si trovino alla guida veicoli di categoria M1, si
applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW.
COSA È CAMBIATO (
5
)
.
È
stata innalzata da 50 kW/t a 55
kW/t la potenza specifica degli autoveicoli la
cui guida è consentita per il primo anno dal rilascio della patente di guida di
categoria B.
.
È
stato introdotto un ulteriore limite di potenza (70 kW) riferito alla guida,
sempre per il primo anno dal rilascio della patente di guida di categoria B, di
veicoli di categoria M1.
(5)
Tali disposizioni si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a
decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge n.
120/2010.
Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e suc cessive modificazioni, è abrogato.
pg_0077
Come è cambiata la norma
Articolo 119
Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.
1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla
guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica,
deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da
impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel
comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente
competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento
suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di
base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici
del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o
da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un
medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico
del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore
medico del Ministero della lavoro e delle politiche sociali. In tutti i casi tale
accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici. L’accertamento può
essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver
cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché
abbiano svolto l’attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano
fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni.
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti
da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di
categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell'area
della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità sanitaria locale che
indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo
controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di
guida.
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2-ter. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo
rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato
di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l’interessato deve esibire
apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il
non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di
accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con
decreto del Ministero della salute, di concerto con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le
politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il
medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti
ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al
rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai
soggetti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari
del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o
della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che
siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo
di tale certificato non
coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del
richiedente.
3. L'accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve risultare da certificazione di
data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere
l'esame di guida. La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi
del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico
di fiducia.
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni
mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del
capoluogo di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa
essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una
prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a
guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t,
autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva,
a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale del
Dipartimento per i trasporti terrestri;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di
laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la
sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la
conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione
medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli
accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del
giudizio finale.
5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea
o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della
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motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca
della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice.
Le commissioni comunicano altresì all’ufficio della motorizzazione civile
eventuali riduzioni della validità della patente anche con riferimento ai
veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai
fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità
ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I
provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine
di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla
categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono
eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della
motorizzazione civile in autotutela, qualora l’interessato produca, a sua
richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli
organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla
quale emerga una diversa valutazione. È onere dell’interessato produrre la
nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione
del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale
competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta
decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi.
6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli
Uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell’art. 129, comma 2 e
dell’art. 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere
temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti
definitivi
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione di medici
appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;
b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di
cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi
territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti
conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne
parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora
siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o
sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono
integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività
di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con
problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato,
un medico di sua fiducia;
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti
speciali di categorie A, B, C e D.
pg_0080
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al
comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che
l'accertamento dei requisiti fisici e psichici
sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi
abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro della sanità, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di
fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso
tecnicoscientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei
mutilati e minorati fisici
LE NUOVE REGOLE
.
È
stata estesa la possibilità di procedere alle visite per l’accertamento dei
requisiti fisici e psichici ai medici delle categorie già autorizzate dalla norma,
seppur in quiescenza ovvero anche dopo aver cessato di appartenere alle
amministrazioni e ai corpi indicati nella norma purché abbiano svolto l’attività
di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni
di cui al comma 4 per almeno cinque anni.
.
È
stato introdotto l’obbligo, a carico del so
ggetto richiedente
il primo rilascio
della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di
abilitazione professionale di tipo KA o KB, di produrre certificazione medica da
cui risulti il non abuso di alcool e il non uso di sostanze stupef
acenti o
psicotrope. Tale certificazione deve essere esibita anche dai conducenti
professionali in occasione della revisione o della conferma di validità delle
patenti possedute.
.
La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente
così come riferiti dal suo medico di fiducia.
.
Le commissioni mediche locali hanno ora l’obbligo di comunicare agli uffici
della motorizzazione civile la temporanea o permanente inidoneità alla guida
in modo da consentire l’adozione dei conseguenti provvedimenti di restrizione
del titolo autorizzativo.
.
L’istante ha facoltà di produrre ulteriore certificazione medica rilasciata dag
li
organi sanitari periferici della rete Ferroviaria Italiana al fine di conseguire una
più favorevole determinazione in autotutela da parte dei competenti uffici della
motorizzazione civile.
pg_0081
COSA È CAMBIATO (
6
)
.
Anche i medici in quiescenza potranno procedere alle visite (ma solo nei
gabinetti medici).
.
Chi richiede la patente deve ora integrare la domanda con certi
ficazioni
mediche che attestino l’estraneità del soggetto ad alcol e droghe.
(6) Le spese relative all’attività di accertamento di cui all’articolo 119, comma 2, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, inclusive
degli emolumenti da corrispondere ai medici, sono poste a carico dei soggetti richiedenti.
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di
trasmissione della certificazione medica rilasciata dai medici di cui al comma 2 dell’articolo
119 del decreto legis lativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1, lettera b), del
presente articolo, e dai medici di cui all’articolo 103, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Le disposizioni del primo e terzo periodo del comma 2-ter dell’articolo 119 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si
applicano, rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al medesimo comma 2-ter.
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della
salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite linee guida per assicurare criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale
alle quali si devono attenere le commissioni di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto
legislativo n. 285 del 1992.
pg_0082
Come è cambiata la norma
Articolo 120
Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo
116.
1. Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di
ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o
sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione
previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui
all’articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i
reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti
riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75,
comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la
durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di
guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di
condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 222,
la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 75, comma 1, lettera a), del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se
le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente
articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla
revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la
guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. La
revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di
applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato
della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo
comma 1.
3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non
può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre
anni.
4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al
comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell’interno il quale decide, entro
sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l’adeguamento del
collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti
terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del
personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in
modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il
rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l’acquisizione dei dati relativi alla
revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2.
pg_0083
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di
cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116 è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro
3.000,00.
LE NUOVE REGOLE
.
Non può conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione per la
guida di motoveicoli e il certificat
o di idoneità alla guida di ciclomotori chi è
sottoposto alla sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla
(come sanzione amministrativa conseguente a condotta penalmente punita
nel campo della produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze
stupefacenti o psicotrope) per un periodo non inferiore a un mese e non
superiore a un anno, ovvero chi, per le stesse condotte di cui sopra, è
sottoposto alla misura del «divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore»,
per la durata massima di du
e anni, prevista dalla normativa sugli stupefacenti.
.
Non può inoltre conseguire di nuovo la patente di guida la persona a cui sia
applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di
omicidio colposo, commesso da un conducente in stato di ebbrezza alcolica
ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la
revoca della patente.
COSA È CAMBIATO
.
È
stata introdotta la previsione dell’impossibilità del conseguimento della
patente di guida, del certificato di abilitazione per la guida di motoveicoli e del
certificato di idoneità alla guida di ciclomotori per colui che ricade all’interno
delle condotte, che integrano illeciti amministrativi, previste dalla normativa
sugli stupefacenti o per chi è sottoposto, per effetto della stessa normativa, ad
alcuni dei provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica.
pg_0084
Come è cambiata la norma
Articolo 121
Esame di idoneità
1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue
superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova
di controllo delle cognizioni.
2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e
programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla
base delle direttive della Comunità europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi,
questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del
giudizio.
3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di cui all'art. 116
e per l'idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all'art. 123
sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri che danno titolo all'effettuazione degli esami
di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le
norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per
l'abilitazione del personale di cui al comma 4.
6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso
la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa
formati e legalmente costituiti.
7. Le prove d'esame sono pubbliche.
8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia
trascorso un mese dalla data del rilascio dell’autorizzazione per esercitarsi
alla guida, ai sensi del comma 1 dell’articolo 122.
9. A partire dal 1º gennaio 1995, la prova pratica di guida, con esclusione di
quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata
su veicoli muniti di doppi comandi.
10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva
prova deve trascorrere almeno un mese.
11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non
oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità
dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è
consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida.
12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il
competente ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia la
patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.
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LE NUOVE REGOLE
.
La prova pratica, necessaria per il rilascio della pat
ente di guida, non può
essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio
dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida.
.
La prova pratica di guida potrà essere ripetuta, per una volta soltanto, entro il
termine di validità dell’au
torizzazione per l’esercitazione di guida.
COSA È CAMBIATO
.
La prec
edente formulazione parlava di «prove d’esame» anziché di «
p
rova
pratica di guida»
.
.
La precedente formulazione consentiva di ripetere, sempre entro il termine di
validità dell’autor
izzazione per l’esercitazione di guida e sempre per una volta
soltanto, una qualunque delle due prove d’esame (prova di verifica delle
capacità e dei comportamenti o prova di controllo delle cognizioni).
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Come è cambiata la norma
Articolo 122
Esercitazioni di guida
1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero
per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in
possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per
esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle
cognizioni di cui al comma 1 dell’articolo 121, che deve avvenire entro sei
mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della
patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite
più di due prove.
2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie
per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima,
purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non
superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa
categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria
superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo,
intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. Se il
veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e
per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a sessanta anni.
3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A
non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.
4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di
appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica «P». Tale contrassegno è
sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta «scuola guida». Le
caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno
determinate nel regolamento.
5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al
conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco
frequentati.
5-bis. L’aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B
deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in
condizione di visione notturna presso un’autoscuola con istruttore abilitato
e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni
di cui al presente comma.
6. L'autorizzazione è valida per sei mesi.
7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a
fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del
comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
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da € 389,00 a € 1.559,00. La stessa sanzione si applica alla persona che funge
da istruttore.
8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in
funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389,00
a € 1.559,00. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00.
LE NUOVE REGOLE
.
Il rilascio dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida al fine di sostenere
l’esame per il conseguimento della patente di guida ovvero per l’estensione di
validità della patente ad altre categorie di veicoli, per chi comunque è in
possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, è subordinato al superamento
della prova di controllo delle cognizioni, che deve avvenire en
tro sei mesi
dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente.
Entro tale termine non sono comunque consentite più di due prove.
.
L’aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve
effettuare esercitazioni
in autostrada o su strade extraurbane e in condizione
di visione notturna presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro
tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite la disciplina
e le modalità di svolgimento delle esercitazioni in autostrada o su strade
extraurbane e in condizione di visione notturna.
COSA È CAMBIATO (
7
)
.
Le previsioni sono nuove
(7) Il comma 1 dell’articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla
lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento
della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Il decreto di cui al comma 5-bis dell’articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
introdotto dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
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Come è cambiata la norma
Articolo 123
Autoscuole
1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti
sono denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte
delle province, alle quali compete inoltre l’applicazione delle sanzioni di cui
al comma 11-bis.
3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attività e di vigilanza
amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive
emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei principi
legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare
l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare dell'autorizzazione di cui al
comma 2 deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e
permanente dell’esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali
dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del
concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di
autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti
prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per
una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico
quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di
persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in
possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità
finanziaria.
5. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni
ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità
finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale
insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un’esperienza biennale,
maturata negli ultimi cinque anni. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti
dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere
posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.
6. La dichiarazione non può essere presentata dai delinquenti abituali,
professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure
amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste
dall'art. 120, comma 1.
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7. L'autoscuola deve svolgere l’attività di formazione dei conducenti per il
conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata
attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti
idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico
attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino
e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio
provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri secondo criteri uniformi fissati
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le medesime
autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di
istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il
conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei
documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di
applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in
personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono
essere adeguatamente ridotte.
7-bis. In ogni caso l’attività non può essere iniziata prima della verifica del
possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma è
ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni.
8. L'attività dell’autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che
non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio provinciale del Dipartimento
per i trasporti terrestri;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio provinciale del
Dipartimento per i trasporti terrestri ai fini del regolare funzionamento
dell'autoscuola.
9. L'esercizio dell’autoscuola è revocato quando:
a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare,
a quest’ultimo è parimenti revocata l’idoneità tecnica. L’interessato potrà
conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di
intervenuta riabilitazione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i
requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione
iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori
delle autoscuole per conducenti; le modalità di svolgimento delle verifiche di
cui al comma 7-bis; i criteri per l’accreditamento da parte delle regioni e
delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b); le
prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire
l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di
esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori;
i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.
10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle
autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:
pg_0090
a) dalle autoscuole che svolgono l’attività di formazione dei conducenti per
il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di
istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento
e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con
l’intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 20
marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009,
nonché dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10.
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o i
requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 10.000,00 a € 15.000,00. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di
cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma
professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal
presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola.
Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
10.000,00 a € 15.000,00. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del
presente articolo.
11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di
cui al comma 10 è sospeso dalla regione territorialmente competente o
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del
soggetto che svolge i corsi:
a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene
regolarmente;
b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei
requisiti relativi all’idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al
materiale didattico;
c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel
triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).
11-quater. La regione territorialmente competente o le province autonome
di Trento e di Bolzano dispongono l’inibizione alla prosecuzione
dell’attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi
all’adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c)
del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai
sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma.
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli
delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00.
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio
attività. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da
pg_0091
parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la L. 8
agosto 1991, n. 264, fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis.
LE NUOVE REGOLE
.
L’applicazione delle sanzioni amministrative previste per chiunque esercita
o
concorre ad esercitare abusivamente l’attività di autoscuola compete alle
province.
.
Qualora il titolare dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di autoscuola
apra ulteriori sedi per l’esercizio della medesima attività, deve individuare un
responsabile didattico che deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
-
aver compiuto gli anni ventuno:
-
risultare di buona condotta;
-
essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado e di
abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno
un’esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni.
.
L'autoscuola deve
svolgere l’attività di formazione dei conducenti per il
conseguimento di patente di qualsiasi categoria
.
Le autoscuole consorziate, che costituiscono un cent
ro di istruzione
automobilistica, possono demandare, integralmente o parzialmente, a
quest’ultimo, la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti
di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di
qualificazione pro
fessionale e le dotazioni complessive, in personale e in
attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere
adeguatamente ridotte.
.
In ogni caso l’attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso
dei requisiti prescritti.
La verifica è ripetuta successivamente ad intervalli di
tempo non superiori a tre anni.
.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, le
modalità di svolgimento delle verifiche del possesso dei requisiti prescritti per
chi inizia l’attività di autoscuola nonché i criteri per l’accreditamento, da parte
delle regioni e delle province autonome, degli insegnanti e degli istruttori delle
autoscuole.
.
I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autosc
uole sono
organizzati:
.
dalle autoscuole che svolgono l’attività di formazione dei conducenti per il
conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di
istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
.
da soggett
i accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e
di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con
l’intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
La previsione è nuova.
.
Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori è sospeso
pg_0092
dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento
e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:
a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene
regolarmente;
b)
per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei
requisiti relativi all’idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al
materiale didattico;
c)
per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel
triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).
La previsione è nuova.
.
La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di
Bol
zano dispongono l’inibizione alla prosecuzione dell’attività per i soggetti a
carico dei quali, nei due anni successivi all’adozione di un provvedimento di
sospensione per reiterazione, è adottato un ulteriore provvedimento di
sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma.
La previsione è nuova.
COSA È CAMBIATO (
8
)
.
Sono stati ampliati i poteri delle province con riferimento all’applicazione delle
sanzioni amministrative previste per chiunque esercita o concorre ad
esercitare abusivament
e l’attività di autoscuola.
.
Sono stati specificati i requisiti di cui deve essere in possesso il responsabile
didattico.
.
In ogni caso l’attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso
dei requisiti prescritti. La verifica è ripet
uta successivamente ad intervalli di
tempo non superiori a tre anni. La previsione è nuova.
.
Sono state fornite specificazioni sui soggetti deputati all’organizzazione dei
corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, sulla
so
spensione degli stessi da parte della regione territorialmente competente e
sull’inibizione alla prosecuzione dell’attività, sempre da parte della regione
territorialmente competente, in caso di inadempienze.
(8) Le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il
conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal comma 7
dell’articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal
comma 5 del presente articolo, a decorrere dalla prima variazione della titolarità
dell’autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
I costi relativi all’organizzazione dei corsi di cui ai commi 10 e 10-bis dell’articolo 123 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo, rispettivamente, modificato e introdotto
dal comma 5 del presente articolo, sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti.
Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’organizzazione dei corsi di cui al
periodo precedente nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con il decreto di cui al comma 5-septies dell’articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono disciplinate le
procedure per l’applicazione delle sanzioni previste nelle ipotesi di cui al comma 11-ter
dell’articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 5 del presente
articolo.
pg_0093
Come è cambiata la norma
Articolo 126
Durata e conferma della validità della patente di guida
1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora
siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono
valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide
per tre anni.
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e
minorati fisici e quella della categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni
a partire dal settantesimo anno di età. La patente della categoria D è valida per
cinque anni.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, può stabilire
termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti anche in
relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai
loro requisiti fisici e psichici, determinando altresì in quali casi debba addivenirsi
alla sostituzione della patente.
4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1, per la guida dei
motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'art. 116, comma 8 e 8 bis, deve essere
effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità
della patente di guida. Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale
nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed
abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore
a 3,5 t, autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa
complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine operatrici.
5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del
Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta al titolare della
patente di guida un duplicato della patente medesima, con l’indicazione del
nuovo termine di validità. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati
nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, nel termine di cinque giorni decorrente dalla
data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai
fini dell’emissione del duplicato della patente di cui al precedente periodo.
Analogamente procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonché i
competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei casi di cui
all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita medica i
conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver
effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la
conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la
visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. La ricevuta andrà
conservata dal titolare della patente per il periodo di validità. Il titolare della
patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione
della patente scaduta di validità.
pg_0094
5 bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per
un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata,
tranne per i casi previsti dell’art.119, commi 2-bis e 4, dalle Autorità diplomatico–
consolari italiane presenti nei paesi medesimi, che rilasciano una specifica
attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte dei medici
fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva
del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza
all’estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà
confermare la patente ai sensi del comma 5.
6. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi
che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della
patente, comunica al competente ufficio provinciale del Dipartimento per i
trasporti terrestri l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli
articoli 129, comma 2, e 130.
7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del conducente la cui
validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 155,00 a euro 624,00. Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della patente o della carta di qualificazione
del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
LE NUOVE REGOLE
.
Al rinnovo di validità sarà spedito, alla residenza del titolare, un duplicato della
patente di guida recante la nuova data di scadenza, previo ricevimento, entro
cinque giorni decorrenti dalla data di effettuazione della visita medica da parte
dei sanitari autorizzati, dei dati e di ogni altro documento utile ai fini
dell’emissione del duplicato della patente di cui al precedente periodo.
.
Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicat
o, deve provvedere alla
distruzione della patente scaduta di validità.
COSA È CAMBIATO (
9
)
.
Non
sarà
più inviato il tagliando adesivo con il rinnovo di validità, ma un
(9) Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della
comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui al comma 5 dell’articolo 126 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente
articolo.
Le disposizioni del comma 5 dell’articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come
da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data
di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma
2.
All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
pg_0095
documento duplicato della patente con la nuova data di scadenza.
Come è cambiata la norma
Articolo 126 bis
Patente a punti
1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti.
Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui
agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella
allegata, a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione
di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di
cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio
relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle
norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti.
Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la
sospensione o la revoca della patente.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta
la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della
contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La
contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi
amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la
proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla
conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della
sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla
conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere
effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso
di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro
obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che
procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione,
i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa
violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale
rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso
termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro
obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica,
che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €263,00 a € 1.050,00.
La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via
telematica.
3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo
pg_0096
reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i
trasporti terrestri .
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la
frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da
soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri,
consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione
professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di
specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. La
riacquisizione di punti avviene all’esito di una prova di esame. A tale fine,
l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento
dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione,
i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza,
per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui
derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo
punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con
almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di
una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio,
determina l’attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci
punti
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi
all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve
sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima
violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre
due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della
prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno
cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione
dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente
di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti
accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la
patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri . Il provvedimento di
sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del
documento.
6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di
punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha
pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi
dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici
giorni, ne trasmette copia autentica all’organo accertatore, che entro trenta
giorni dal ricevimento ne dà notizia all’anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida.
pg_0097
Tabella patente a punti.
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI DALL’Art. 126
-
BIS
Norma Violata
Riferimento al comma
Punti
Art. 141
Comma 8
5
Comma 9, 1° periodo
soppresso
Comma 9, 3° periodo
10
Art. 142
Comma 8
3
Comma 9
6
Comma
9
-
bis
10
Art. 143
Comma 11
4
Comma 12
10
Comma 13, con rif. al comma 5
4
Art. 145
Comma 5
6
Comma 10, con rif. 2,
3,
4,
6,
7,
8
e 9
5
Art. 146
Comma 2,
ad eccezione dei
segnali
stradali di
divieto di sosta e
di fermata
2
Com
ma 3
6
Art. 147
Comma 5
6
pg_0098
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI DALL’Art. 126
-
BIS
Norma Violata
Riferimento al comma
Punti
Art. 148
Comma 15 con riferimento ai
commi 2
3
Comma 15 con
riferimento
ai commi 8
2
Comma 15 con riferimento al
comma 3
5
Comma 16, terzo
periodo
10
Art. 149
Comma 4
3
Comma 5 secondo
periodo
5
Comma 6
8
Art. 150
Comma 5 con riferimento
all’art.149
comma 5
5
Comma 5 con riferimento
all’art.149
comma 6
8
Art. 152
Comma 3
1
Art. 153
Comma 10
3
Comma 11
1
Art. 154
Comma 7
8
Comma 8
2
Art. 158
Comma 2, lettera d),g), ed h)
2
pg_0099
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI DALL’Art. 126
-
BIS
Norma Violata
Riferimento al comma
Punti
Art. 16
1
Comma 1 e 3
2
Comma 2
4
Comma 4
soppresso
Art. 162
Comma 5
2
Art. 164
Comma 8
3
Art. 165
Comma 3
2
Art. 167
Commi 2, 5 e 6, con rif. a:
a) eccedenza non superiore a 1t
1
b) eccedenza non superiore a 2t
2
c) eccedenza non superi
ore a 3t
3
d) eccedenza superiore a 3t
4
Commi 3, 5 e 6, con rif. a:
a) eccedenza non superiore al
10%
1
b) eccedenza non superiore al
20%
2
c) eccedenza non superiore al
30%
3
d) eccedenza superiore al 30%
4
Comma 7
3
Art. 168
Comma 7
4
Comma 8
10
pg_0100
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI DALL’Art. 126
-
BIS
Norma Violata
Riferimento al comma
Punti
Comma 9
10
Comma 9 bis
2
Art. 169
Comma 7
Soppresso
Comma 8
4
Comma 9
2
Comma 10
1
Art. 170
Comma 6
1
Art. 171
Comma 2
5
Art. 172
Comma 8
5
Comma 9
5
Art. 173
Commi 3 e 3 bis
5
Art. 174
Comma 5
per violaz
ione dei
tempi di guida
2
Comma 5 per violazione dei
tempi di riposo
5
Comma 6
10
Comma 7 primo periodo
1
Comma 7 secondo periodo
3
pg_0101
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI DALL’Art. 126
-
BIS
Norma Violata
Riferimento al comma
Punti
Comma 7 terzo periodo per
violazione dei
tempi di guida
2
Comma 7 terzo periodo per
violazione dei
temp
i di riposo
5
Comma 8
2
Art. 175
Comma 13
4
Comma 14, con rif. al comma 7,
lettera a)
2
Comma 16
2
Art. 176
Comma 20, con rif. al comma 1,
lettera b)
10
Comma 20, con rif. al comma 1,
lettere c) e d)
10
Comma 21
2
Art. 177
Comma 5
2
Art. 178
Comma 5
per violazione dei
tempi di guida
2
Comma 5
per violazione dei
tempi di riposo
5
Comma 6
10
Comma 7 primo periodo
1
pg_0102
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI DALL’Art. 126
-
BIS
Norma Violata
Riferimento al comma
Punti
Comma 7 secondo periodo
3
Comma 7
terzo periodo per
violazione dei
tempi di guida
2
Comma 7 terzo periodo per
violazione dei
tempi di riposo
5
Comma 8
2
Art. 179
Comma 2 e 2 bis
10
Art. 186
Commi 2 e 7
10
Art.186b
is
(
10
Comma 2
)
5
Art. 187
Commi 7 e 8
10
Art. 188
Comma 4
2
Art. 189
Comma 5 primo periodo
4
Comma 5 secondo
periodo
10
Comma 6
10
Comma 9
2
(10) La decurtazione punti di cui all’art. 186-bis entra in vigore il giorno successivo a quello
della pubblicazione della Legge n. 120/2010.
pg_0103
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI DALL’Art. 126
-
BIS
Norma Violata
Riferimento al comma
Punti
Art. 191
Comma 1
8
Comma 2
4
Comma 3
8
Art. 192
Comma 6
3
Comma 7
10
Per le patenti rilasciate successivamente al 1 ottobre 2003 a soggetti che non
siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella
presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le
violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Per gli stessi tre
anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui
derivi la decurtazione del punteggio determina l’attribuzione, fermo
restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all’anno fino ad un
massimo di tre punti.
LE NUOVE REGOLE
.
La riacquisizione di punteggio si ottiene sempre a seguito di una prova
d’esame.
.
Chi commette un’infrazione da almeno 5 punti cui seguano, nell’arco di 12
mesi, altre due violazioni da almeno 5 punti, sarà chiamato a sostenere
l’esame di idoneità tecnica di cui all’articolo 128 C.d.S.
.
L’A.G. è tenuta a trasmettere, entro 15 giorn
i, copia autentica della sentenza
all’organo accertatore che, entro 30 giorni, aggiorna l’anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida.
COSA È CAMBIATO (
11
(11) I programmi e le modalità di effettuazione della prova di esame di cui al comma 4
dell’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1
del presente articolo, sono stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
)
pg_0104
.
È stato previsto un inasprimento del sistema punti verso chi commette
frequenti e gravi infraz
ioni, prevedendo l’esame di idoneità tecnica per chi
perde più di 15 punti nell’arco di un anno.
.
Viene definito l’ultimo passaggio del sistema di detrazione punti, dettagliando
le responsabilità dell’autorità giudiziaria nella comunicazione agli esiti dei
procedimenti.
Come è cambiata la norma
Articolo 128
Revisione della patente di guida.
1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto
nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a
visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o
ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla
persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità
tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai
competenti uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli
eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.
1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono
obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48
ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di
cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida.
La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica
locale di cui al comma 4 dell’articolo 119, sentito lo specialista dell’unità
riabilitativa che ha seguito l’evoluzione clinica del paziente.
1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma
1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha
determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la
violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di
un’apposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura
avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi,
ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle
attrezzature. Sono altresì individuate le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992,
che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida, in
relazione alle quali la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata è utile al recupero fino
ad un massimo di cinque punti.
All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 l’amministrazione competente provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le disposizioni
di cui al capoverso «Art. 186-bis» della tabella dei punteggi allegata all’articolo 126-bis del
decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotte dalla lettera e) del comma 3 del presente
articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale.
pg_0105
consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida.
1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al
comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore
materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui
consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida
2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei
termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è
sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento
degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal
giorno successivo allo scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi
ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un
ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto.
Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 155,00 a euro 624,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della
revoca della patente di guida di cui all’articolo 219. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato
dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un
accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater.
3. (Abrogato)
LE NUOVE REGOLE
.
Il prefetto può ora disporre, nei confronti dei titolari di patente di guida, la visita
medica presso la commissione medica locale anche nei casi previsti
dall’articolo 186 C.d.S. qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi
dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica.
.
È
stato
introdotto l’obbligo della la segnalazione, da parte delle strutture
ospedaliere agli
uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la
navi
gazione ed i sistemi informativi e statistici, dei casi di coma superiore alle
48 ore, per la successiva procedura di revisione della patente di guida.
.
La revisione della patente viene estesa a tutti coloro che abbiano causato un
incidente con lesioni gravi e che, contestualmente, abbiano violato una norma
del C.d.S. per la quale è prevista la sanzione accessoria della sospensione
della patente.
.
La medesima revisione è sempre disposta per il minore che si renda
responsabile della sola violazione di no
rme per cui è prevista la sanzione
accessoria della sospensione della patente.
.
La patente viene sempre sospesa, in via automatica, a coloro che non si
sottopongono agli esami nei tempi prescritti, senza necessità di un ulteriore
provvedimento e fino al
superamento degli accertamenti stessi con esito
favorevole.
pg_0106
COSA È CAMBIATO
.
Il prefetto può disporre la visita medica presso la CML anche nei casi previsti
dall’articolo 186 C.d.S., mentre precedentemente tale facoltà era limitata ai
casi di cui all’a
rticolo 187 C.d.S.
.
Viene ampliato il ricorso all’istituto della revisione della patente di guida.
PROBLEMATICHE OPERATIVE
.
La sospensione della patente prevista dal presente articolo si differenzia dalla
sanzione accessoria della sospensione del titolo di guida di cui all’articolo 218
C.d.S.: dal punto di vista operativo, pertanto, si dovrà procedere a contestare
l’art. 218 in presenza di un provvedimento adottato dal Prefetto, mentre in
caso di mancata presentazione alla visita di revisione si contesterà l’art. 128
C.d.S., benché la patente risulti formalmente sospesa anche in questo caso.
Articolo 130 bis
Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte
di
altre persone.
ABROGATO
pg_0107
Come è cambiata la norma
Articolo 136
Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della
Comunità europea.
1. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della
Comunità economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in
Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della suddetta patente, la
patente di guida delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente senza
sostenere l'esame di idoneità di cui all'art. 121. La patente sostituita è restituita,
da parte dell'autorità italiana che ha rilasciato la nuova patente, all'autorità dello
Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il
certificato di abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al ritiro
dell'eventuale documento abilitativo a sé stante.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocità,
anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi non comunitari, fatto salvo
quanto stabilito in accordi internazionali.
3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo
controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici e morali
stabiliti rispettivamente dagli articoli 119 e 120. Il controllo dei requisiti psichici e
fisici avviene a norma dell'art. 126, comma 5.
4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non è richiesto qualora si dimostri
che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato membro della
Comunità europea, è stato subordinato al possesso di requisiti psichici e fisici
equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova
patente non può essere accordata una validità che vada oltre il termine stabilito
per la patente da sostituire.
5. Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi, di
patente rilasciata da uno Stato estero, già in sostituzione di una precedente
patente italiana, è rilasciata una nuova patente di categoria non superiore a
quella originaria, per ottenere la quale il titolare sostenne l'esame di idoneità.
6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della
residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non
più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18
dell’articolo 116.
6-bis. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione
della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida,
guidano con certificato di abilitazione professionale, con carta di
qualificazione del conducente o con un altro prescritto documento
abilitativi rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità si
applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell’articolo 116.
7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno,
guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno
Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che, trascorso più di un anno dal
giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui
pg_0108
sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida con
patente italiana scaduta di validità.
LE NUOVE REGOLE
.
Chi, residente in Italia da oltre un anno, guida con patente rilasciata da u
no
Stato estero non più in corso di validità, incorre nelle sanzioni penali e
amministrative previste per il reato di guida senza patente.
.
Viene sanzionata in modo specifico la guida con CAP, CQC o altre abilitazioni
rilasciate da uno Stato estero, s
cadute di validità, quando il titolare sia
comunque in possesso della prescritta patente di guida valida e sia residente
in Italia da oltre un anno.
COSA È CAMBIATO
.
Nella precedente formulazione non erano esplicitamente separate le due
fattispecie ch
e ora si presentano in un articolato più chiaro.
pg_0109
Come è cambiata la norma
Articolo 142
Limiti di velocità
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la
velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per
le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e
per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con
la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade
urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa
installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di
emergenza per ogni senso di marcia dotate di apparecchiature debitamente
omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti
determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite
massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed
effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo
consentano l’intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati
di incidentalità dell’ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di
qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le
autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare,
provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di
velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e
tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel
comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le
direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli
enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti
di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti
particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i
provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle
proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo
stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia
provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle
opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose
rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168,
comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei
centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o
su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
pg_0110
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l)
dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h
fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100
km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva
a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per
il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri
abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60
km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di
cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite.
Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui
rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli
autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando
siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati
nell'articolo 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi
stabiliti dall'art. 141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate
fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per
il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le
registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali,
come precisato dal regolamento.
6 bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità
devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di
cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme
stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di
impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’interno.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi
di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 38,00 a € 155,00.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di
velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 155,00 a € 624,00.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di
velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 500,00 a euro 2.000,00. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre
mesi.
pg_0111
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779,00 a euro
3.119,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI .
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €23,00 a €92,00.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di
uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni
amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate.
L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui
all’articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio,
l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e
3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato.
È sempre disposto l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata,
per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due
anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa
accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una
patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione
del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della
patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni
dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso
l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero
attraverso l’utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a
distanza delle violazioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno
2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n.
168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per
cento ciascuno, all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato
l’accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi
dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,
n. 381, e all’ente da cui dipende l’organo accertatore, alle condizioni e nei
limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo
precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al
presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi
destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.
12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti
dall’attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di
manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi
comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al
potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni
in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al
pg_0112
personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento
delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.
12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno, entro il 31
maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento
all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria
spettanza di cui al comma 1 dell’articolo 208 e al comma 12-bis del
presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo
anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione
degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi
spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei
confronti dell’ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo
precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi di cui al primo periodo, in
modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 208 e dal
comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia
riscontrata una delle predette inadempienze.
LE NUOVE REGOLE
Gli Enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di
velocità fino a 150 Km/h sulle autostrade a tre corsie più la corsia di
emergenza per ogni senso di marcia dotate di apparecchiature
debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza
su tratti determinati.
COSA È CAMBIATO
La possibilità di elevare il limite massimo di velocità fino a 150 Km/h per
gli Enti proprietari o concessionari, sulle autostrade a tre corsie più la
corsia di emergenza per ogni senso di marcia - viene ricondotta oggi alla
presenza contestuale di apparecchiature debitamente omologate per il
calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati.
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Come è cambiata la norma
Articolo 152
Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli
1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i
ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente
dall’articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della
direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo
2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l’obbligo di usare le
luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della
targa e le luci d’ingombro. Fuori dei casi indicati dall’articolo 153, comma 1,
in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere
utilizzate, se il veicolo ne è dotato, le luci di marcia diurna. Fanno
eccezione all’obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse
storico e collezionistico.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38,00 a euro
155,00.
LE NUOVE REGOLE
La norma stabilisce che l’uso obbligatorio delle luci di posizione, dei
proiettori anabbaglianti, e, se prescritte, delle luci della targa e delle
luci d’ingombro, sia fuori che dentro i centri abitati, si applica non
solo ai motocicli ed ai ciclomotori, ma anche alle c.d. minicar. Sono
esentati da tale obbligo esclusivamente i veicoli di interesse storico
e collezionistico così definiti, senza più riferimento esplicito ai
registri che ne contemplavano l’iscrizione. Rimane l’obbligo per i
veicoli a motore di utilizzare i predetti dispositivi fuori dei centri
abitati. Ad eccezione delle situazioni tipizzate dal codice,
consistenti in fattispecie caratterizzate da scarsa visibilità, è
possibile far ricorso alle luci di marcia diurna. Si tratta di dispositivi
di illuminazione del veicolo che si accendono automaticamente
all’avvio del motore aumentando notevolmente la visibilità dei
veicoli. Nonostante siano state previste nell’attuale codice fin dal
2003, non tutti gli automobilisti ne sono a conoscenza. A differenza
dei fari tradizionali, le luci di marcia diurna non aiutano il
conducente a vedere la strada, bensì favoriscono gli altri utenti
della strada a vedere il veicolo in avvicinamento.
COSA È CAMBIATO
pg_0114
Al novero dei veicoli per i quali già sussisteva l’obbligo, sono stati
aggiunti i tricicli e i quadricicli.
Come è cambiata la norma
Articolo 157
Arresto, fermata e sosta dei veicoli
1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad
esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in
area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle
persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che
non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve
essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel
tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il
veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del
conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di
fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al
margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di
marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio
sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un
metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati
fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia
appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la
sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della
carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle
carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo
il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito
almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel
modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai
conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha
avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto
obbligo di porlo in funzione.
7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo
stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non
costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
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7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo
scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo
stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 200,00 a € 400,00.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38,00 a € 155,00.
COSA DICE LA NUOVA NORMA
È previsto il divieto di tenere il motore acceso, al fine di beneficiare
degli effetti dell’impianto di condizionamento del veicolo, solo in
caso di sosta secondo la definizione fornita dal primo comma
dell’articolo in esame.
COSA È CAMBIATO
Con la nuova formulazione è consentito tenere il motore acceso in
caso di sola fermata del veicolo.
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Come è cambiata la norma
Articolo 158
Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee
ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo
diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di
scorrimento, anche in loro prossimità;
d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in
modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di
preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di
intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità
delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della
carreggiata trasversale,salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché
sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in
sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due
ruote o due motocicli;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus
e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza
dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo
stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose,
nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di
cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi,
rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
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m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di
emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di
carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e
dopo le installazioni destinate all'erogazione.
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal
veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele
atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del
comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 38,00 a euro 155,00 per ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da
€ 78,00 a € 311,00 per i restanti veicoli.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23,00 a euro
92,00 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da € 38,00 a € 155,00
per i restanti veicoli.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di
calendario per il quale si protrae la violazione.
LE NUOVE REGOLE
È stata operata una revisione delle sanzioni, diversificate in
relazione al tipo di veicolo con il quale la violazione è commessa.
COSA È CAMBIATO
Il comma 5 dell’art. 158 prevede ora una sanzione attenuata, tra un
minimo di euro 38 e un massimo di euro 155, se la violazione è
commessa con ciclomotori o motoveicoli a due ruote;
diversamente, per tutti gli altri veicoli, la sanzione rimane quella
originaria da euro 78 a euro 311.
Analogamente, il comma 6 contempla una sanzione da euro 23 a
euro 92 qualora si tratti di ciclomotori e motoveicoli a due ruote, e
da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli.
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Come è cambiata la norma
Articolo 171
Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote
1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e
motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un
casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformità con i regolamenti
emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione
economica per l’Europa e con la normativa comunitaria.
1-bis. Sono esenti dall’obbligo di cui al comma 1 i conducenti e passeggeri: di
ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa; di
ciclomotori e motocicli a due o tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di
crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l’utilizzo del
veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento
2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 74,00 a € 299,00. Quando il mancato uso del
casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il
fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un
motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni
previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La
custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio
nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o
ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 779,00 a € 3.119,00.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed
alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
LE NUOVE REGOLE
La modifica in esame pone in essere un rimando sistematico alle normative
comunitarie in tema di omologazione di caschi protettivi.
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Come è cambiata la norma
Articolo 174
Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose
1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose
e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento
(CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo
2006.
2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell’orario di
servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il
controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai
sensi dell’articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al
citato regolamento (CE), conservati dall’impresa, devono essere esibiti, per
il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della
direzione provinciale del lavoro.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere
sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di
controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al
comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal
regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 38,00 a euro 152,00. Si applica la
sanzione da euro 200,00 a euro 800,00 al conducente che non osserva le
disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato
regolamento (CE).
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per
cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida
prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro
1.200,00. Si applica la sanzione da euro 350,00 a euro 1.400,00 se la
violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di
riposo prescritto dal citato regolamento.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per
cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida,
ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n.
561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 400,00 a euro 1.600,00.
7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo
di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n.
561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
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somma da euro 250,00 a euro 1.000,00. Il conducente che non rispetta per
oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale
prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 350,00 a euro 1.400,00. Se i limiti di
cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
400,00 a euro 1.600,00.
8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative
alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a
euro 620,00.
9. Il conducente che è sprovvisto dell’estratto del registro di servizio o
della copia dell’orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 307,00 a euro 1.228,00. La stessa sanzione si applica a chiunque non
ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l’estratto del registro di
servizio o copia dell’orario di servizio, fatta salva l’applicazione delle
sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri
membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal
regolamento (CE) n. 561/2006.
11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l’organo accertatore, oltre
all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro
temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di
non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di
interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo
sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il
periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell’intimazione è
fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il
comando o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore, presso il quale,
completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a
recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a
tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente
indicato nel medesimo verbale. Il comando o l’ufficio restituiscono la
patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il
viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal
presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato
intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769,00 a euro
7.078,00, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.
12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di
interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell’Unione
europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all’articolo 12, si applicano
le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la
contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine,
per l’esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della
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commessa violazione si considera quello dove è stato operato
l’accertamento in Italia.
13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l’impresa da cui
dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido
con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
14. L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni
contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti
prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per
ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione
delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità
e frequenza, l’impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in
conto proprio ai sensi dell’articolo 83 incorre nella sospensione, per un
periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell’autorizzazione al
trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito
di diffida rivoltale dall’autorità competente a regolarizzare in un congruo
termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
16. Qualora l’impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento
adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel
commettere infrazioni, anche nell’eventuale esercizio di altri servizi di
trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento
che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni
maggiormente si riferiscono.
17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo
sono disposte dall’autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto.
I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.
18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente
articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di
cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell’articolo 5
del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.
LE NUOVE REGOLE
L'art. 30 della legge n. 120 del 29 luglio 2010 ridefinisce – secondo i
principi dettati dal Regolamento (CE) n. 561/2006 del 15 marzo 2006 – la
disciplina in materia di tempi di guida e di riposo e di documentazione dei
conducenti professionali di veicoli adibiti al trasporto di persone e di cose,
precisando gli obblighi ed aggravando le relative sanzioni.
In particolare, le modifiche hanno interessato sia l’art. 174 del C.d.S., per
quei veicoli equipaggiati con l’apparecchio di controllo (cronotachigrafo analogico
o tachigrafo digitale), sia l’art. 178 del C.d.S., per quei veicoli non muniti di tali
dispositivi ma che comunque hanno l’obbligo di documentare l’attività di guida
svolta dal conducente.
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Per quanto concerne l’art. 174 del CDS:
comma 4:
è stata ridotta la sanzione per il superamento dei periodi di
guida, ora pari ad una somma da euro 38,00 ad euro 152,00, mentre
viene aumentata la sanzione per l'inosservanza dei tempi di riposo
giornaliero, ora pari ad una somma da euro 200,00 a euro 800,00.
L’applicazione di tali sanzioni è circoscritta ai soli casi in cui
il
superamento del limite massimo di durata della guida (giornaliera,
settimanale o bisettimanale) o la mancata osservanza del tempo minimo
di riposo giornaliero siano contenuti entro il 10 per cento rispetto ai
corrispondenti limiti prescritti dal Regolamento (CE) n. 561/2006. In caso
contrario (e, cioè, quando risultasse superata la soglia del 10% di tali limiti
comunitari), si applicheranno le specifiche sanzioni previste dai successivi
commi del medesimo art. 174.
comma 5: quando le violazioni in materia di tempi di guida giornaliera
hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero
massimo di durata della guida, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 1.200,00, con la
decurtazione di 2 punti dalla patente di guida del trasgressore;
comma 5: quando le violazioni in materia di tempi di riposo giornaliero
hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al tempo minimo
prescritto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 350,00 a euro 1.400,00, con la decurtazione di 5 punti
dalla patente di guida del trasgressore;
comma 6: quando le violazioni in materia di tempi di guida giornaliera e
di riposo giornaliero hanno durata superiore al 20 per cento rispetto ai
limiti prescritti dal Regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro
1.600,00, con la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida del
trasgressore;
comma 7, primo periodo: quando il conducente supera per oltre il 10 per
cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale
prescritti dal Regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro
1.000,00, con la decurtazione di 1 punto dalla patente di guida del
trasgressore (
12
(
12
) Qualora il superamento del limite massimo di durata dei periodi di guida
settimanale sia contenuto entro il 10 per cento si applica – a carattere residuale – il
comma 4° dell'art. 174 del CDS (che fa generico riferimento al superamento della durata
dei periodi di guida, che possono essere giornalieri, settimanali e bisettimanali).
.
pg_0123
comma 7, secondo periodo: quando il conducente non osserva per oltre
il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti
dal Regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 350,00 a euro 1.400,00, con la
decurtazione di 3 punti dalla patente di guida del trasgressore;
Non si procederà ad alcuna contestazione qualora la mancata osservanza
del limite minimo dei periodi di riposo settimanale sia contenuto entro il
10 per cento;
comma 7, terzo periodo: quando il conducente supera per oltre il 20 per
cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale
prescritti dal Regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro
1.600,00, con la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida del
trasgressore;
comma 7, terzo periodo: quando il conducente non osserva per oltre il
20 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti
dal Regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.600,00, con la
decurtazione di 5 punti dalla patente di guida del trasgressore;
Per le sopra elencate violazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell’art. 174 del
CDS si applicano le nuove disposizioni contenute nell’art. 202, commi 2-
bis e successivi, del CDS.
comma 8:
quando il conducente durante la guida non rispetta le
disposizioni relative alle interruzioni (c.d. pause) si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro
620,00, con la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida del
trasgressore.
Non trovano applicazione le nuove disposizioni di cui all’art. 202, commi 2-
bis e successivi, del CDS (che – si rammenta ancora una volta – sono
circoscritte alle sole violazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell’art. 174 del
CDS);
comma 9:
quando il conducente è sprovvisto dell’estratto del registro di
servizio o della copia dell’orario di servizio di cui al Regolamento (CE) n.
561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 307,00 a euro 1.228,00. Nella medesima sanzione
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incorre chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato la
predetta documentazione, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste
dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
Le sopra elencate sanzioni si applicano anche agli altri membri
dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal Regolamento
(CE) n. 561/2006.
Il comma 11 dell’art. 174 dispone, infine, che nei casi previsti dai commi 4,
5, 6 e 7 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie sopra richiamate deve:
provvedere al ritiro temporaneo dei documenti di guida (compreso il
documento di circolazione);
intimare al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non
dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo;
disporre che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un
luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario.
Come già accadeva con la precedente formulazione dell’art. 174 del CDS,
sia dell’avvenuto ritiro dei documenti di guida (e di circolazione), che
dell’intimazione deve essere fatta menzione nel verbale di contestazione, sul
quale deve essere indicato anche il comando o l’ufficio da cui dipende l’organo
accertatore ove, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente sarà
poi autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza
ritirati (patente di guida e carta di circolazione).
Solamente dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel
rispetto delle condizioni prescritte dall’art. 174 del CDS. il comando o l’ufficio
«
restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo
»
all’interessato.
In ultima analisi si osserva come le violazioni della normativa comunitaria
sui tempi di guida e di riposo commesse in un altro Stato membro dell’Unione
europea che vengono accertate in Italia sono assoggettate alle sanzioni previste
dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già
avvenuta in un altro Stato membro; per l’esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli
203 e 204-bis del CDS, il luogo della commessa violazione si considera quello
dove è stato operato l’accertamento in Italia.
COSA È CAMBIATO
È stato interamente riformulato l’intero impianto sanzionatorio degli artt. 174
e 178 del CDS, con un graduale incremento dell’entità delle sanzioni pecuniaria
connesso alla gravità del mancato rispetto (da calcolare in percentuale) dei limiti
legali fissati dalla disciplina comunitaria in materia di durata della guida e del
riposo dei conducenti professionali (Regolamento 561/2006).
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Come è cambiata la norma
Articolo 176
Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali.
1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175, comma 1,
è vietato:
a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi,
nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello
consentito;
b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta
eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;
c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la
marcia;
d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla
carreggiata.
2. È fatto obbligo:
a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché
di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima corsia;
b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra,
immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;
c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 154 il cambiamento di corsia.
3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di
code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in
sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di
soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più
vicino possibile alla striscia di sinistra.
4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al
solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a
cinquecento metri dallo svincolo.
5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi,
fuorché in situazioni d'emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad
inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più
breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla
prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie
di scorrimento.
6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per
superare l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso
tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di
cui all'art. 175, comma 10.
7. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e la fermata di notte, in caso
di visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione, nonché gli
altri dispositivi prescritti dall'art. 153, comma 5.
8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la
sosta di emergenza o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorché il veicolo sia costretto
a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al
veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito segnale mobile. Lo
stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di
notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione.
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9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è
vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico
supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale
superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro
della carreggiata.
10. Fermo restando quanto disposto dall'art. 144 per la marcia per file parallele è vietato
affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia.
11. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, i conducenti,
ove previsto e segnalato, devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere,
eventualmente incolonnandosi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o
dal personale addetto e corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti.
11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli
oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidamente sia il conducente sia il
proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196.
12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purché muniti di specifica
autorizzazione dell'ente proprietario, sono esentati, quando sussistano effettive esigenze
di servizio, dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto di
effettuare:
a) la manovra di inversione del senso di marcia;
b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza;
c) il traino dei veicoli in avaria. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di attraversare
i varchi in contromano in prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i
veicoli e/o trasporti eccezionali purché muniti di autorizzazione dell'ente proprietario
della strada.
13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre, che devono essere
eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il
dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.
14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma
12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia,
antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare
di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.
15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è esonerato, in caso di
effettive esigenze di servizio e con l'adozione di opportune cautele, dall'osservanza del
divieto di circolazione per i pedoni.
16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli
impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da
corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo
veicolo. All'utente è data la facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata.
17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo
per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in
essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è
soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da €3 89,00 a € 1.559,00.
18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la
revisione prevista dall'art.80, ovvero che non l'abbia superata con esito favorevole, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a €
624,00. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al
conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal
proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme
dell'art. 214.
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19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso
sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito con la sanzione amministrativa da
€ 1.842,00 a € 7.369,00.
20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 6 e 7 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389,00 a €
1.559,00.
21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00.
22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca
della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.
In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del
comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da
due a sei mesi
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Come è cambiata la norma
Articolo 177
Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o
antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze
1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne
siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce
lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti
a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del corpo
nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché agli organismi equivalenti,
esistenti in Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a quelli
delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi,
solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati
devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del
Dipartimento per i trasporti terrestri. L’uso dei predetti dispositivi è altresì
consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche
per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei
servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le
condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute
può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati,
nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente
successivamente all’atto di controllo da parte delle autorità di polizia
stradale di cui all’articolo 12, comma 1. Agli incroci regolati, gli agenti del
traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli
suddetti.
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti
di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di
allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti
a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le
prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere,
ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque
delle regole di comune prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle
strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale
acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se
necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi
nella progressione di marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi
supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da € 78,00 a € 311,00.
pg_0129
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 38,00 a € 155,00.
LE NUOVE REGOLE
Anche nell’attività di recupero di animali o durante i servizi di vigilanza
zoofila i veicoli equiparati alle ambulanze o di mezzi di soccorso potranno
far uso dei dispositivi supplementari acustici e visivi. Spetterà a specifico
decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti stabilire le casistiche
relative ai servi urgenti di istituto che giustificano l’uso di tali sistemi.
Le condizioni e la documentazione necessaria per comprovare lo stato di
necessità (ex articolo 4 legge 689/81) allorquando viene effettuato da
privato un trasporto di animale in gravi condizioni di salute sarà
disciplinato con il medesimo decreto.
COSA È CAMBIATO
Viene introdotta la possibilità di utilizzare i dispositivi supplementari di
emergenza (sia acustici che visivi) anche per i conducenti delle
autoambulanze e dei mezzi di soccorso impiegati nell’attività di recupero
di animali che versano in gravi condizioni di salute o siano impegnati in
servizi urgenti di vigilanza zoofila. L’articolo in esame caratterizza una
autonoma ipotesi di stato di necessità quando il trasporto di animale che
versa in gravi condizioni di salute è effettuato da privato cittadino. In tali
casi, all’atto del controllo di polizia stradale, occorrerà prendere visione di
apposita documentazione oggetto di emanando decreto ministeriale.
pg_0130
Come è cambiata la norma
Articolo 178
Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti
di cronotachigrafo
1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di
cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all’articolo 179 è
disciplinata dalle disposizioni dell’accordo europeo relativo alle prestazioni
lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su
strada (AETR), concluso a Ginevra il 1° luglio 1970, reso esecutivo dalla
legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso
accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3
dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio
e le copie dell’orario di servizio di cui all’accordo indicato al comma 1 del
presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di
polizia stradale di cui all’articolo 12. I libretti individuali conservati
dall’impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo,
anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere
sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di
controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al
comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti
dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 38,00 a euro 152,00. Si applica la
sanzione da euro 200,00 a euro 800,00 al conducente che non osserva le
disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per
cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida
prescritto dalle disposizioni dell’accordo di cui al comma 1, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300,00 a
euro 1.200,00. Si applica la sanzione da euro 350,00 a euro 1.400,00 se la
violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di
riposo prescritto dal citato accordo.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per
cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida,
ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dall’accordo di cui al comma
pg_0131
1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 400,00 a euro 1.600,00.
7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo
di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall’accordo di cui al
comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 250,00 a euro 1.000,00. Il conducente che non rispetta per
oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale
prescritti dal predetto accordo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 350,00 a euro 1.400,00. Se i limiti di
durata di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per
cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 400,00 a euro 1.600,00.
8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative
alle interruzioni previste dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a
euro 1.000,00.
9. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo,
dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio
previsti dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 307,00 a euro
1.228,00. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in
modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l’estratto del
registro di servizio o copia dell’orario di servizio, fatta salva l’applicazione
delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri
membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste
dall’accordo di cui al comma 1.
11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano
le disposizioni di cui al comma 11 dell’articolo 174.
12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l’impresa da cui
dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido
con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
13. L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni
contenute nell’accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti
prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 307,00 a euro
1.228,00 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva
l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto
costituisca reato.
14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai
commi 15, 16, 17 e 18 dell’articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono
commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte
dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la
decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18 dell’articolo
174 si applicano all’autorizzazione o al diverso titolo, comunque
denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali.
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LE NUOVE REGOLE
Per quanto concerne l’art. 178 del CDS:
l’art. 30 della legge n. 120 del 29 luglio 2010, novella altresì l’art. 178
del CDS che si riferisce ai veicoli non equipaggiati con i dispositivi di
controllo di cui all’art. 179 del CDS (e, cioè, con il cronotachigrafo
analogico o con il tachigrafo digitale) che – in luogo delle registrazioni di
tali dispositivi – recano a bordo i registri di servizio, i libretti individuali, gli
estratti del registro di servizio e le copie dell’orario di servizio che devono
essere esibiti in occasione dei controlli stradali;
viene individuato nell'accordo europeo AETR del 1° luglio 1970 la fonte
normativa di riferimento per la regolamentazione della durata della guida
degli autoveicoli in questione e viene disposto il medesimo impianto
sanzionatorio previsto per i conducenti di veicoli muniti del dispositivo di
controllo di cui all’art. 179 del CDS;
l'unica differenza è ravvisabile nella maggiorazione della sanzione
prevista nel caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alle
interruzioni dei tempi di guida previste nel citato accordo europeo
AETR, che, infatti, ha un importo da euro 250,00 a euro 1.000,00.
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Come è cambiata la norma
Articolo 179
Cronotachigrafo e limitatore di velocità
1. Nei casi previsti dal regolamento CEE n.3821/85 e successive modificazioni, i
veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le
modalità d’impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità
previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere altresì dotati di
limitatore di velocità.
2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in
cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo
avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non
funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del
conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 779,00 a € 3.119,00. La sanzione amministrativa pecuniaria è
raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o
l'alterazione del cronotachigrafo.
2-bis Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità
ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente
caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 870,00 a € 3.481,00.
La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l’infrazione
riguardi l’alterazione del limitatore di velocità.
3. Il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone
che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o
cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di
velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 749,00 a € 2.996,00.
4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al
comma 3, l'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri applica la
sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al
veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno.
La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.
pg_0134
5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o
dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le
sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la
sanzione più grave.
6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere
comunicate all'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri presso il
quale il veicolo risulta immatricolato.
6-bis Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il
limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti,
gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, anche scortando il veicolo o
facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina
autorizzata per l’istallazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato
l’accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per
l’accertamento e il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del
cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del
titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone in
solido.
7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il
funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore di
velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il
conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro
un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od
autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla
data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto.
8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7,
durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è
disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso.
Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta
di circolazione.
8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal
quale dipende l’agente accertatore segnala il fatto all’autorità competente,
che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o
dell’autorizzazione al trasporto o dell’iscrizione all’albo degli
autotrasportatori di cose per l’esame dei dati sui tempi di guida e di riposo
relativi all’anno in corso.
9. Alle violazioni di cui al comma 2 e 2-bis consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel caso in cui la violazione
relativa al comma 2-bis riguardi l’alterazione del limitatore di velocità, alla
sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del
Titolo VI.
10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati.
Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive
modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento
di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato
pg_0135
all'ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della
regolarità di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo.
LE NUOVE REGOLE
Lo stesso art. 30 della legge n. 120 del 29 luglio 2010, ha apportato le
seguenti modifiche all’art. 179 del CDS:
equiparazione del mancato inserimento del foglio di registrazione nel
cronotachigrafo analogico con il mancato inserimento della «scheda
del conducente» nel tachigrafo digitale, dirimendo così
definitivamente ogni dubbio interpretativo in ordine alla sanzione da
applicare a quest’ultima fattispecie, riconducibile all’art. 179, commi 2 e
9, del CDS;
introduzione, in caso di incidente con danno a persone o a cose,
dell’obbligo di segnalazione del fatto all’autorità competente (
13
, da parte
del comando dal quale dipende l’agente accertatore, ai fini della verifica
presso l'impresa di autotrasporto di cose o di persone dei dati sui tempi
di guida e di riposo relativi all’anno in corso.
COSA È CAMBIATO
Per effetto della modifica apportata al comma 2 dell’art. 179 del CDS la
circolazione senza card-conducente inserita nel tachigrafo digitale è sanzionata
ai sensi di tale articolo, al pari di quanto già accadeva per la circolazione senza
foglio di registrazione inserito all’interno del cronotachigrafo analogico.
Viene così definitivamente risolto ogni dubbio interpretativo al riguardo e
superata la teoria di coloro che – nelle more della predetta modifica – ritenevano
applicabile in via residuale la violazione di cui all’art. 19 della legge n. 727/78 al
caso di guida senza carta tachigrafica inserita nell’apparecchio di controllo
digitale.
(
13
)
L’autorità competente è da individuarsi nella Direzione Provinciale del Lavoro (DPL)
ove ha sede l’impresa di autotrasporto: infatti i controlli presso i locali delle imprese operanti nel
settore dell'autotrasporto per la verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo sono coordinati
dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che si avvale delle proprie
articolazioni periferiche, ossia le DPL (art. 2/3° comma del decreto legislativo n. 144/2008 di
attuazione della direttiva 2006/22/CE
pg_0136
Come è cambiata la norma
Articolo 180
Possesso dei documenti di circolazione e di guida.
1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i
seguenti documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del
veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria
del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un
documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere
con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve
aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma
7.
3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il
veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta
di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il
conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a
servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza
conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata
dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo
5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione
professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di
idoneità, quando prescritti.
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del
veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto ed un documento di
riconoscimento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 38,00 a € 155,00. Quando si
tratta di ciclomotori la sanzione è da € 23,00 a € 92,00.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di
presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per
fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni
amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 389,00 a € 1.559,00. Alla
violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio
dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza
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del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal
giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti
LE NUOVE REGOLE
È stato introdotto l’obbligo giuridico di portare al seguito la carta
qualificazione conducente (CQC) durante la conduzione di veicoli utilizzati
in servizi che ne richiedono la titolarità.
COSA È CAMBIATO
Tra i documenti che il conducente ha l’obbligo di portare con se, previsti
dall’articolo in esame, è stata inserita anche la Carta di Qualificazione del
Conducente. (
14
).
(14) All’atto in cui l’agente accerta che il trasgressore è possessore del titolo abilitativo viene
applicata la sanzione prevista dall’articolo 180/5° - 7° CDS, intimandogli di esibire il
documento mancante ai sensi dell’articolo 180/8° del CDS. Nel caso in cui il trasgressore
esercita l’attività privo del necessario titolo abilitativo in quanto mai ottenuto, lo stesso sarà
soggetto alle ben più gravi sanzioni previste dall’articolo 116/15° CDS (155,00 € e fermo
amministrativo per 60 giorni).
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Come è cambiata la norma
Articolo 182
Circolazione dei velocipedi
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della
circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due;
quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila,
salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il
manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento
di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà,
prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti
norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della
circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono
assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non
sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente
maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente
assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre
persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote
simmetriche, solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone
adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di
due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo
il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel
regolamento.
9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da
mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il
conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di
indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al
comma 4-ter dell’articolo 162.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 23,00 a € 92,00. La sanzione
è da €38,00 a €155,00 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.
LE NUOVE REGOLE
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È stato introdotto a carico dei conducenti di velocipedi l’obbligo di
indossare, fuori dai centri abitati, il giubbotto o le bretelle retroriflettenti di
cui al 4-ter dell’articolo 162 da mezz’ora dopo il tramonto del sole a
mezz’ora prima del suo sorgere. Analogo obbligo senza alcun riferimento
temporale è imposto ai conducenti di velocipedi che circolino all’interno di
gallerie.
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Come è cambiata la norma
Articolo 189
Comportamento in caso di incidente
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo
comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a
coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a
salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale
esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse
le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro
utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla
circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia
stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla
circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali
rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché
le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se
queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi
sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di
fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €272,00 e € 1.088,00. In tale
caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti
tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7,
si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle
persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le
misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale,
anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è
possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura
penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di
prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da
un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
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sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei
mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno
subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli
organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio
colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il
caso di flagranza di reato.
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al
fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria,
non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a €
311,00.
9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al
suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da
reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura
idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che
abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al
periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00. Le persone coinvolte in un
incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti
devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo
intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al
periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 78,00 a euro 311,00.
LE NUOVE REGOLE
È introdotta una modifica comportamentale dell’utente della strada il quale
deve fermarsi ed assicurare il soccorso agli animali che hanno subito
danno a causa di un evento ricollegabile alla propria condotta di guida.
Anche l’utente coinvolto, non a causa della propria condotta, nell’evento
infortunistico deve assicurare il tempestivo intervento e soccorso
all’animale che ha subito un danno.
COSA È CAMBIATO
L’utente della strada che cagiona un danno ad un animale è obbligato a
fermarsi e porre in atto le misure idonee a garantire il tempestivo
soccorso dell’animale ferito, pena l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a € 389,00.
Previsione sanzionatoria attenuata (sanzione amministrativa pecuniaria di
€ 78,00) per l’utente della strada comunque coinvolto nell’evento dannoso
a discapito dell’animale il quale, pur non dovendosi fermare, è obbligato a
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porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di
soccorso.
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Come è cambiata la norma
Articolo 190
Comportamento dei pedoni
1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri
spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o
insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di
marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla
circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso
opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e
sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di
carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole
a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di
strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di
marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti
pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o
distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono
attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione
necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato
attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora
esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di
necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o
presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli
altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di
attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando
anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da
motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della
strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari
delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7.
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è
vietata sulla carreggiata delle strade.
9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni
sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole,
pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo
per gli altri utenti.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 23,00 a € 92,00.
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Come è cambiata la norma
Articolo 191
Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni
1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti
devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali.
Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi,
ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti
pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per
inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento
pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il
divieto per i pedoni di cui all’articolo 190, comma 4.
2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono
consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la
carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte
capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata
da cane guida o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca,,
o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad
attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano
derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando
sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a € 599,00.
LE NUOVE REGOLE
L’articolo in esame impone l’arresto dei veicoli quando i pedoni
transitano sugli attraversamenti pedonali, nonché di cedere la
precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che
si accingono ad impegnare la strada servendosi degli
attraversamenti pedonali.
Resta fermo il medesimo obbligo, cioè rallentare e all’occorrenza
fermarsi, a carico dei conducenti che svoltano per inoltrarsi su
un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento
pedonale, quando non sia vietato il passaggio ai pedoni.
Confermato il divieto dei pedoni di sostare o indugiare sulla
carreggiata, ad eccezione dei casi di necessità; inoltre, è vietato
adottare comportamenti, quali la sosta in gruppo sui marciapiedi,
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banchine o attraversamenti pedonali, che determinano un intralcio
al transito orinario degli altri pedoni.
COSA È CAMBIATO
È stato eliminato il riferimento al «dare precedenza» ai pedoni che
transitano sugli attraversamenti pedonali, e sostituito con
l’imperativo «fermarsi» a carico del conducente, facendo venir
meno qualsiasi tipo di valutazione e discrezionalità.
È stato introdotto l’obbligo di «dare la precedenza, di rallentare e
all’occorrenza fermandosi», ripristinando il vecchio obbligo del
punto precedente, allorché i pedoni si accingono ad attraversare,
quando, cioè, si trovano in un momento immediatamente
precedente all’azione di attraversamento vera e propria, che
consente, quindi, una valutazione circa i modi e i tempi di
esecuzione della manovra a carico del conducente del veicolo.
Le violazioni commesse dal conducente del veicolo comportano
una decurtazione di punti sulla patente di guida maggiore rispetto
all’ipotesi legislativa previgente.
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Come è cambiata la norma
Articolo 195
Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di
danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre
entro il limite minimo generale di € 23,00 ed il limite massimo generale di € 9.825,00.
Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni
proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di
aggiornamento di cui al comma 3.
2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente
codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della
violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle
conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue
condizioni economiche.
2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146,
149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la
violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della
sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all’articolo 208,
comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all’articolo 6-bis del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre
2007, n. 160, e successive modificazioni.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in
misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni
precedenti. All'uopo, entro il 1º dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministro dell’economia e delle finanze, dei lavori pubblici, dei trasporti e
per i problemi delle aree urbane, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle
sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1º gennaio dell'anno
successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1.
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative
pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento all’unità di
euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro,
ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.
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Come è cambiata la norma
Articolo 196
Principio di solidarietà
1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il
proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di
veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio
o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore
della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che
la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui
all'art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del
contrassegno di identificazione.
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma
soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o
incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l'autore della
violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non
aver potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una
persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o
comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze,
la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato, in solido
con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la
violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della
violazione stessa.
LE NUOVE REGOLE
Viene sancito un diverso e nuovo principio in tema di obbligatorietà
solidale. È ritenuto civilmente obbligato al pagamento della sanzione
pecuniaria amministrativa il proprietario del veicolo trainato qualora la
violazione sia stata commessa da un conducente alla guida di un
complesso veicolare. Qualsiasi sia la natura della violazione commessa,
comportamentale o tecnica, la contestazione e/o la notificazione dei
verbali dovrà essere eseguita nei confronti del proprietario del veicolo
trainato in qualità di obbligato in solido.
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COSA È CAMBIATO
A differenza della precedente previsione normativa ove il responsabile
solidale veniva individuato nel proprietario del veicolo trainante, con
l’introduzione dell’istituto della targa personale e, conseguentemente con
il venir meno dell’obbligo di apposizione della targa ripetitrice sui
complessi veicolari, la responsabilità solidale incombe sistematicamente
in capo al proprietario del veicolo trainato.
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Come è cambiata la norma
Articolo 200
Contestazione e verbalizzazione delle violazioni
1. Fuori dei casi di cui all’articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è
possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto
alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente
anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il
verbale, che può essere redatto anche con l’ausilio di sistemi informatici,
contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali
per l’identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata
commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del
verbale.
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla
persona obbligata in solido.
4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui
dipende l'agente accertatore.
LE NUOVE REGOLE
Al primo comma è stato aggiunto «fuori dei casi di cui all’art. 201 comma 1
bis» la contestazione quando è possibile deve essere immediatamente
contestata tanto al trasgressore che all’obbligato in solido.
Al 2° comma è prevista la contestazione con verbale redatto con l’ausilio
di sistemi informatici.
COSA È CAMBIATO
È stato specificato ulteriormente che la possibilità della contestazione
immediata fa salvi i casi previsti dalle contestazioni elevate ai sensi
dell’art. 201 comma 1 bis del CDS.
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È stata specificata la possibilità di redigere il verbale di contestazione con
l’ausilio di sistemi informatici.
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Come è cambiata la norma
Articolo 201
Notificazione delle violazioni
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il
verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione
dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro
novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o,
quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal
conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati
nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si
tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del
contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei
confronti dell’intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai
sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente
eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale
dichiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti
obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la
notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in
cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione
del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla
data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro
identificazione. Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro
trecentosessanta giorni dall’accertamento. Quando la violazione sia stata
contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere
notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 196 entro
cento giorni dall’accertamento della violazione.
1-bis Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la
contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli
estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario
del veicolo,
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento
direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale ovvero nella loro disponibilità
che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il
veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque
nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20
giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n.
168, e successive modificazioni;
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g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle
zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e
sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17,
comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e
12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o
apparecchiature di rilevamento.
1-ter Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la
contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere
anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è
necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora
l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature
che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo
completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti
direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.
1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-
bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia
stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o
apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il
funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono
essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo
12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati
solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite
dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati
tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-
altimetriche e di traffico.
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere
effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei
confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.
2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed
agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei
messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la
violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a
mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio
postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di
revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della
carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente
eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto,
risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito
presso la Direzione generale del Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A.
o dalla patente di guida del conducente.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto
al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
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5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la
notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.
5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta
ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato,
nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di
rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal
registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico
istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell’interno, il comando o
l’ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al
soggetto intestatario del veicolo l’inizio del procedimento al fine di conoscere,
tramite il responsabile dell’ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo
stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle
condizioni previste dall’articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso
di sussistenza dell’esclusione della responsabilità, il comando o l’ufficio
procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell’articolo 203 per
l’archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto
interessato ai sensi dell’articolo 196, comma 1; dall’interruzione della procedura
fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini
per la notifica.
LE NUOVE REGOLE
Qualora la violazione non sia stata immediatamente contestata, questa
deve essere notificata entro 90 giorni dalla data dell’accertamento
all’effettivo trasgressore o quando questo non sia stato identificato ad uno
dei soggetti indicati nell’art. 196.
Quando la violazione è stata contestata all’effettivo trasgressore, la
notifica all’obbligato in solido deve essere effettuata entro 100 giorni dalla
data di accertamento.
COSA È CAMBIATO
Nei casi di contestazione differita, si hanno 90 gg per notificarla all’effettivo
trasgressore rispetto ai 150 gg previsti in precedenza dalla data di
accertamento. Se l’infrazione viene contestata immediatamente al
trasgressore effettivo, da quel momento decorrono 100 gg per la notifica
ad eventuali obbligati in solido.
La contestazione immediata non è necessaria quando l’accertamento
avviene tramite la rilevazione effettuata a mezzo dei dispositivi previsti
dall’art. 17 comma 133 bis della Legge 127 del 1997.
Si esclude altresì la contestazione immediata anche per l’accertamento
della violazioni di cui agli artt. 141, 143/11-12, 146, 170, 171, 213 e 214,
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quando le stesse vengono accertate con dispositivi o apparecchiature di
rilevamento.
Nell’accertamento delle violazioni con apposite apparecchiature
debitamente omologate non è necessaria la presenza sul luogo del
rilevamento degli organi di polizia stradale.
PROBLEMATICHE OPERATIVE
Nascono dubbi sulla contestazione dell’art. 141 del CDS accertata con un
dispositivo di rilevamento omologato ove non vi sarebbe una valutazione
soggettiva dell’organo accertatore, bensì un rilevamento con
apparecchiatura omologata che rientrerebbe di conseguenza nei casi da
contestarsi ai sensi dell’art. 142 del CDS. – poiché la valutazione
soggettiva dell’operatore trova supporto nella considerazione delle
circostanze di tempo, di luogo, di traffico e di qualsiasi altra natura.
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Come è cambiata la norma
Articolo 202
Pagamento in misura ridotta
1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione
amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni
accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla
contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle
singole norme.
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale
dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente
postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente
bancario. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le
modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto
corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.
2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli
articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del
carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico,
174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente
titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio
dell’attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso
ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il
pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L’agente trasmette al
proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia
ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del
verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-
bis, è tenuto a versare all’agente accertatore, a titolo di cauzione, una
somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la
violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio
da cui l’agente accertatore dipende.
2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter,
è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato
adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a
sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in
custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti
individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis.
3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non
abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di
veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente
di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve
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avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere
trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.
3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni
previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12;
113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6;
168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6.
Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo
della commessa violazione entro dieci giorni.
LE NUOVE REGOLE
Qualora una violazione prevista dagli artt. 142 comma 9 e 9-bis, 148, 167
in tutte le ipotesi in cui la massa complessiva a pieno carico superi il 10
per cento, 174/ comma 5 – 6 – 7 e dell’art. 178 comma 5 – 6 – 7, viene
commessa da un conducente titolare di patente di guida della categoria
C, C+E, D, D+E, nell’esercizio della attività di autotrasporto di persone e
cose il trasgressore è ammesso ad effettuare il pagamento in misura
ridotta, immediatamente nelle mani dell’agente accertatore.
COSA È CAMBIATO
Per le violazioni ascritte è previsto il pagamento nell’immediatezza nelle
mani dell’agente accertatore.
Per tali violazioni cui è ammesso il pagamento immediato, qualora il
trasgressore non si avvalga di tale facoltà è tenuto a versare all’agente
accertatore una somma a titolo di cauzione pari alla metà del massimo
edittale.
In mancanza del versamento di cauzione è disposto il fermo
amministrativo del veicolo fin quando non sia stato adempiuto il predetto
onere e, comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il
veicolo è affidato in custodia a spese del responsabile della violazione ad
uno dei soggetti individuati al 1 comma dell’art. 214 bis.
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Come è cambiata la norma
Articolo 202-bis.
Rateazione delle sanzioni pecuniarie
1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale,
di importo superiore a 200,00 euro, che versino in condizioni economiche
disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito
imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante
dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al
presente comma, se l’interessato convive con il coniuge o con altri
familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel
medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante,
e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91
per ognuno dei familiari conviventi.
3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la
violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo
periodo del comma 1 dell’articolo 208. È presentata al presidente della
giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel
caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della
somma da pagare, l’autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del
pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l’importo dovuto non
supera euro 2.000,00, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l’importo
dovuto non supera euro 5.000,00, fino ad un massimo di sessanta rate se
l’importo dovuto supera euro 5.000,00. L’importo di ciascuna rata non può
essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato
si applicano gli interessi al tasso previsto dall’articolo 21, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni.
5. L’istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni
dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La
presentazione dell’istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di
ricorso al prefetto di cui all’articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui
all’articolo 204-bis. L’istanza è comunicata dall’autorità ricevente all’ufficio
o comando da cui dipende l’organo accertatore. Entro novanta giorni dalla
presentazione dell’istanza l’autorità di cui al comma 3 del presente articolo
pg_0158
adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di
cui al periodo precedente, l’istanza si intende respinta.
6. La notificazione all’interessato dell’accoglimento dell’istanza, con la
determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del
provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all’articolo 201.
Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione
della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del
presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo
comma. L’accoglimento dell’istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di
cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o
ufficio da cui dipende l’organo accertatore.
7. In caso di accoglimento dell’istanza, il comando o ufficio da cui dipende
l’organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata.
In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due
rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si
applicano le disposizioni del comma 3 dell’articolo 203.
8. In caso di rigetto dell’istanza, il pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo
provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del
comma 6.
9. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle
infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del
presente articolo.
10. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle
infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di
cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all’intera variazione, accertata
dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente
comma è adottato entro il 1o dicembre di ogni biennio e gli importi
aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo.
LE NUOVE REGOLE
Per una o più violazioni accertate contestualmente con lo stesso verbale,
di importo superiore a 200,00 euro, il trasgressore o l’obbligato in solido
che versino in condizioni economiche disagiate e documentate, possono
richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
La richiesta va inoltrata al Prefetto qualora trattasi di violazioni accertate
da funzionari , ufficiali e agenti dello Stato, mentre è presentata al
presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o
al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari,
ufficiali e agenti rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni.
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L’istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di
contestazione o di notificazione della contestazione, la presentazione
della istanza non consente più all’interessato di avvalersi della facoltà di
proporre ricorso sia all’A.A. che all’A.G.
Entro 90 giorni della presentazione l’Autorità competente adotta il
provvedimento di accoglimento o di rigetto . decorso tale termine l’istanza
si intende respinta.
La notificazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto verrà
notificata con le modalità di cui all’art. 201.
Qualora l’istanza venga accolta il comando, l’ufficio da cui dipende
l’organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata.
In caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due
rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione,
per cui la rimanente somma dovuta verrà a mente del 3 comma dell’art.
203 messa a ruolo.
Se l’istanza viene respinta il richiedente entro 30 giorni dalla notifica del
provvedimento deve effettuare il pagamento.
COSA È CAMBIATO
È stata introdotta con l’art. 202 bis la rateazione delle sanzioni pecuniarie.
Viene introdotta con la stesura di questo nuovo articolo la potestà
amministrativa differenziata laddove si tratti di procedimento
amministrativo demandato alla figura del Prefetto nel caso di sanzione
elevata da operatori dello «Stato» – rispetto alla figura riconducibile al
rappresentante della Regione della Provincia e dei Comuni qualora trattasi
di violazione elevata dai rispettivi organismi/uffici/dipendenti.
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Come è cambiata la norma
Articolo 204-bis
Ricorso al giudice di pace
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il
trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono
proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è
stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di
contestazione o di notificazione.
2. Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall'articolo 22 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall'articolo 23 della
medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal presente
articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie.
3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l’udienza di comparizione
sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato
indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a
mezzo di fax o per via telematica all’indirizzo elettronico comunicato ai
sensi dell’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
3-bis. Tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione devono
intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della
notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all’estero. Se
il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato,
l’udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni
dal deposito dello stesso.
3-ter. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo
che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga
diversamente nella prima udienza di comparizione, sentite l’autorità che ha
adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata e
impugnabile con ricorso in tribunale.
4. Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente presentato il
ricorso di cui all'articolo 203.
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4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo
spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da
funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle
Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell’ANAS;
spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state
accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni,
delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono
ad essi devoluti ai sensi dell’articolo 208. Il prefetto può essere
rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura-ufficio territoriale
del Governo.
5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l’importo della
sanzione e impone il pagamento della somma con sentenza
immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro
i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere
effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo
accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.
6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la
riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace.
7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione
della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al
minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere
l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente
di guida.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di cui
all'articolo 205.
9-bis. La sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso è trasmessa, entro
trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all’ufficio o
comando da cui dipende l’organo accertatore.
LE NUOVE REGOLE
Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l’udienza di comparazione
sono notificati a cura della cancelleria, all’opponente o al suo
procuratore, nonché al Prefetto, regione, province e comune, quando i
proventi a mente dell’art. 208 sono a loro attribuiti.
Tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione devono
intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni se il luogo della
notifica trovasi nel territorio nazionale e di 60 giorni se il luogo di
notificazione si trova all’estero.
Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento
impugnato. L’udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice
entro 20 giorni dal deposito dello stesso.
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L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento , salvo che
il giudice concorrendo gravi e documentati motivi, disponga
diversamente nella prima udienza di comparizione sentite l’autorità che
ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza
impugnabile con ricorso al Tribunale.
La legittimazione passiva in giudizio spetta al Prefetto quando le
violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali,e agenti di
cui al primo periodo dell’art. 208, mentre spetta alla regione. Alla
provincia e ai comuni quando le violazioni sono state accertate dai
rispettivi funzionari, ufficiali e agenti o comunque quando i relativi
proventi sono a loro carico.
In caso di rigetto del ricorso il Giudice di Pace con sentenza determina
ed impone il pagamento della somma dovuta. ll pagamento deve
avvenire entro 30 giorni dalla data della notificazione della sentenza e
deve essere effettuata a favore dell’amministrazione cui dipende
l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa
determinata.
COSA È CAMBIATO
Termini e modalità di notifica del decreto con cui il Giudice di Pace fissa
l’udienza di comparizione alle parti interessate
L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo in
casi particolari in cui il giudice nella prima udienza di comparizione,
sentite l’autorità che ha adottato il provvedimento ed il ricorrente,
disponga diversamente con sentenza motivata ed impugnabile con
ricorso al tribunale.
La determinazione dell’importo dovuto in caso di rigetto ed il termine
entro il quale deve essere effettuato il pagamento.
Viene specificato che la legittimazione passiva ora sarà differenziata e
riguarderà la Prefettura nel caso di sanzione elevata da operatori dello
«Stato» – alla Regione, alla Provincia ed ai Comuni qualora trattasi di
violazione elevata dai rispettivi organismi/uffici/dipendenti, o comunque
quando i relativi proventi delle contestazioni elevate siano comunque a
loro carico.
Viene specificato definitivamente che la legittimazione passiva nel
giudizio di impugnazione di sanzioni elevate da operatori dello «Stato»
spetta al Prefetto.
pg_0163
Come è cambiata la norma
Articolo 205
Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria
1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se
l'interessato risiede all'estero.
2. (abrogato)
3. (abrogato)
LE NUOVE REGOLE
Viene abrogato il comma 3° che prevedeva che il Prefetto potesse
delegare la tutela giudiziaria nella legittimazione passiva nei
procedimenti amministrativi relativi alle norme del CDS,
all’amministrazione cui apparteneva l’organo accertatore qualora essa
stessa fosse anche destinataria dei proventi.
COSA È CAMBIATO
Con l’abrogazione di questo 3° comma dell’art. 205 del CDS, e con
l’introduzione di quanto sancito dal nuovo comma 4° bis dell’art. 204 bis
del CDS viene definitivamente chiarito che la legittimazione passiva nel
giudizio di impugnazione di sanzioni elevate da operatori dello «Stato»
pg_0164
spetta al Prefetto, ed esso non potrà più delegare appartenenti ad altri
uffici al di fuori dei funzionari della Prefettura.
Come è cambiata la norma
Articolo 207
Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE
1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene
violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione
amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare
immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura
ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il
verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo
menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore
medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà
prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare all'agente
accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della
sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è
fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è
versata al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.
2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell’unione
europea o aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo la somma da
versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2 è pari alla somma richiesta per il
pagamento in misura ridotta prevista dall’art. 202
3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis, viene
disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato
adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore ai
sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in
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custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti
individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprietà dei
cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia.
4-bis. (Abrogato).
LE NUOVE REGOLE
In mancanza del versamento della cauzione prevista a mente dei
commi 2 e 2 bis il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo fin quando
non sia stato adempiuto il dovuto onere e comunque per un periodo non
superiore a 60 giorni, il veicolo va affidato in custodia ad uno dei soggetti
individuati ai sensi del 1° comma dell’art. 214 bis.
COSA È CAMBIATO
Nelle more del versamento della cauzione, il veicolo sottoposto a fermo
amministrativo viene tolto dalla disponibilità degli aventi titolo ed affidato in
custodia ad uno dei soggetti individuati ai sensi del 1° comma dell’art.
214bis.
Viene abrogato il 4° comma bis che prevedeva l’applicazione di questo
articolo anche ai veicoli immatricolati in Italia quando condotti da
conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno stato non
facente parte dell’UE e quindi extracomunitari.
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come è cambiata la norma
Articolo 208
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal
presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da
funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle
Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi
sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano
accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle
province e dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:
a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 4, della legge 17
maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all’attuazione
del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella
misura dell’80 per cento del totale annuo, definito a norma dell’articolo 2, lettera
x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini
della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento
delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS),
istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale,
sentito, occorrendo, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per
l’assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza e per iniziative ed attività di promozione
della sicurezza della circolazione;
pg_0167
b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti
terrestri , nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per
studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;
c) al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Dipartimento per i
servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di
favorire l’impegno della scuola pubblica e privata nell’insegnamento
dell’educazione stradale e per l’organizzazione dei corsi per conseguire il
certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.
2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo
195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio
dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro
l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con
provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze adottato sulla base
delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell’interno. Tali rilevazioni sono
effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell’interno, di
concerto con i Ministeri dell’economia e delle finanze, della giustizia e delle
infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di
trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-
octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze, dell’interno e dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate
finalità. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con
propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come
annualmente determinate.
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’interno e
il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca trasmettono
annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull’utilizzo
delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell’anno precedente.
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al
secondo periodo del comma 1 è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di
sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e
di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle
attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e
attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia
municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale,
relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente,
all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a
norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto
stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo
36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali
pg_0168
bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli
organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi
didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di
previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1
dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a
interventi a favore della mobilità ciclistica.
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano
annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di
cui al comma 4. Resta facoltà dell’ente destinare in tutto o in parte la
restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato
comma 4.
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche
essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti
a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento
di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza
urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei
servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-
bis e 187 e all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei
servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis)
ed e) del comma 1 dell’articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di
controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.
LE NUOVE REGOLE
Vengono introdotti analiticamente le finalità e l’utilizzo del 50% dei
proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del 1° comma, a
seguito degli introiti scaturenti dalle sanzioni alle norme del CDS, con
la previsione tra gli altri dicasteri determinanti anche di quello
«dell’interno».
Vengono altresì stabilite le procedure in capo agli enti stessi per
determinare le quote spettanti da destinarsi al miglioramento della
sicurezza stradale, al potenziamento delle attività di controllo ed
accertamento del rispetto delle norme della circolazione, ed al
potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui
agli arrtt. 186 – 186 bis e 187 del CDS.
COSA È CAMBIATO
È prevista ora l’esatta individuazione delle percentuali dei proventi da
contravvenzioni alle norme del CDS elevate dagli Enti diversi dagli
organi di Stato, da destinarsi alla sicurezza stradale, nonché le
procedure da attivarsi ivi compreso il monitoraggio e controllo da parte
pg_0169
dei Ministeri interessati affinché vi sia il rispetto di tali assunti da parte
dei predetti enti.
Come è cambiata la norma
Articolo 214-ter.
Destinazione dei veicoli confiscati
1. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di
confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7,
186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di
polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a
garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi
dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta
per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora
gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di
assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è
antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del
Ministero dell’economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la
distruzione del bene. Il provvedimento è comunicato al pubblico registro
automobilistico per l’aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le
disposizioni del comma 3-bis dell’articolo 214-bis.
2. Si applicano, in quanto compatibili, l’articolo 2-undecies della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e l’articolo 301-bis del
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
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successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la
distruzione dei beni mobili registrati.
LE NUOVE REGOLE
Come già avvenuto nel passato per altre materie gli organi di Polizia,
previa richiesta, possono diventare assegnatari dei veicoli acquisiti dallo
Stato a seguito del provvedimento di confisca definitivo, adottato in
conseguenza della violazione degli articoli previsti dal codice della strada
per la guida in stato di ebbrezza dovuta all’ingestione di sostanze
alcoliche, o in stato di alterazione per aver utilizzato sostanze
stupefacenti o psicotrope.
È necessario che i veicoli siano destinati ad attività dirette a garantire la
sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o
ad enti pubblici economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o
tutela ambientale.
In mancanza di richiesta da parte degli ogni interessati, i beni sono posti
in vendita.
Come è cambiata la norma
Articolo 218
Sanzione accessoria della sospensione della patente
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata
dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso
provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di
custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
2. L’organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del
verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa
violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui è stata
sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia
derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un
permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore
al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora
risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con
mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione
che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5
febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza
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di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa.
Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è
determinato in relazione all’entità del danno apportato, alla gravità della violazione
commessa, nonché al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell’istanza di cui al secondo
periodo ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per
decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di
sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive
ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L’ordinanza,
che eventualmente reca l’autorizzazione alla guida, determinando espressamente
fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all’interessato, che
deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L’ordinanza è altresì
comunicata, per i fini di cui all’articolo 226, comma 11, all’anagrafe degli abilitati
alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora
l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il
titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il
permesso di guida in costanza di sospensione della patente può essere concesso
una sola volta.
3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione
della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni della medesima
disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione e che
dall’interrogazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida constata la
sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche
nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente
disposte; si applica altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti
sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a conoscenza
informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto.
L'avvenuta restituzione è comunicata all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai
sensi dell'articolo 205.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola
abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in
violazione dei limiti previsti dall’ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato
concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
1.842,00 a € 7.369,00. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e
del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione
delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa
del veicolo.
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Come è cambiata la norma
Articolo 218-bis.
Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati
1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni
dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una
violazione per la quale è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente, di cui all’articolo 218, la durata della
sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le
violazioni successive.
2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di
categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista
l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si
applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare
di patente di categoria A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di
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categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio
della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano
dalla data di conseguimento della patente di categoria B.
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Come è cambiata la norma
Articolo 222.
Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati
1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni
alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni
amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione o della revoca della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della
patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione
personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a
due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il
fatto di cui al secondo o al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di
ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da
soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la
sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena
ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.
3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo
di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima
violazione.
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Come è cambiata la norma
Articolo 223.
Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato.
1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente
o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la
trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio
comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo
della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la
sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un
massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226,
comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche
nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione
della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di
contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al
rilevamento del sinistro. Il
prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di
un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della
patente di guida fino ad un massimo di tre anni.
3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto
divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura
penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al
prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1
e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.
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Come è cambiata la norma
Articolo 224-ter.
Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie
della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza
di ipotesi di reato.
1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della
violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell’articolo 213,
in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa,
unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall’agente o dall’organo
accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo
sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all’articolo 214-bis.
2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del
giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai
sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di
quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga
la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell’articolo 213 del
presente codice, in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l’agente o l’organo
accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del
veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all’articolo 214, in
quanto compatibile.
4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di
condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della
pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto,
nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo di
polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai
sensi delle disposizioni dell’articolo 214, in quanto compatibili.
5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo
di cui al comma 3 del presente articolo è ammessa opposizione ai sensi
dell’articolo 205.
6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa
l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di
estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo,
l’ufficio o il comando da cui dipende l’agente o l’organo accertatore della
violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per
l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi
degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L’estinzione della pena
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successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto
sull’applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero,
nei casi di cui al comma 3, l’ufficio o il comando da cui dipende l’agente o
l’organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della
cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all’intestatario. Fino a tale
ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio
disposto ai sensi del citato comma 3.
LE NUOVE REGOLE
L'articolo in esame disciplina il procedimento di applicazione delle
sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e
del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato.
Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l’agente o
l’organo accertatore della violazione procede direttamente al
sequestro, mentre il cancelliere del giudice che ha pronunciato la
sentenza ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga
la confisca amministrativa. Nelle ipotesi di reato per le quali è
prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della
violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo
per trenta giorni. Quando la sentenza penale o il decreto di
accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è
stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice
che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici
giorni, ne trasmette copia autentica all’organo di polizia competente
affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo.
COSA È CAMBIATO
Questa importante innovazione normativa consente di poter
estendere l’applicazione immediata delle sanzioni amministrative
accessorie della confisca e del fermo amministrativo del veicolo
(ex artt. 213 e 214 CdS) in tutti i casi in cui queste sono richiamate
nelle ipotesi di reato ascritte al CdS. Invero, secondo la disciplina
previgente le richiamate sanzioni accessorie, in assenza di questo
strumento, potevano trovare applicazione esclusivamente in
seguito alla sentenza di condanna emessa dall’A.G..
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come è cambiata la norma
Articolo 230.
Educazione stradale.
1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di
comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché
per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto,
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio
decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi
dell'Automobile Club d'Italia, predispone appositi programmi, corredati dal
relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di
ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole
materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale,
nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la
condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle
regole di comportamento degli utenti, con particolare riferimento
all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope,
stupefacenti e di bevande alcoliche.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con propria ordinanza,
disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche
con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, nonché di personale
esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza può
prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione
dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni
medesime.
2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un
programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle
Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti.
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come è cambiata la norma
Art. 49 della legge 29 luglio 2010, n. 120.
(Introduzione del casco elettronico e della «scatola nera»)
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può emanare, sentito, per
quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali,
direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria
e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali,
l'impiego in via sperimentale, da parte dei conducenti e degli eventuali
passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e
l'equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali è
richiesta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo n.
285 del 1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo
elettronico protetto, denominato «scatola nera», idoneo a rilevare,
allo scopo di garantire la sicurezza stradale, la tipologia del percorso, la
velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del
medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, a
ricostruirne la dinamica.
LE NUOVE REGOLE
L’art. 49 della legge 29 luglio 2010 n. 120, è volto a promuovere lo
sviluppo e l’adozione di dispositivi innovativi quali, in via sperimentale e sulla
base di direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
l’equipaggiamento degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente di
guida di categoria C, D o E con la «scatola nera», idonea a rilevare la
tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del mezzo, le
condizioni tecnico-meccaniche del medesimo, la condotta di guida,
nonché – in caso di incidente – a ricostruirne la dinamica:
l’impiego da parte dei conducenti e passeggeri di ciclomotori e
motoveicoli del «casco protettivo elettronico».
COSA È CAMBIATO
È evidente la portata innovativa della norma che consente la possibilità di
estendere – seppur in via sperimentale – a ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli
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commerciali sistemi di rilevazione, monitoraggio e registrazione dell'attività di
guida, sinora riservati ai soli velivoli.
Come è cambiata la norma
Articolo 50 della legge 29 luglio 2010, n. 120.
(Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di
assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi esercita attività di
autotrasporto)
1. Per l'esercizio dell'attività professionale di trasporto su strada che
richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve
produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di
sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Con decreto del Ministro della salute da adottare, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le caratteristiche della certificazione di cui al comma 1, sono
individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le
procedure di rilascio.
3. Le spese connesse al rilascio della certificazione di cui al comma 1 sono
a carico dei soggetti che la richiedono. Le amministrazioni pubbliche
interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
LE NUOVE REGOLE
L'art. 50 della legge 29 luglio 2010, n. 120, obbliga chi esercita l’attività
professionale di trasporto su strada – che richiede la patente di guida di
categoria C, CE, D e DE – a dimostrare con apposita certificazione il non abuso
di sostanze alcoliche ovvero il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La tipologia della certificazione sarà stabilita con decreto del Ministro del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, da adottare, di concerto con il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento per le politiche antidroga.
COSA È CAMBIATO
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La dimostrazione mediante apposita certificazione che un conducente
professionale non faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope si inquadra in un più generale contesto di maggior
sicurezza della circolazione stradale e tutela di una particolare categoria di
lavoratori che svolgono quotidianamente le proprie mansioni alla guida di veicoli
commerciali (aventi pesi e dimensioni che richiedono in ogni circostanza un
perfetto stato psico-fisico).